11/04/2016 – Le assunzioni dopo la ricollocazione dei dipendenti area vasta

Le assunzioni dopo la ricollocazione dei dipendenti area vasta

10-04-2016

Cosa accade alle assunzioni al momento in cui vi sarà stata la totale ricollocazione dei dipendenti di area vasta e i comuni non dovranno più rispettare i vincoli del comma 424 della Legge 190/2014 (legge di stabilità del 2015)?

Dalla Corte dei conti del Piemonte giungono chiare considerazioni:

Il Sindaco del Comune di Cerano chiede alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per il Piemonte,  l’espressione di un parere in materia di turn over assunzionale e, in particolare:

  1. se, in caso di esito negativo di una procedura avviata ai sensi della l. 190/2014, l’Ente debba dare applicazione alla procedura di mobilità di cui all’art. 30 d.lgs. 165/2001, prima di procedere con le ordinarie procedure di reclutamento;
  2. se, in caso di esito positivo della mobilità ai sensi dell’art. 30 menzionato, per l’assunzione di n. 1 unità di personale, le cessazioni intervenute nel 2015 (1 unità ) e quelle del 2016 (2 unità), vadano a costituire le facoltà assunzionali per il 2017, e se queste siano utilizzabili solo subordinatamente all’esperimento infruttuoso della procedura ex art. 30 d.lgs. 165/2001;
  3. se la normativa in tema di turn over e quote assunzionali trovi applicazione solo in caso di esito negativo della procedura di mobilità di cui al menzionato art. 30.

La Sezione, con deliberazione n. 27/2016/PAR del 22 marzo 2016, dopo aver illustrato la normativa richiamata, relativamente al primo quesito, fa presente che l’Ente, ferma restando la necessità di previa conclusione delle procedure di ricollocamento (allo stato non concluse), è tenuto ad esperire la procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del d.lgs. 165/2001, prima di procedere con le ordinarie procedure di reclutamento aperte a soggetti esterni.

Peraltro, con riferimento al terzo quesito, il Collegio sottolinea che le procedure di assunzione mediante mobilità ordinaria possono essere considerate neutre, operando il principio di neutralità finanziaria, elaborato dalla Giurisprudenza della Corte dei Conti medesima.

D’altro canto, l’assunzione di personale mediante la procedura di mobilità, prevista dall’art. 30 del d.lgs. 165/2001, non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall’esterno, posto che la mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un’unità di personale tra due distinti enti.

Sarebbe, dunque, chiaro che il reclutamento mediante procedura di mobilità, tra enti soggetti a regime limitativo delle assunzioni, non incide sulla capacità assunzionale dell’ente ricevente, derivante dalle cessazioni degli anni precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa), tale per cui la normativa in tema di turn over non trova applicazione in presenza di assunzioni per mobilità all’interno del comparto pubblico.

Quanto, infine, al secondo quesito, sulla base delle norme conferenti e delle circostanze illustrate dall’ente, i Giudici contabili segnalano che:

  • l’eventuale assunzione di un’unità di personale, mediante mobilità finanziariamente neutra ai sensi dell’art. 30 TUPI, come detto, non incide sulla capacità assunzionale dell’Ente;
  • dunque, le cessazioni del 2015 e del 2016 determineranno, secondo le percentuali indicate dalla normativa, la facoltà assunzionale dell’Ente;
  • di tali facoltà è consentito il cumulo per un arco triennale;
  • in ogni caso, il reclutamento di personale esterno resta, comunque, subordinato al previo infruttuoso esperimento della procedura di mobilità ex art. 30 TUPI.
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