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Blocco degli incarichi dirigenziali anche per gli enti locali (ma i termini della riforma sono scaduti)

di Amedeo Di Filippo

 

La sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti si è pronunciata, con la deliberazione 217/2016 sul vincolo di indisponibilità degli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti ex articolo 110, comma 1, del Tuel, affermando la generale applicabilità del comma 219 della legge 208/2015 anche a regioni ed enti locali.

Il quesito 

È stato chiesto alla sezione se, alla luce del comma 219, sia consentito conferire incarichi a tempo determinato ex articolo 110, comma 1, del Tuel per posti resisi vacanti dopo il 1° gennaio 2016, nel caso in cui la struttura dell’ente sia stata oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015, con riduzione dei posti dirigenziali.

Il comma della legge di stabilità 2016 prevede che, nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge Madia e della completa ricollocazione del personale di area vasta, sono resi indisponibili i posti dirigenziali vacanti al 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa.

È opportuno sottolineare che il termine per l’adozione dei decreti legislativi previsti dalla Madia è scaduto il 27 novembre (si veda anche Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 7 dicembre), mentre la ricollocazione del personale in esubero degli enti di area vasta si è conclusa per alcune regioni nel secondo semestre 2016, mentre per le restanti scadrà il prossimo 1° gennaio.

Il precedente 

Già la sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti ha sostenuto, con la deliberazione n. 73 del 17 marzo scorso, che queste norme si applicano anche alle regioni e ai Comuni, nonostante il comma 221 introduca misure specifiche per questi enti (ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali e riordino delle competenze degli uffici dirigenziali eliminando eventuali duplicazioni).

E questo perché la norma si riferisce a tutte le amministrazioni indicate all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, senza introdurre alcuna espressa eccezione per gli enti locali; il comma 224 esclude il solo personale delle Città metropolitane e delle Province; le disposizioni mirano a precostituire le condizioni migliori per la piena attuazione della riforma della dirigenza tracciata dalla legge 124/2015 e per il completo assorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta, obiettivi che coinvolgono non solo le amministrazioni statali ma anche gli enti territoriali.

Questo comporta un vincolo di indisponibilità anche degli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti ex articolo 110, comma 1, del Tuel, trattandosi di fattispecie che da un lato non rientrano tra le eccezioni previste dal comma 219 e dall’altro attratte nella valenza onnicomprensiva della previsione finale: «In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma».

L’indisponibilità dei posti 

I giudici della sezione Toscana fanno propria questa interpretazione, ricordando che il comma 209 indica alcune tassative eccezioni, ossia i casi per i quali al 15 ottobre 2015 sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell’incarico; i posti dirigenziali in enti istituiti dopo il 31 dicembre 2011; quelli specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti; gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della legge o da espletare in applicazione delle procedure di mobilità.

La sezione non offre però risposta alla parte centrale del quesito, relativa al fatto che l’ente proponente aveva provveduto ad un riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione dei posti dirigenziali. Condizione espressamente prevista dalla norma quale deroga per le assunzioni.

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