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Accesso, trasparenza e anticorruzione nel d.lgs n. 97/2016

di arturo bianco

L’attività delle amministrazioni pubbliche nel secondo semestre del 2016 deve essere caratterizzata dall’applicazione delle rilevanti novità contenute nel D.Lgs. n. 97/2016. Sono infatti richieste numerose modifiche alle disposizioni che regolamentano il diritto di accesso, è necessario un significativo restyling della sezione amministrazione trasparente del sito internet, occorre mettere meno al piano anticorruzione, solo per citare alcune iniziative che devono necessariamente essere assunte da tutti gli enti. Ma è soprattutto indispensabile assumere le necessarie misure organizzative per garantire il nuovo ed ampio diritto di accesso che deve essere garantito a tutti i cittadini.

Siamo in presenza di un ampliamento di notevole rilievo del diritto di accesso, che viene presentato nella forma del cd accesso civico. Ma siamo ben al di là di questa pure innovativa disciplina, visto che essa riguarda non solo le informazioni che l’ente ha l’obbligo di pubblicare sul sito, ma anche tutte quelle che sono prodotte o detenute dall’ente. E, elementi di significativa novità rispetto alla legge n. 241/1990, non è più necessaria la motivazione con cui dimostrare quali sono le motivazione e questa forma di accesso può essere esercitata anche per lo svolgimento di attività di controllo. Attività queste ultime che erano precluse ai privati e riservate esclusivamente al diritto di accesso dei consiglieri comunali o provinciali.

Tra le altre novità di maggiore rilievo del D.Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dello scorso 8 giugno) si segnalano:

a) il superamento del piano per la trasparenza, 

b) la possibile riduzione dei vincoli di pubblicità tramite il sito internet per i comuni fino a 15.000 abitanti;

c) estensione dei vincoli per la trasparenza alle società controllate da PA e, in quanto compatibili, a quelle partecipate ed agli enti di diritto privato, associazioni e fondazioni che ricevono significativi finanziamenti pubblici;

d) previsione di link a documenti esistenti ed alle banche dati nazionali per soddisfare i vincoli di trasparenza;

e) irrogazione di sanzioni per la violazione delle misure sulla trasparenza;

f) obbligo per i dirigenti di pubblicare tutti i compensi ricevuti da amministrazioni pubbliche;

g) rafforzamento dei compiti del nucleo di valutazione o dell’organismo indipendente di valutazione per la verifica ed attuazione delle misure di trasparenza;

h) necessità di uno stretto collegamento tra piano anticorruzione e piano delle perfomance;

i) rivisitazione dei compiti del responsabile per la prevenzione della corruzione, che può essere anche individuato in modo unitario nell’ambito delle unioni.

Ricordiamo infine che, per esplicita previsione legislativa, nella concreta applicazione delle nuove regole occorre garantire la invarianza delle spese: è questo un assunto che troviamo di frequente in misure di riforma dell’attività delle pubbliche amministrazioni.

IL DIRITTO DI ACCESSO

In primo luogo, norma importante sul terreno delle disposizioni di carattere generale, nella nozione di trasparenza viene incluso anche l’accesso ai “dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa”. Ed ancora, viene stabilito il principio della “libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti” dai soggetti pubblici e chiariscono che “l’accesso civico e la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione” ne sono lo strumento operativo ovvero, per riprendere la terminologia del provvedimento, il “tramite”. 

Le disposizioni di maggiore rilievo sono contenute nell’articolo 6 del D.Lgs. n. 97/2016.

Viene ribadita la nozione di accesso civico: tutti i cittadini ed i soggetti privati hanno diritto, senza doverne indicare le motivazioni, ad accedere alle informazioni che devono essere pubblicate sul sito nel caso in cui l’ente abbia omesso di rispettare questo vincolo.

Si deve segnalare il rilievo particolarmente innovativo della seguente prescrizione. In aggiunta viene detto che” chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti”. Sono evidenti la modifica e l’ampliamento del diritto di accesso rispetto alle disposizioni contenute nella legge n. 241/1990. La norma inoltre, con una indicazione espressa, non richiede l’obbligo di “motivazione”. La disposizione inoltre stabilisce che il diritto di accesso può essere esercitato per “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. Non sono neppure consentite limitazioni relative alla “legittimazione soggettiva del richiedente”.

La norma indica:

1) i contenuti minimi essenziali che devono caratterizzare la richiesta di accesso civico: “i dati, le informazioni o i documenti richiesti”;

2) le modalità di presentazione; ad uno dei seguenti 4 soggetti: “ufficio che detiene” i dati o le informazioni; 
“Ufficio relazioni con il pubblico”;
 “altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione amministrazione trasparente”; responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” (solamente per le informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria; 

3) gli enti possono richiedere il mero “il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali”; 

4) l’obbligo di dare preventiva informazione ai soggetti controinteressati, che entro 10 giorni possono opporsi al diritto di accesso. Spetta alle amministrazioni, in tal caso, pronunciarsi;

5) il procedimento di accesso civico si deve comunque concludere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta: nel caso di risposta positiva occorre dare informazione al contro interessato; 

6) il ricorso al responsabile anticorruzione e della trasparenza contro i provvedimenti con cui viene negato, in tutto o in parte, il diritto di accesso; 

7) i ricorsi, oltre che al TAR, anche al Garante per la tutela della privacy e, per le regioni e gli enti locali, anche al difensore civico ovvero, se l’ente non ha istituito tale figura, a quello dell’ambito territoriale più vasto.

La richiesta di accesso civico deve essere rigettata in presenza della necessità di: 

a) garantire gli interessi pubblici della “sicurezza pubblica e ordine pubblico;
sicurezza nazionale; difesa e questioni militari; relazioni internazionali; politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato; conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; regolare svolgimento di attività ispettive”;

b) garantire il segreto di Stato ed il divieto di pubblicità; 

c) “evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
 protezione dei dati personali ..; libertà e segretezza della corrispondenza; interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali”. 

Occorre aggiungere che l’accesso deve essere consentito alle parti dei documenti che non sono oggetto dei divieti, che il rigetto dell’accesso si applicano solamente per il periodo di tempo necessario e che l’accesso non può essere negato nel caso in cui sia sufficiente il differimento. Sull’applicazione delle limitazioni l’Anac, d’intesa con il Garante della privacy, detterà specifiche istruzioni operative

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