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Assunzioni, il Tar conferma che lo scorrimento della graduatoria prevale sulla mobilità esterna

di Gianluca Bertagna

 
  • PDFLa sentenza del Tar Puglia n. 30/2016

Che tutto l’impianto per il riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta, scricchiolasse alla prova dei fatti, era inevitabile. Nel 2015, gli enti locali, hanno assistito a problematiche continue, aggravate da interpretazioni spesso in contraddizione tra di loro. La Funzione pubblica con la circolare n. 1/2015 e la Corte dei conti, sia a livello Autonomie che a livello regionale, non hanno facilitato la comprensione di meccanismi e regole a volte quasi improvvisate. E a processo non ancora concluso arrivano i primi verdetti, come quello del Tar di Bari che, con la sentenza n. 30/2016, ha dichiarato illegittimo l’avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30 del Dlgs 165/2001, riservata al personale di ruolo dichiarato in sovrannumero degli enti di area vasta.

La questione 

La questione è molto delicata e va, ovviamente, presa con le pinze, ma la possibilità di indire procedure riservate ai soli dipendenti di province e città metropolitane era stata legittimata sia dalla Funzione pubblica, nella già citata circolare n. 1/2015, che dalla sezione Autonomie della Corte dei conti nella deliberazione n. 19/2015. Nonostante ciò, un Comune, il 18 agosto, pubblica un avviso per la copertura di 1 posto di agente di Polizia municipale, cat. C1, un profilo professionale, per il quale, tra l’altro, anche l’articolo 5 del Dl n. 78/2010 avrebbe vietato ogni possibile assunzione. Presso l’ente, però, esisteva già una graduatoria valida e quindi ecco scattare il ricorso del soggetto idoneo.

Il Tar, quindi, sposta la questione sulla prevalenza o meno della mobilità esterna rispetto alla graduatoria esistente, richiamando la sentenza n. 4329/2015 della V sezione del Consiglio di Stato ed enunciando il principio secondo il quale l’articolo 30 del Dlgs 165/2001 deve ritenersi non operante nel caso in cui sia possibile coprire il posto resosi vacante attingendo, mediante scorrimento, dalla graduatoria relativa a concorso pubblico. Nessuna risposta “definitiva” quindi sulla legittimità delle procedure di mobilità riservate agli enti di area vasta.

Il problema operativo 

Se c’è, però, un vero problema operativo in questi giorni, è, ancora una volta, il funzionamento del portale predisposto dalla Funzione pubblica per l’incontro tra la domanda e l’offerta. Al di là dei ritardi già evidenziati e di un periodo di non funzionalità totale, ora l’applicativo sembra essere pronto. Peccato, solamente, che in assenza di totale “libretto di istruzioni”, tutti gli operatori si stiano chiedendo quali informazioni siano necessarie e come, dove e quando le stesse vadano inserite con una certa sicurezza.

Dal decreto del 14 settembre 2015 sembrava tutto chiaro: gli enti locali, devono inserire il fabbisogno di personale sulla base della propria capacità assunzionale e i dipendenti degli enti di area vasta dichiarati in soprannumero possono “scegliere” gli enti di nuova destinazione sulla base dei criteri individuati dal documento stesso. 

Senza istruzioni, però, è davvero difficile, l’inserimento di ogni informazione. Qualcuno ci ha provato, senza sapere, adesso, cosa potrà davvero accadere.

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