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Appalti: le forme dei contratti conseguenti ai sistemi di gara, in attuazione dell’articolo 32, comma 14, del d.lgs 50/2016

 
Modalità di stipulazione del contratto

L’articolo 32, comma 14, del d.lgs 50/2016 merita di essere scritto in modo più chiaro. Si propone la seguente disaggregazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità:

  1. con atto pubblico notarile informatico;
  2. in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante:
    1. (sempre) in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante;
    2. (anche) mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata:

                            i. autenticata dal segretario comunale ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del dpr 465/1997;

                            ii. non autenticata (residua ancora il dubbio se in questo caso sia obbligatoria la modalità elettronica, ma è opportuno ritenere di sì);

  1. col metodo della corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, (solo) per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro (sempre se conseguenti a procedura negoziata).

E’ bene ricordare l’articolo 13 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012: “Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall’articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604”.

E’ ulteriormente da precisare che nell’ipotesi 2.b. del precedente elenco, cioè laddove i contratti derivino da procedure negoziate, il contratto può (non deve) essere stipulato mediante scrittura privata, qualunque sia l’importo del contratto stesso, fermo restando che si può anche stipulare mediante atto notarile o in forma pubblica amministrativa.

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