06/12/2016 – Niente incarico gratuito al dirigente andato in pensione

Niente incarico gratuito al dirigente andato in pensione

di Amedeo Di Filippo

 

Non è consentito conferire un incarico di collaborazione gratuita a un ex dirigente in pensione per raggiunti limiti di età. Lo afferma la Corte dei conti della Campania con la deliberazione del 23 novembre 2016 n. 244.

Oltre alla conferibilità dell’incarico, il parere riguarda la possibilità di conservare la funzione di responsabile unico del procedimento per gli interventi iniziati durante il rapporto di lavoro, l’eventuale contrasto tra la gratuità della collaborazione e il riconoscimento della quota di incentivo previsto dal Codice dei contratti e la possibilità di forne la copertura assicurativa a carico dell’amministrazione.

L’accesso al lavoro 

La sezione Campania parte da lontano, dalla previsione costituzionale di accesso al lavoro pubblico solo tramite concorso e da quella secondo cui il rapporto subordinato riveste un carattere necessariamente oneroso, in base al quale il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.

Tira poi in ballo il codice civile, laddove parla di lavoro subordinato (articolo 2094) e del carattere oneroso del rapporto (articolo 2126), previsto quest’ultimo per gli enti locali dall’articolo 90, comma 2, del Tuel. Disposizioni che, a detta dei giudici contabili, non consentono di utilizzare personale a titolo gratuito, posto che, peraltro, «l’inserimento di un soggetto nell’organizzazione pubblica non può non comportare la soggezione al potere di controllo e di indirizzo necessario alla realizzazione delle sue finalità istituzionali, con le conseguenze di legge che si ricollegano alla instaurazione di un rapporto di servizio, incompatibile con una logica di precarietà giuridica conseguente alla gratuità delle prestazioni».

La gratuità 

Il lavoro gratuito è ammesso nei soli casi espressamente previsti dalla legge, quale quello relativo al volontariato svolto presso le organizzazioni che perseguono finalità di carattere sociale, civile e culturale, i cui aderenti prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro neppure indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà.

Ed è solo a questi che l’articolo 4 della legge 266/1991 riconosce specifica copertura assicurativa a carico delle organizzazioni cui aderiscono.

La rotazione 

Ulteriore ragione frapposta dalla sezione Campania all’ipotesi prospettata nel quesito è quella legata al principio di rotazione degli incarichi, introdotto dalla legge 190/2012 ed esplicitato nel piano nazionale anticorruzione, con l’addentellato di indicazioni fornite dall’Anac.

Misura, questa, prevista proprio per limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione e che verrebbe palesemente lesa qualora si insistesse nel riconfermare l’incarico al medesimo soggetto che ha gestito la funzione – peraltro in assenza di qualsiasi selezione comparativa – dovendosi invece perseguire l’opposta esigenza di assicurare discontinuità nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali.

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