14/06/2016 – Le assunzioni ex articolo 110

Le assunzioni ex articolo 110

di arturo bianco

Le assunzioni a tempo determinato di dirigenti e responsabili da parte degli enti locali utilizzando l’articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000 sono consentite solamente utilizzando procedure che devono avere natura para concorsuale ovvero ricorrendo allo scorrimento di graduatorie valide per assunzioni a tempo indeterminato presso lo stesso ente, restando in ogni caso preclusa agli amministratori la scelta basata su criteri di fiduciarietà di tipo personale, cd intuitu personae. Gli oneri per queste assunzioni devono essere compresi, anche nel caso di copertura di assunzione di dirigenti per posti vacanti in dotazione organica, cioè ai sensi del comma 1 del citato articolo del testo unico delle leggi sull’ordinamento locale, nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili. Sono queste le più recenti indicazioni che derivano dalla giurisprudenza amministrativa e dai pareri della Corte dei Conti. Siamo sicuramente nell’ambito di limitazioni assai rigide alla utilizzazione di questo istituto. Ricordiamo che sulla materia sono attese indicazioni legislative ulteriori nell’emanando decreto attuativo della legge n. 124/2015, cd riforma Madia, in materia di dirigenza pubblica.

LE PROCEDURE DI SELEZIONE

Per la giurisprudenza amministrativa il ricorso a procedure selettive di tipo concorsuale per la scelta dei soggetti cui conferire incarichi ai sensi dell’articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000 costituisce un principio di carattere generale. Leggiamo nella recente sentenza della prima sezione del Tar dell’Umbria n. 494 dello scorso 10 giugno che: “secondo orientamento diffuso della giurisprudenza amministrativa di prime cure, l’art. 110 del TUEL, nel consentire agli enti locali di affidare incarichi di responsabilità dirigenziale con contratti a tempo determinato, non li esonera dallo svolgere procedure concorsuali (T.A.R. Perugia, sez. I, 30 aprile 2015, n. 192; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 11 ottobre 2013, n. 2465; T.A.R. Piemonte, sez. II, 21 marzo 2012, n. 362; T.A.R. Toscana, sez. I, 11 novembre 2010, n. 6578; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 9 dicembre 2002, n. 7887)”.

Ed ancora, la sentenza della seconda sezione del TAR di Lecce n. 3661 del 21 dicembre 2015, ha affermato, sulla stessa falsariga, che le assunzioni a tempo determinato di dirigenti e responsabili sulla base dell’articolo 110 del DLgs n. 267/2000 devono essere effettuate ricorrendo a procedure selettive basate sul rispetto dei principi generali dei concorsi pubblici talchè esse possano essere definibili come paraconcorsuali. Quindi, non è sufficiente che la scelta da parte del sindaco non avvenga sulla base del rapporto fiduciario: occorre che l’ente si sia dato in via preventiva dei criteri di scelta che escludano spazi di apprezzamento discrezionale. In particolare, leggiamo che si deve dare corso a “svolgere procedure le quali, pur inassimilabili a un concorso pubblico in senso stretto, hanno comunque una valenza para – concorsuale”. Ed ancora, che i criteri che l’ente si deve dare in via preventiva devono essere “concreti e puntuali”. Ed inoltre che una procedura che si sia concretizzata nella consegna al sindaco di un “quadro riepilogativo”, senza la preventiva indicazione di criteri sui quali basare la sua scelta, lascia a questo soggetto uno spazio di discrezionalità tecnica che viene giudicato come troppo ampio. 

La sentenza del Tar dell’Umbria n. 494/2016 ci dice, in modo quanto mai illuminante, che: “È noto, del resto, l’uso spesso distorto ed improprio di taluni strumenti offerti dall’ordinamento quali il ricorso a professionalità esterne alla PA (cfr. art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001) per ricoprire determinati settori organizzativi di enti di qualsiasi livello (statale, regionale o locale) in difetto di una congrua ponderazione delle effettive esigenze di carattere organizzativo ma, soprattutto, in assenza di una previa utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane già presenti all’interno del medesimo plesso amministrativo”.

LO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE

La appena citata sentenza 494/2016 del Tar dell’Umbria afferma il principio per cui lo scorrimento delle graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato si deve applicare anche nel caso della assunzione a tempo determinato ex articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000. Leggiamo che “lo scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci rappresenta la regola generale per la copertura dei posti vacanti in organico, mentre l’indizione di un nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico che devono essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione di un nuovo concorso”. Questo principio è derogabile soltanto in presenza di particolari necessità organizzative e tale deroga non è estensibile al ricorso all’articolo 110 del D.Lgs, n. 267/2000. Per cui è necessario che “prima ancora di ricorrere ad elevatissime figure professionali, l’amministrazione debba prioritariamente utilizzare graduatorie esistenti ed efficaci al cui interno si vengono a trovare soggetti comunque in possesso di sicura e comprovata idoneità funzionale e adeguata qualificazione professionale (in quanto appartenenti alla categoria dirigenziale)”.

Essa afferma, per accettare il ricorso presentato contro l’assunzione di un dirigente ex articolo 110 TUEL con una specifica procedura ed in presenza di una graduatoria a tempo determinato, che: “a) la graduatoria del 2010 era ancora valida al momento della indizione della nuova procedura di reclutamento del settembre 2014; b) vi era sostanziale equivalenza tra le due mansioni (concorso 2010 ed avviso 2014); c) non sono state ravvisate particolari esigenze organizzative, ad opera dell’amministrazione comunale, onde ricorrere a professionalità esterne alla PA; d) il posto di funzione deputato alla cura degli affari economici e finanziari non era stato oggetto di soppressione né di trasformazione tra il momento della formazione della graduatoria 2010 e quello della indizione della procedura 2014; e) dunque non vi era ragione alcuna per non dare priorità al meccanismo della scorrimento rispetto a quello della procedura di assunzione mediante il descritto strumento paraconcorsuale (art. 110 TUEL)”.

IL TETTO DI SPESA PER LE ASSUNZIONI DEI DIRIGENTI

La deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 14 dello scorso 3 maggio ha fissato il seguente principio di diritto: “Le spese riferite agli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000 devono essere computate ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010”. 

Siamo in presenza di una lettura che, modificando le indicazioni espresse dallo stesso consesso nella deliberazione n. 12/2012, assoggetta al tetto di spesa per le assunzioni flessibili tutte le varie tipologie previste dall’articolo 110 del citato testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

In primo luogo, le assunzioni a tempo determinato di dirigenti ex comma 1, cioè per coprire posti vacanti in dotazione organica.

In secondo luogo, le assunzioni a tempo determinato di responsabili nei comuni privi di dirigenti ex comma 1, cioè per coprire posti vacanti in dotazione organica.

In terzo luogo, le assunzioni a tempo determinato di elevate specializzazioni ex comma 1, cioè per coprire posti vacanti in dotazione organica.

In quarto ed ultimo luogo, le assunzioni a tempo determinato di dirigenti, responsabili e/o elevate specializzazioni per coprire posti extra dotazione organica, nel tetto del 5% e comunque per almeno una unità.

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