27/01/2016 – FVG l’ordinamento … art. 9 comma 2 e art.11

Art. 9 comma 2 – (Durata degli incarichi dirigenziali)

2.         La grave inosservanza delle direttive impartite o il reiterato mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, possono comportare, ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare, la revoca dell’incarico o, in relazione alla gravità dei casi, il recesso dell’amministrazione dal rapporto di lavoro.

 

Art. 11

(Conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti non inseriti nel ruolo)

  1. Le amministrazioni del Comparto unico, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, qualora non sia reperibile alcun dirigente nell’ambito del ruolo o in disponibilità oppure, qualora i dirigenti disponibili non risultino in possesso dei requisiti normativamente richiesti per particolari professionalità, possono conferire incarichi dirigenziali, nell’ambito del limite complessivo massimo di cui all’articolo 12, fornendone esplicita motivazione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti non inseriti nel Ruolo che siano in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 19, comma 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
  2. I conferimenti di cui al comma 1 avvengono previa selezione pubblica, sulla base dei criteri definiti con regolamento dalla Regione, su proposta dell’Ufficio unico.
  3. Le amministrazioni definiscono gli elementi negoziali dei contratti di cui al comma 1, ivi comprese le clausole di risoluzione dei contratti medesimi, sulla base del modello definito dall’Ufficio unico; il contratto è, in ogni caso, risolto di diritto nel caso in cui l’amministrazione che ha conferito l’incarico dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
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