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Segretario nomina Commissione di Concorso e fa il Presidente: tutto OK

TAR CALABIA – CATANZARO, SEZ. II – sentenza 7 dicembre 2016 n. 2401

Pubblicato il 07/12/2016

N. 02401/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01408/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1408 del 2013, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonello Sdanganelli C.F. SDNNNL60T13F888L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Augusto Servino in Catanzaro, via A.De Gasperi, 5;

contro

Comune di Girifalco, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Rocco Migliazza C.F. MGLRCC64T13E050A, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;

per l’annullamento

a) della determinazione del Segretario Comunale -OMISSIS- ad oggetto “-OMISSIS-”;

b) della determinazione -OMISSIS- del Segretario Comunale di nomina della Commissione del concorso predetto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Girifalco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2016 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. -OMISSIS- ha impugnato gli atti in epigrafe, premettendo:

– che con il bando approvato con determinazione del Segretario Comunale -OMISSIS-, pubblicato nell’Albo pretorio ed in Gazzetta Ufficiale, il Comune di Girifalco indiceva concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di -OMISSIS-;

– che il Segretario comunale, con la determinazione -OMISSIS-, procedeva alla nomina della Commissione giudicatrice;

– che, dopo aver presentato rituale domanda di partecipazione, il ricorrente, -OMISSIS-;

– che, al termine di esse, lo stesso conseguiva il -OMISSIS-.

Ha quindi dedotto avverso gli atti impugnati i seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione artt. 6 bis L.241/90, art. 14 comma 4 DPR 09/05/1994, N.487, art. 14 comma 1 e 32 commi 4-5 Regolamento accesso agli impieghi approvato con deliberazione G.M. n.105/2012: a) la costituzione della commissione d’esame da parte del Segretario con la nomina di sé stesso quale Presidente della commissione si porrebbe in contrasto con l’art. 6 bis L. n.241/90, che imporrebbe agli agenti della P.A. di astenersi in caso di conflitto di interessi; nel caso, detto conflitto sarebbe alimentato: 1) sotto l’aspetto economico, essendo previsto dall’art. 17, comma 2, del regolamento sull’accesso agli impieghi un compenso per le funzioni svolte extra orario ordinario; 2) sotto l’aspetto curriculare, in quanto costituirebbe una esperienza professionale apprezzabile ai fini della carriera; b) l’autoinvestitura del Segretario quale membro Presidente, non era atto necessitato, riservato, cioè, alle figure interne all’ente, atteso che l’art. 14 regolamento sull’accesso agli uffici consente di operare la scelta anche all’esterno dell’organizzazione comunale; c) il Segretario comunale, che esercitava altresì le funzioni di responsabile del procedimento dell’Area amministrativa – affidatagli con deliberazione G.C. n.12/2013 per l’attuazione della deliberazione n.81/2012 con cui era stato approvato il fabbisogno del personale -, avrebbe dovuto non già governare il concorso ab interno quale membro di commissione, ma, nel rispetto del disposto ex art. 15, comma 4, d.p.r. 487/94 ed art. 32, comma 4, regolamento accesso agli impieghi cit., approvare la graduatoria finale; d) l’incompatibilità tra i ruoli sarebbe data anche dall’art. 32, comma 5, del regolamento comunale cit.

II) Violazione e falsa applicazione art. 3 L.241/90. Eccesso di potere: difetto di istruttoria, motivazione insufficiente, errore di fatto, contraddittorietà, sviamento: la valutazione della prova orale espressa in numeri (pp.15/30), unitamente alla laconica locuzione “-OMISSIS-”, esposta nel verbale -OMISSIS-, congiuntamente all’esame dei criteri espressi per la valutazione della prova orale, evidenzierebbe la carenza di motivazione.

2. Si è costituito il Comune intimato, il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso relativamente all’impugnazione della determinazione -OMISSIS-, pubblicata all’Albo Pretorio -OMISSIS-, per palese tardività, essendo stato il ricorso notificato solo -OMISSIS-; ha altresì controdedotto nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

3. In vista della pubblica udienza le parti hanno prodotto memorie.

4. Alla pubblica udienza del 9 novembre 2016 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, va respinta l’eccezione d’inammissibilità relativamente alla ritenuta tardività dell’impugnazione della determinazione -OMISSIS-, con cui è stata nominata la Commissione del concorso, atteso che i vizi relativi alla composizione della commissione possono essere fatti valere solo nel momento in cui i lavori si siano conclusi sfavorevolmente per il soggetto interessato, in tal modo ingenerando in lui l’interesse all’impugnativa, ovvero nei casi in cui si determinino comunque, a carico del singolo candidato, eventi idonei a determinare definitivi arresti procedimentali (T.A.R. Cagliari, sez. I, 5 giugno 2013, n.459; T.A.R. Catanzaro, sez. II, 6 aprile 2016, n.692; Consiglio di Stato, sez. V, 7 ottobre 2002 n.5279; Consiglio di Stato, sez. V, 7 ottobre 2002, n.5279; Consiglio di Stato, sez. V, 30 aprile 2014, n.2252).

2. La censura è, però, infondata in quanto, come correttamente rilevato dall’amministrazione resistente, la nomina della commissione non appare inficiata dai prospettati vizi.

2.1. Va, in via preliminare, dato atto che parte ricorrente contesta la legittimità della determinazione di nomina della Commissione nella misura in cui con essa il Segretario generale ha nominato se stesso Presidente della commissione, il che, a suo parere, porrebbe un problema di possibile conflitto di interesse in capo al Segretario, già responsabile del procedimento e soggetto che ha approvato gli atti finali della procedura.

Tali essendo i vizi prospettati, gli stessi, secondo il Collegio, sono privi di pregio.

Intanto, giova premettere che la Giunta, nel caso, con delibera n. 12 del 29 gennaio 2013, decideva di mantenere in capo al Segretario Generale la specifica responsabilità dei procedimenti di attuazione del fabbisogno del personale di cui alla delibera n. 81 del 31 luglio 2012, che aveva autorizzato il Responsabile dell’area amministrativa (allora il Segretario) ad avviare le procedure concorsuali.

Tale atto organizzativo, che attribuiva i compiti gestionali della procedura in questione al Segretario Generale, atto da cui prendono le mosse quelli qui impugnati, non viene dal ricorrente contestato, limitandosi lo stesso a ritenere l’incompatibilità tra le funzioni e i ruoli in questione.

Tanto premesso, nello specifico caso, la nomina del Segretario quale Presidente della commissione di concorso risulta essere avvenuta in applicazione di una specifica disposizione di legge ossia l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 (T.U. sugli Enti locali), che, al 3° comma, prevede che “sono attribuiti ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare ……… a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilità delle procedure di ……concorso, ecc.. ecc…”.

Un’analoga disposizione è contenuta nell’art. 9, comma 3, del vigente Regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune.

Ed ancora l’art. 14, comma 1, del Regolamento comunale sull’accesso agli impieghi stabilisce che la commissione giudicatrice per le procedure di reclutamento è nominata con determinazione del responsabile dell’area in cui è inserito il servizio personale.

Tali disposizioni, dunque, attribuiscono, in via generale, il compito di presiedere le commissioni di gara ai dirigenti, i quali sono anche competenti alla nomina della commissione in virtù del generale potere di gestione amministrativa loro attribuito nell’ambito dello specifico settore cui sono preposti (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2004, n.5142; T.A.R. Cagliari, sez. I, 8 settembre 2006, n.1683).

Nel caso, pertanto, legittimamente la nomina della commissione è avvenuta ad opera dell’organo individuato, con apposito atto, per gestire il procedimento in questione, a cui, in quanto avente le relative funzioni gestionali-dirigenziali, per legge, spettava la funzione di Presidente.

Né l’attribuzione delle funzioni di Presidente al Segretario comunale trova un impedimento nella normativa vigente.

È da evidenziare che questo TAR (Calabria CZ, Sez. II^, con sentenza n. 779/2005) ha già ritenuto e precisato come sia conforme al dato normativo vigente e quindi sia “…legittima la composizione della commissione esaminatrice di un concorso pubblico ove la funzione di presidente sia stata svolta dal segretario comunale, atteso che non può essere revocato in dubbio che il segretario comunale, nell’ambito delle competenze che possono essergli attribuite dalle norme o dagli statuti ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, possa avere la competenza anche di presiedere le commissioni di concorso” (cfr. T.A.R. Salerno, sez. II, 27 luglio 2011, n.1390).

2.2. Né si può pensare che il Segretario avrebbe dovuto astenersi dal presiedere la Commissione di concorso per potenziale conflitto di interessi, costituito, secondo il ricorrente, dagli effetti accrescitivi che la nomina di Presidente di una commissione giudicatrice avrebbe comportato per il Segretario sotto l’aspetto economico e sotto l’aspetto curriculare, effetti non ritenuti dal Collegio sussistenti.

Intanto, come affermato dalla difesa del Comune ed attestato dagli atti prodotti ed in particolare dalla stessa determina di nomina della Commissione -OMISSIS-, “al Presidente di Commissione non spetta alcun compenso, ai sensi di quanto stabilito dall’art.107 del D.Lgvo n.267/2000, laddove attribuisce ai dirigenti la presidenza delle commissioni di concorso”; inoltre, con la stessa determinazione -OMISSIS-, veniva assunto l’impegno di spesa solo per i componenti della commissione esterni e non anche per il Segretario comunale.

Né appare convincente il generico e inconsistente argomento secondo cui il Segretario avrebbe, in tal modo, ottenuto vantaggi curriculari, atteso che non è dato ravvisare in cosa essi possano consistere, essendo lo stesso già Segretario generale dell’ente.

2.3. Priva di pregio è poi l’ipotizzata incompatibilità per essere stato lo stesso Segretario ad approvare gli atti della procedura, sia perché essa non è prevista da nessuna disposizione di legge e sia perché, per contro, il 4° comma dell’art. 32 del regolamento comunale sull’accesso agli impieghi e lo stesso art. 107 del d.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.), che attribuisce i compiti gestionali ai dirigenti competenti, prevedono che la graduatoria di merito sia approvata con determinazione del responsabile del servizio/settore ove è inserito l’ufficio del personale e organizzazione.

Considerato che la Giunta, come anticipato, con delibera n. 12 del 29 gennaio 2013, aveva mantenuto in capo al Segretario Generale la specifica responsabilità dei procedimenti di attuazione del fabbisogno del personale di cui alla delibera n. 81 del 31 luglio 2012, è evidente che a tale adempimento doveva provvedere il Segretario comunale nella detta qualità di responsabile della relativa procedura gestionale, cosi come è effettivamente avvenuto; dimodochè, posto che il ricorso non censura il primo “passaggio”, ossia l’attribuzione della responsabilità della procedura de qua al Segretario, non sono validamente contestabili i conseguenti atti, con i quali questi ha nominato la Commissione, prevedendo sé stesso quale Presidente, ed ha approvato gli atti finali, essendo tali funzioni tipiche del Dirigente o, nei comuni privi di dirigenza, del Responsabile di servizio/settore a cui il Sindaco abbia attribuito funzioni dirigenziali o, nella sussistenza degli eccezionali e temporanei presupposti organizzativi, del Segretario comunale cui siano state attribuite le relative funzioni.

2.4. Né appare fondato il motivo relativo alla ritenuta violazione dell’art.6 bis della legge n.241 del 1990, atteso che, per legge, la nomina della commissione da parte del soggetto investito di funzioni dirigenziali nell’ambito in questione e la nomina dello stesso soggetto a Presidente, non comportano alcun conflitto di interesse; né ancora risultano provate da parte del ricorrente specifiche situazioni di conflitto anche potenziale, tali non essendo, come detto, i pretesi vantaggi economici e curriculari, invero insussistenti.

2.5. Né ancora appare pertinente il richiamo all’art.77 del vigente Codice dei Contratti, secondo cui “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.

Intanto, la norma in questione, come allora vigente (art.84 comma 4 del D.Lgs. n.163 del 2006), prevedeva tale incompatibilità solo per i commissari diversi dal Presidente e non anche per quest’ultimo; comunque la stessa era ed è specifica degli appalti pubblici ove ha una logica (ossia impedire la presenza nella commissione di gara di soggetti che abbiano svolto un’attività idonea ad interferire con il giudizio di merito sull’appalto) e non è applicabile analogicamente al caso in questione, come invece preteso da parte ricorrente.

Giova al riguardo ricordare che, per un consolidato orientamento giurisprudenziale da cui non vi è motivo di discostarsi (Cons. St., sez. VI, 26 gennaio 2015, n.325; sez. V, 21 luglio 2015, n.3616), le ipotesi di incompatibilità, pur mirando alla tutela dell’interesse pubblico e dei principi di imparzialità e buon andamento, consistono in una limitazione dell’attività dei pubblici funzionari, sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica.

2.6. Conclusivamente, ritiene il Collegio che laddove, nella sussistenza degli eccezionali e temporanei presupposti organizzativi e di legge, nel caso invero non contestati da parte ricorrente, sia attribuita al Segretario Generale la responsabilità dei procedimenti di attuazione del fabbisogno del personale, non sussiste incompatibilità ove lo stesso rivesta il ruolo di Presidente della Commissione di concorso e di soggetto che approva gli atti gestionali anche finali, dato che trattasi di compiti non confliggenti e che, per legge, fanno capo al soggetto titolare della relativa procedura concorsuale, restando impregiudicato, in ogni caso, il sindacato giurisdizionale sull’operato della Commissione e del Responsabile/Dirigente competente (nel caso il Segretario generale).

3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

Ed infatti, a prescindere dal fatto che la recente giurisprudenza amministrativa dei T.A.R. e del Consiglio di Stato ha statuito che nelle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego il giudizio della commissione esaminatrice è sufficientemente motivato con la sola votazione numerica senza dover dare alcuna motivazione concreta, nel caso di specie la commissione, -OMISSIS-: “-OMISSIS-”; -OMISSIS-.

Peraltro, occorre ricordare che le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici nel merito delle prove di esame in genere sono espressione di un’ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnico/culturale/attitudinale dei candidati e come tali sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità, arbitrarietà e/o travisamento dei fatti, che, nella specie, non è dato ravvisare (Consiglio di Stato, sez. V, 9 luglio 2015, n.3444; sez. IV, 29 dicembre 2014, n.6387).

4. Conclusivamente, il ricorso va respinto in quanto infondato.

5. Le spese, in considerazione della peculiarità della controversia, possono essere in via d’eccezione compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente

Nicola Durante, Consigliere

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE                                    IL PRESIDENTE

Giuseppina Alessandra Sidoti          Salvatore Schillaci

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