22/12/2016 – Incarichi: necessario rendere la dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità

Incarichi: necessario rendere la dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità

Il soggetto al quale viene conferito un incarico dirigenziale o di responsabilità è tenuto a rendere la dichiarazione di non inconferibilità, pena l’inefficacia della nomina.

Questo quanto chiarito dall’Anac nella delibera n. 1198 del 23 novembre 2016, con la quale è stato ribadito che l’omissione della dichiarazione di non inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico (nel caso di specie l’incarico di responsabile di settore, titolare di posizione organizzativa, con contratto di lavoro a tempo determinato ex articolo 110, comma 2 del d.lgs. 267/2000), rende (in modo automatico) la nomina, pur in se valida, priva di efficacia.

Come evidenziato dall’Autorità, tuttavia, l’omessa dichiarazione non può essere equiparata alla falsa dichiarazione, in ragione del fatto che tali fattispecie sono dal legislatore tipizzate e sanzionate differentemente.

La normativa sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali di cui al d.lgs. n. 39/2013 pone, in capo a colui al quale l’incarico è conferito, un onere collaborativo e di trasparenza soggettiva, consistente nell’obbligo di dichiarare all’atto del conferimento dell’incarico, l’insussistenza di inconferibilità, e successivamente di dichiarare, con cadenza annuale, la insussistenza di cause di incompatibilità (articolo 20).

Tanto la dichiarazione di non inconferibilità quanto quelle di non incompatibilità devono essere pubblicate sul sito della p.a che conferisce l’incarico.

Tale dichiarazione, finalizzata a responsabilizzare il soggetto a cui si sta per conferire un incarico pubblico, non fa venir meno il dovere dell’amministrazione conferente di accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità, l’assenza di cause di inconferibilità in capo al soggetto che si vuole nominare.

L’importanza che il legislatore ha annesso a tale onere collaborativo è confermata dalle previsioni sanzionatorie: l’omissione della dichiarazione iniziale di non inconferibilità rende la nomina, pur in se valida, priva di efficacia.

Tale situazione (di paralisi) può essere sbloccata o con la revoca della nomina, o con una dichiarazione tardiva.

Si deve aggiungere, per completezza, che la immissione nella carica, e l’esercizio della carica da parte di un nominato che non abbia rilasciato la dichiarazione, in virtù di un atto ancora inefficace, configurano situazioni illegittime non sanabili attraverso dichiarazioni tardive, ma solo, se ne sussistono le condizioni, mediante specifico atto di sanatoria.

Se, come si è evidenziato, la omissione della dichiarazione comporta, in modo automatico, l’inefficacia della nomina, diversamente, la dichiarazione “mendace” comporta, per il suo autore, sia una responsabilità penale che la perdita della conferibilità, riferita ad ogni carica, per il periodo di cinque anni.

 
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