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Condannato il Segretario generale dell’ente a fronte di un risarcimento danni causato da inerzia dell’amministrazione
 

I giudici contabili veneti procedono alla condanna per danno erariale addebitandone la colpa al Segretario Generale dell’ente, a fronte della condanna subita dall’amministrazione per risarcimento ad un proprio dipendente per un incidente stradale, per aver questi omesso: a) la costituzione in giudizio dell’Ente; b) la comunicazione del giudizio instaurato dall’interessata alla Compagnia di assicurazione; c) inoltro della relazione tecnica sui fatti di causa (incidente stradale). In particolare l’omessa comunicazione alla Compagnia di assicurazione ha consentito alla stessa, prima di eccepire la carenza delle condizioni per procedere al pagamento nei confronti del terzo e, successivamente, in seguito alle trattative intercorse, di limitare il pagamento solo ad una quota parte delle somme dovute dal Comune.

 

SEGUE LA SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Ignazio DEL CASTILLO – Presidente

Carlo GRECO – Consigliere – relatore

Angelo BAX – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità, iscritto al n.60005/R del Registro di segreteria e promosso dalla Procura regionale nei confronti del sig. L.T., nato a P. il (…), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lamberto GALLETTI e Alessandro BARLOTTI di Prato, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Luisa BENEDETTI di Firenze in via Ricasoli n.32;

Visto l’atto di citazione del Vice Procuratore Generale Letizia DAINELLI, depositato il 4 dicembre 2014;

Uditi, nella pubblica udienza del 1luglio 2015, con l’assistenza del Segretario Armando GRECO, il relatore Cons. Carlo GRECO, il legale patrocinante la parte convenuta ed il pubblico ministero in persona del Vice Procuratore Generale Letizia DAINELLI;

Visto l’art.132 c.p.c. (così come modificato dall’art.45, comma 17, L. n. 69 del 2009 ) da ritenersi applicabile anche al processo contabile per effetto del rinvio di cui all’art.26 del R.D. n. 1038 del 1933 ;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Ritenuto in

Svolgimento del processo

Con l’atto di citazione in esame la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. L.T. per sentirlo condannare “al pagamento della somma di curo 60.488,43 in favore del Comune di Poggio a Caiano, salva ogni diversa valutazione da parte del Collegio, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio”.

Nel merito dei fatti, dalle allegazioni processuali risulta che in data 6 marzo 2013 perveniva alla Procura regionale una segnalazione, da parte di un Consigliere comunale del Comune di Poggio a Caiano, afferente una vicenda dalla quale era derivato un pregiudizio patrimoniale all’Ente.

In relazione a quanto emergeva dagli atti, la Procura delegava la Guardia di Finanza Nucleo Polizia Tributaria di Prato – Sezione Tutela Spesa Pubblica a svolgere accertamenti istruttori al cui esito risulta che la vicenda trae origine dall’incidente occorso, in data 9 luglio 2000, alla sig.ra E.N., in servizio presso la Polizia

Municipale del Comune di Prato che, alla guida del motoveicolo BMW, mentre svolgeva il servizio di staffetta durante una corsa ciclistica, a causa delle condizioni del fondo stradale, in via Risorgimento nel Comune di Poggio a Caiano perdeva il controllo del mezzo cadendo e riportando lesioni.

Il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Poggio a Caiano geom. S.C. in data 25 novembre 2000, trasmetteva alla P.B. la richiesta, pervenuta in data 28 luglio 2000 con la quale l’avv. Pasqua, su incarico della sig.ra N., invitava l’Ente a una bonaria definizione della pratica.

Al riguardo, la P.B., in data 1 dicembre 2000, chiedeva all’Ente locale di trasmettere una relazione tecnica sul sinistro, il tutto rimasto senza effetto.

Successivamente, in data 7 agosto 2001, veniva notificato al Comune di Poggio a Caiano atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Prato all’udienza del 29 novembre 2001, con il quale la sig.ra N. chiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell’incidente.

Nel frattempo con lettera raccomandata del 16 agosto 2001 l’INAIL informava il Comune che, essendo pervenuta denuncia dell’infortunio occorso alla sig.ra N., l’Istituto intendeva esercitare diritto di rivalsa per l’ammontare delle somme corrisposte e da corrispondere all’infortunata, diffidando, altresì, il Comune di Poggio a Caiano dallo stipulare accordi per il risarcimento del danno.

Con successiva nota del 25 ottobre 2001 l’INAIL comunicava l’ammontare delle spese sostenute, pari ad Euro. 25.627,27 chiedendone il rimborso entro il termine di trenta giorni.

Con nota datata 30 novembre 2001, il geom. C.S. inviava i suindicati atti alla P.B., comunicazione invece non effettuata in previsione del contenzioso civile attivato dalla sig.ra N..

Al riguardo, dalla lettura del verbale di udienza istruttoria del 3 dicembre 2001 – causa N.E. contro il Comune di Poggio a Caiano – emergeva che il Giudice Istruttore del Tribunale di Prato, accertata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del Comune convenuto.

In data 3 agosto 2002, perveniva all’Ente una nota dell’Avvocatura dell’INAIL, con la quale il Comune di Poggio a Caiano veniva diffidato a pagare, entro 30 giorni, la somma di Euro. 25.627,27, a titolo di recupero delle indennità erogate alla sig.ra N., a seguito dell’infortunio.

Detta richiesta veniva successivamente inviata, in data 31 agosto 2002, dall’Ufficio tecnico alla P.B..

L’INAIL con atto di comparsa di intervento e costituzione datato 7 ottobre 2002 interveniva nella causa promossa dalla sig.ra N. ed all’udienza del 18 febbraio 2005 il Giudice Istruttore autorizzava la notifica della comparsa di intervento dell’INAIL al convenuto Comune.

Tale atto risulta notificato, unitamente ai verbali delle udienze tenutasi in contumacia del Comune convenuto, al medesimo in data 24 febbraio 2005 ed inviato, in data 8 marzo 2005, dal responsabile dei Servizi tecnici alla P.B..

Con nota datata 28 settembre 2009 avente ad oggetto “Azione di surrogazione – diffida di pagamento” l’INAIL – sede di Prato rappresentava al Comune di Poggio a Caiano, che in relazione all’infortunio occorso alla sig.ra N., le spese sostenute dall’Istituto, sino al 28 settembre 2009, ammontavano ad Euro. 60.060,93.

Successivamente il Tribunale di Prato con sentenza n. 796 depositata in data 28 maggio 2010 condannava l’Ente:

– a corrispondere a N.E., a titolo di risarcimento danni, Euro. 55.564,00, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo ed Euro. 1.505,00, oltre agli interessi legali dall’8 agosto 2001 al saldo;

– a corrispondere all’INAIL, a titolo di surroga, Euro. 60.060,93, oltre agli interessi legali dal 28 settembre 2009 al saldo;

– a rifondere all’attrice le spese processuali liquidate in Euro. 10.660,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, all’IVA e al CPA come per legge;

– a rifondere all’INAIL le spese processuali liquidate in Euro. 10.400,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge e poneva, infine, le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.

Contemporaneamente in data 22 giugno 2010 veniva notificato al Comune di Poggio a Caiano, atto di precetto, unitamente alla sentenza 796/2010 del Tribunale di Prato, da parte dell’avv. Angela Pasqua con il quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma pari a Euro. 73.169,54.

Entrambi gli atti venivano inviati dal Sindaco, con nota prot. (…) del 29 giugno 2010 e la Compagnia di Assicurazione Generali Solutions, con nota del 23 luglio 2010, comunicava di non poter “provvedere al pagamento delle somme liquidate dal Tribunale di Prato in favore dell’INAIL e di N.E., in considerazione e in conseguenza del grave pregiudizio arrecato alla nostra Mandante dal Comune di Poggio a Caiano che ha omesso di notificare l’esistenza della lite giudiziaria all’Assicuratore rimanendo peraltro contumace. Difatti,_a seguito del sinistro (accaduto in data 9.7.2000), l’INA A. S.p.A. rigettò qualsivoglia richiesta da parte di INAIL e N.E. non sussistendo la responsabilità del Comune e comunque risultando eccessive le pretese delle controparti”.

Di fronte all’espresso diniego della Compagnia di Assicurazioni di provvedere alla corresponsione delle somme indicate in sentenza, il Comune deliberava di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Prato, conferendo incarico all’avv. Lamberto Galletti.

In relazione alle trattative intercorse con la (subentrante) Compagnia di Assicurazione Generali Solutions con N.E. e INAIL l’avv. Galletti, con nota datata 4 luglio 2011, comunicava che “sia la N. che l’INAIL ritengono di aver già ridotto notevolmente le proprie richieste nonostante la sentenza provvisoriamente esecutiva a loro favorevole e dunque ove non si addiveniva ad una composizione amichevole sulle basi proposte di Euro. 40.000,00, oltre spese liquidate in sentenza di I grado per la prima e di Euro. 50.000,00 onnicomprensiva per la seconda, si riservano di agire esecutivamente per l’intero credito rispettivamente di Euro. 73.169,54……… e di Euro. 72.574,62.”

L’INAIL di Prato, con nota del 5 dicembre 2011, comunicava al Comune di Poggio a Caiano che l’ammontare delle spese sostenute, sino al 5 dicembre 2011, era pari a Euro. 60.060,93.

In data 7 settembre 2012 e 10 settembre 2012 venivano notificati al Comune di Poggio a Caiano, atti di precetto, da parte dell’avv. Angela Pasqua per conto della sig.ra N. e dell’Avvocatura INAIL, con i quali veniva intimato rispettivamente il pagamento della somma di Euro. 74.688,95 e di Euro 75.680,37.

Infine, in data 5 dicembre 2012 veniva notificato all’Ente atto di pignoramento di crediti presso terzi, ad istanza dell’avv. Pasqua e in data 17 dicembre 2012 veniva notificato atto di precetto con il quale veniva intimato il pagamento della somma di Euro. 75.068 53 a favore dell’INAIL.

Alla luce di quanto sopra la Giunta comunale, con deliberazione n.90 del 21 dicembre 2012 approvava gli atti di transazione tra il Comune di Poggio a Caiano e la sig.ra N. e l’INAIL.

Con tali atti, il Comune si impegnava a corrispondere alla sig.ra N. la somma di Euro. 45.000,00, oltre alle spese di lite quantificate in Euro. 12.411,00 IVA e CPA incluse mentre si obbligava a corrispondere all’INAIL la somma di Euro 55.000,00 comprensiva delle spese di lite.

Veniva, altresì, previsto l’abbandono del giudizio di appello.

In sintesi, come ampiamente esposto nella relazione resa dalla GdF appositamente delegata (cfr. pag. 12-14), emerge che l’attività transattiva posta in essere, a seguito della soccombenza nel giudizio di cui trattasi, dal Comune, per mezzo del proprio legale avv. Galletti, ha portato anche alla sottoscrizione di un accordo con il quale veniva convenuto il pagamento a favore dell’Ente locale della somma di Euro. 60.000,00.

Pertanto, allo stato degli atti, il pregiudizio erariale è pari alla differenza tra quanto dovuto alle parti a seguito delle transazioni (Euro. 112.411,00) e quanto riconosciuto da parte dell’Istituto assicurativo al Comune (Euro. 60.000,00) ovvero Euro. 52.411,00, oltre agli oneri sostenuti dal Comune di Poggio a Calano per l’assistenza legale dell’avv. Galletti, pari a Euro. 8.077,43 nel complesso Euro. 60.488,43.

Tale somma viene oggi azionata ai danni del convenuto, nella sua qualità di Segretario Generale del Comune, in relazione all’omessa costituzione in giudizio dell’Ente e all’omessa comunicazione all’Istituto assicurativo della citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Prato.

Al riguardo, la Guardia di Finanza ha accertato che dal protocollo generale risulta che l’atto con oggetto “atto di citazione per richiesta danni a favore della sig.ra N. E.” era stato notificato all’Ente in data 7 agosto 2001 e assunto al protocollo al n. 11974 dell’8 agosto 2001.

Nel protocollo generale, l’atto di cui trattasi risulta poi assegnato, in data 8 agosto 2001, al Sindaco (dest. SIN) e all’Ufficio tecnico (dest. 4SER) e successivamente, in data 29 agosto 2001, al Comando della Polizia Municipale (dest. 5SER), fermo restando che sull’atto risulta annotato “Segreteria – Uff. Tec. – Sindaco” con ciò indicandosi gli Uffici cui lo stesso doveva essere inviato.

Oltre all’iter del protocollo é emerso, altresì, che il responsabile dell’Ufficio Tecnico geom. C.S. in tale data era assente dal servizio (e precisamente dal 7 agosto 2001 al 31 agosto 2001) e che nei casi di assenza il Segretario Generale (oggi convenuto) assumeva la responsabilità dell’Ufficio Tecnico e degli atti di competenza dello stesso.

Circostanza resa palese dal verbale dell’audizione, tenutasi in data 1 aprile 2014, ad opera della GdF nel corso della quale il Segretario Generale convenuto ha dichiarato ai militari delegati che, in caso di assenza del Responsabile dell’Ufficio tecnico, assumeva la rappresentanza esterna per quanto concerneva gli atti amministrativi.

In particolare, il dott. T. ha dichiarato che “la posta viene smistata dalla segreteria. In genere non guardo la posta perché mi fido della segreteria che provvede allo smistamento della posta. Per quanto il responsabile ad interim dell’ufficio ero io in qualità di Segretario, la posta indirizzata agli uffici non veniva sempre a mia visione ma soltanto quella ritenuta urgente dal personale addetto all’ufficio destinatario della corrispondenza, Al rientro del responsabile questi si prendeva cura di evadere le pratiche pervenute in sua assenza. In merito all’atto di citazione che mi mostrate, non ricordo neppure di averlo visto, pertanto non dovrei aver dato nessuna disposizione in merito all’assegnazione della pratica all’ufficio di Polizia Municipale”.

Per inciso sempre in detto verbale di audizione risulta che la pratica viene messa in visione al Segretario e che viene fatta notare l’indicazione dell’assegnazione anche al suo ufficio.

Al riguardo, prosegue il verbale “Anche se la pratica è stata inoltrata anche a me, non ricordo di averla mai assegnata e non ho idea di chi possa averlo fatto. Al rientro del Geom. C. dalle ferie, non ricordo di aver avuto alcun tipo di colloquio in relazione a tale pratica. L’unico dirigente referente per il personale dell’ufficio tecnico, in assenza del Geom. C., ero io; la comunicazione al Sindaco avveniva ed avviene per pura conoscenza non essendo mai intervenuto il Sindaco stesso allo smistamento della corrispondenza. L’assegnazione della pratica alla Polizia Municipale non riesco a spiegarmela.

Probabilmente è stato lo stesso ufficio della Municipale a richiedere l’atto per completezza del proprio fascicolo anche perché l’obbligo della trasmissione dell’atto di citazione incombeva esclusivamente sull’Ufficio Tecnico.”

In relazione a quanto sopra, la Procura regionale ha emesso invito a dedurre contestando al dott. L.T. di aver cagionato, con la propria condotta, un danno erariale cui conseguiva la richiesta di risarcimento.

Alla contestazione del danno erariale sono pervenute le deduzioni dell’interessato che ha, altresì, chiesto di essere ascoltato personalmente.

In data 29 luglio 2014 l’audizione si è regolarmente tenuta.

In tale sede ha asserito che “l’atto in questione non era stato assegnato al Segretario comunale, in quanto nell’atto è riportata la dicitura “Segreteria”, mentre gli atti assegnati al Segretario comunale riportano la dicitura “seg”, come risulta da altri atti, dello stesso periodo, che esibisco e deposito”; in relazione alla circostanza che gli atti esibiti nel corso dell’audizione afferivano a contenziosi (es. citazione in giudizio dinanzi al Tribunale di Prato per risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 c.c. ) sui quali risultava annotato “UTC-SIN – Seg.” ha affermato che tali atti “venivano assegnati sia a me che all’Ufficio tecnico, in quanto era tale ufficio che doveva occuparsi delle attività relative all’assicurazione. Venivano assegnati anche al Sindaco, per conoscenza. Io mi occupavo della parte relativa agli incarichi al legale e ad altri provvedimenti di carattere amministrativo per cui era necessaria una delibera”.

Valutate non esaustive tali deduzioni è stato formalizzato l’atto di citazione a seguito del quale risulta la rituale costituzione in giudizio della parte nella quale, tra l’altro, la ricostruzione dei fatti è stata integrata sottolineando la circostanza che l’azione civile intentata dalla dipendente N., notificata del periodo di sospensione feriale (agosto 2001), poteva e doveva essere attenzionata anche dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale geom. S.C..

In effetti, considerato che la costituzione in giudizio del Comune sarebbe potuta e dovuta avvenire nel termine ultimo del 9 novembre 2001, anche tale figura apicale, rientrata dalle ferie a fine agosto 2001, avrebbe avuto tutto il tempo per attivare gli adempimenti necessari alla tutela dell’apparato comunale.

Chiamata la causa all’odierna discussione orale sono state ribadite le difformi tesi ed il giudizio è passato in decisione sulla base delle allegazioni processuali.

Tutto ciò premesso in sede di camera di consiglio il Collegio, valutate fondate le argomentazioni della difesa in ordine all’ipotizzato concorso di altri soggetti nella insorgenza del danno, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Responsabile dell’epoca dell’Ufficio Tecnico comunale geom. S.C., adottando l’ordinanza n.115/2015, depositata il 16 luglio 2015.

Al riguardo la Procura, incaricata della notifica della suddetta ordinanza, ha provveduto alla restituzione degli atti, atteso l’avvenuto decesso del geom. S.C., circostanza non risultante dalle allegazioni processuali.

Quanto sopra ha comportato la riconvocazione della camera di consiglio per il 30 luglio 2015 nella quale, disposto l’annullamento della citata ordinanza n.115/2015, il Collegio ha definito il merito della questione.

Considerato in

Motivi della decisione

A parere di questo Collegio, nella vicenda in esame si ravvisa l’esistenza di tutti i presupposti necessari e sufficienti per l’esercizio dell’azione amministrativo-contabile.

In primo luogo è indubitabile che all’epoca degli eventi la parte convenuta era direttamente legata all’Amministrazione comunale da un rapporto di servizio, rilevanti però nella fattispecie sono l’indagine sull’elemento soggettivo, sul nesso causale e l’individuazione della posta di danno azionabile.

1. Elemento soggettivo

Sul punto le difese ipotizzano l’estraneità della figura del Segretario Generale al quale, nella struttura del Comune, non dovrebbero riconoscersi funzioni in ordine alla gestione dei contenziosi e questo determinerebbe il venir meno di ogni censura di colpa azionabile.

Per quanto concerne la responsabilità del pregiudizio patrimoniale arrecato al Comune di Poggio a Caiano in relazione agli oneri accollati al bilancio dell’Ente, si osserva però che il Segretario comunale per le funzioni intestate e quale responsabile ad interim dell’Ufficio tecnico del Comune, all’atto della notifica dell’atto di citazione della sig.ra N. avrebbe, infatti, dovuto attivarsi per preservare il Comune da conseguenze pregiudizievoli.

Peraltro, il Segretario di un ente locale svolge funzioni di garante della legalità generale e della correttezza amministrativa dell’azione dell’ente locale ed in particolare, come è noto, l’ art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ha assegnato al Segretario dell’ente locale anche compiti di coordinamento dell’attività dei dirigenti e di sovrintendenza allo svolgimento delle relative funzioni.

Ciò comporta che nella vicenda in esame il Segretario comunale, in ragione dell’attribuzione legislativa al medesimo dei compiti di sovrintendenza, avrebbe dovuto accertarsi della adozione dei conseguenti atti di competenza dell’Amministrazione comunale.

Peraltro, le considerazioni espresse dal Segretario comunale sia con le deduzioni sia nel corso dell’audizione personale non sono condivisibili e rivelano profili di contraddittorietà e di grave criticità nella gestione amministrativa.

Si rileva, poi, che ai sensi del comma 2 dell’art. 25 “Responsabile dei Servizi” dello Statuto del Comune di Poggio a Caiano – approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 15 febbraio 2000 – “I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta”.

Il tenore delle dichiarazioni rese dal convenuto ed i riscontri documentali integrano gli estremi della colpa azionabile.

2. Nesso

Nella fattispecie nessun dubbio sussiste in ordine al fatto che il Comune di Poggio a Caiano ha subito un pregiudizio patrimoniale correlato alla mancata adozione degli atti volti a tutelare gli interessi finanziari dell’Ente a seguito della notifica dell’atto di citazione della sig.ra N..

In particolare si tratta di più condotte omissive che hanno determinato la mancata costituzione in giudizio dell’Ente e l’omessa comunicazione del giudizio instaurato dall’interessata alla Compagnia di assicurazione (INA A. e poi GENERALI ASSICURAZIONI) come l’omesso inoltro della relazione tecnica sui fatti di causa (incidente stradale).

In particolare, l’omessa comunicazione alla Compagnia di assicurazione (notiziata delle sole richieste stragiudiziali dell’INAIL) ha consentito alla stessa, prima di eccepire la carenza delle condizioni per procedere al pagamento nei confronti della sig.ra N. e dell’INAIL e, successivamente, in seguito alle trattative intercorse, di limitare il pagamento solo ad una quota parte delle somme dovute dal Comune di Poggio a Caiano (Euro 60.000,00 su 112.411,00).

3. Danno erariale

Come sostenuto anche dalla stessa Procura le omissioni comportamentali verificatesi nella fase di supplenza estiva del Segretario Generale sono state tra le cause dell’insorgenza del danno al pari della non corretta organizzazione dell’apparato amministrativo comunale.

Considerato però che il Responsabile dell’Ufficio tecnico, al rientro del periodo feriale, avrebbe comunque avuto modo di predisporre quanto di propria competenza, le omissioni dell’Ufficio tecnico non possono essere imputate al solo Segretario Generale le cui responsabilità devono essere ridotte al 50%, attesa la non presenza in giudizio del Geom. S.C. e l’impossibilità di integrazione del contraddittorio per l’avvenuto decesso del medesimo.

La somma di cui è condanna (Euro. 30.244,22), trattandosi di una riduzione in via equitativa, deve intendersi omnicomprensiva di interessi e di rivalutazione monetaria.

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono dovuti, altresì, gli interessi nella misura del saggio legale fino al momento del saldo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio n.60005/R e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in parziale conformità delle conclusioni del Pubblico ministero, previo annullamento dell’ordinanza istruttoria n.115/2015

CONDANNA

il convenuto dr. L.T. al pagamento in favore del Comune di Poggio a Caiano della somma, omnicomprensiva di interessi e rivalutazione, di Euro. 30.244,22 pari al 50% dell’importo azionato dalla Procura.

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono dovuti gli interessi, nella misura del saggio legale, fino alla data di effettivo pagamento.

Condanna, altresì, la parte convenuta al pagamento delle spese processuali, in favore dell’Erario che, fino alla presente decisione, sono liquidate in Euro.369,38.(Euro trecentosessantanove/38.)

Manda alla Segreteria le comunicazioni e le notificazioni di rito.

Così deciso in Firenze, nelle camere di consiglio del 1 e del 30 luglio 2015.

Depositata in Cancelleria 4 gennaio 2016.

 

 

 
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