20/06/2016 – Mobilità volontaria solo dopo la ricollocazione degli esuberi

Mobilità volontaria solo dopo la ricollocazione degli esuberi

di Amedeo Di Filippo

 
 

I limiti al turn over non trovano applicazione in presenza di assunzioni per mobilità all’interno del comparto pubblico, ma per gli anni 2015 e 2016 agli enti locali è consentito indire bandi riservati esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. È quanto afferma la sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti con la deliberazione n. 70/2016.

Il quesito

Il quesito riguarda la possibilità di sostituire un dipendente cessato dal servizio ricorrendo alla mobilità volontaria con altri enti sottoposti al patto di stabilità, nel rispetto dei tetti di spesa. 

Si è posto il problema della percorribilità della procedura in relazione allo sbarramento posto dal comma 424 dell’articolo 1 della legge 190/2014 e al limite del 25% del turn over previsto dall’articolo 1, comma 228, della legge n. 208/2015.

Mobilità neutra 

La sezione Piemonte parte della constatazione, ormai assodata, che le procedure di assunzione mediante mobilità sono neutre e non incidono sui contingenti per le assunzioni dall’esterno, posto che, come disposto dall’articolo 1, comma 47, della legge 311/2004, «in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente». Questo comporta che, in quanto neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, la mobilità non incide sulle capacità assunzionali dell’ente ricevente, che continuano a essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni avvenute nel corso dell’anno precedente, fermo restando il rispetto dei tetti di spesa.

La ricollocazione

Rimane il nodo del comma 424 della legge 190/2014, che impone agli enti locali di destinare, per gli anni 2015 e 2016, le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge e alla ricollocazione delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità, fatte salve le specifiche deroghe. 

La soluzione, affermano i magistrati piemontesi, è stata già prospettata dalla sezione delle autonomie con la deliberazione n. 19/2015, secondo cui, nonostante la disciplina sulla mobilità non sia stata formalmente modificata, è radicalmente cambiata la priorità, divenuta per gli anni 2015 e 2016 la ricollocazione del personale degli enti di area vasta, talché l’operatività dell’istituto viene meno per questi due anni se non per la ricollocazione del personale soprannumerario. Solo a conclusione di questo generale processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità sarà ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria.

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