30/01/2016 – Idoneità del Segretario alla fascia superiore: conta l’effettivo esercizio delle funzioni

Idoneità del Segretario alla fascia superiore: conta l’effettivo esercizio delle funzioni

 

Sono le conclusioni a cui arriva il Consiglio di Stato con il recente parere 22.1.2016, n. 96

di Vincenzo Giannotti

Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere, sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, circa la conformità a legge della disciplina del bando di ammissione, operata dal Ministero dell’Interno, al corso di specializzazione dei segretari comunali che avessero avuto una specifica anzianità di servizio di almeno due anni “effettivamente prestato, a partire dalla data di assunzione della titolarità” in sede di segreteria con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti (classe II). Spetta, infatti, al Ministero dell’Interno il compito di definire “il fabbisogno di segretari comunali e provinciali” e le funzioni relative alle attività di reclutamento, formazione e aggiornamento. A fronte del citato potere conferitogli dalla legge, la scelta di escludere i candidati non in possesso dei citati requisiti appare immune da vizi di ragionevolezza. Tali sono le conclusioni contenute nel parere 22.1.2016, n. 96 del Consiglio di Stato, sez. I.

 

FATTO

A seguito del bando per la partecipazione al corso di specializzazione per il conseguimento dell’idoneità a segretario generale, il quale prevedeva quale requisiti di ammissione quello di aver prestato almeno due anni di servizio in sede di segreteria con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti (classe II), ricorre un segretario comunale per essere stato escluso dal Ministero dell’Interno in quanto il candidato era esclusivamente in possesso della titolarità e nomina in sede di classe II, mancandone “servizio effettivamente prestato, a partire dalla data di assunzione della titolarità”. Trattasi di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, al fine di far dichiarare l’annullamento del bando per corso di specializzazione per il conseguimento dell’idoneità a segretario generale. Le motivazioni del ricorso sono affidate a due motivazioni: a ) violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 7, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 in materia di regolamento sui concorsi pubblici, nonché dei princìpi d’imparzialità e di buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione; b) incompetenza del ministro per violazione del principio di separazione tra attività d’indirizzo politico e gestione amministrativa di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in relazione agli artt. 14, 16 e 17 dello stesso decreto.

 

PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

In via preliminare il Ministero evidenzia l’inammissibilità del ricorso in considerazione della presentazione dello stesso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale, giudicato invece ammissibile dal Consiglio di Stato in considerazione del fatto che lo stesso era stato presentato prima del ricorso al TAR. 

Il Collegio amministrativo giudica, tuttavia, infondate le ragioni del ricorso del segretario generale per le seguenti rilevanti motivazioni:

  • la decisione di considerare almeno due anni di servizio come effettivamente prestato, a partire dalla data di assunzione della titolarità e, non la semplice titolarità senza il relativo esercizio nei comuni compresi nella fascia di popolazione tra i  10.001 e 65.000 abitanti, rientra nella potestà discrezionale attribuita dalla normativa di riferimento al Ministero. In quanto tale, tale disciplina è priva dei vizi di ragionevolezza prospettati in ricorso, anche con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;
  • le disposizioni di cui all’art.14 comma 6, del d.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465 (“Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127”), già consentiva al Consiglio nazionale d’amministrazione dell’agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, al fine di favorire un funzionale ed equilibrato assetto dell’albo e delle fasce professionali, di determinare con cadenza annuale il numero complessivo dei segretari da ammettere ai corsi, disciplinandone “i criteri per l’ammissione”;
  • la citata facoltà di disciplina è stata mantenuta anche dopo la soppressione (ai sensi dell’art. 31-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) dell’agenzia, cui ai sensi della disposizione è succeduto a titolo universale il Ministero dell’interno, nell’ambito del quale l’art. 7, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, ha istituito il Consiglio direttivo per l’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali attribuendogli, tra l’altro, il compito di definire “il fabbisogno di segretari comunali e provinciali” e le funzioni relative alle attività di reclutamento, formazione e aggiornamento dei segretari comunali e provinciali.

Precisato quanto sopra, conclude il Collegio amministrativo come la decisione di ammettere al corso di specializzazione i segretari comunali che avessero una specifica anzianità di servizio di almeno due anni “effettivamente prestato, a partire dalla data di assunzione della titolarità” in sede di segreteria con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti (classe II), oltre ad apparire logica nel valorizzare la effettiva esperienza professionale, è maturata nell’àmbito di un articolato procedimento che ha visto l’impulso del citato Consiglio direttivo per l’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, l’assenso delle organizzazioni sindacali, la presa d’atto della ripartizione delle risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2014, il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

 

CONCLUSIONE

In considerazione della conformità delle attività poste in essere dal Ministero il Consiglio di Stato esprime il parere che io ricorso debba essere respinto.

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