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Molise, del. n. 167 – Responsabilità degli uffici ai componenti dell’organo esecutivo

Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’esatta “portata” dell’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, che consente ai Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo – assessori e sindaco – la responsabilità degli uffici e dei servizi, nonché il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione 167/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 dicembre, hanno evidenziato che l’attuale formulazione della norma, modificata dalla legge finanziaria per l’anno 2002, consente all’ente di avvalersi della potestà derogatoria al principio di separazione dei poteri anche in presenza di dipendenti appartenenti alla categoria D (Tar Emilia Romagna, Parma, sentenza n. 160/2009), previa introduzione di apposite disposizioni regolamentari e a condizione che da ciò consegua un contenimento della spesa, documentato annualmente con apposita delibera in sede di approvazione del bilancio.

In sostanza, le esigenze di contenimento dei bilanci, almeno nei Comuni di più modeste dimensioni, possono nuovamente comportare quella commistione fra politica e amministrazione, il cui superamento, ha invece rappresentato un principio cardine delle riforme degli anni ’90 (TAR Campania, Napoli, sentenza n. 13054/2003).

Tuttavia, trattandosi di norma speciale e derogatoria, rispetto al principio di separazione politica-amministrazione sancito dall’articolo 107 del Tuel, l’attribuzione di responsabilità degli uffici e dei servizi comunali ai componenti degli organi esecutivi ed il conseguente potere degli stessi di adottare atti di natura tecnica gestionale, deve essere previsto da specifiche norme regolamentari organizzative.

Inoltre, configurandosi quale norma speciale, non è suscettibile di abrogazione tacita o implicita da parte di una norma generale sopravvenuta.

Di conseguenza, prevale sulla disciplina di portata generale in materia di inconferibilità e incompatibilità, introdotta successivamente ad opera del d.lgs. 39/2013.

Leggi la deliberazione

cc-sez-controllo-molise-del-n-167-16

 
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