30/08/2016 – Riforma dirigenti PA: impatto sul trattamento economico dei dirigenti degli enti locali e sui futuri trattenimenti pensionistici

Riforma dirigenti PA: impatto sul trattamento economico dei dirigenti degli enti locali e sui futuri trattenimenti pensionistici

V. Giannotti (La Gazzetta degli Enti Locali 29/8/2016)

In data 25 agosto 2016 il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il decreto legislativo sulla riforma della dirigenza, a seguito della delega ricevuta con la legge 7/8/2015 n.124. Il citato decreto dovrà essere sottoposto al parere del Consiglio di Stato e a quello che sarà espresso dalla Commissione parlamentare per la semplificazione e dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per profili finanziari. Una volta acquisiti i citati pareri il Consiglio dei ministri adotterà il decreto legislativo definitivo la cui operatività farà seguito alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. 

L’analisi qui di seguito sviluppata si concentra sull’impatto del decreto sulla retribuzione dei dirigenti, a fronte delle indicazioni sul punto fornite dalla legge delega.

Le indicazioni contenute nella legge delega

 Ai sensi dell’art.11 lett. n),  con riferimento alla retribuzione dei dirigenti, la legge delega precisava quanto segue:

  • omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell’ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamente destinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al finanziamento del predetto trattamento economico fondamentale e accessorio;
  • confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale;
  • definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all’incarico;
  • definizione dell’incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico;
  • suo collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l’intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente;
  • definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell’incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale;
  • possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati;
  • pubblicazione nel sito istituzionale dell’identità dei destinatari dei suddetti premi; definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni.

I dettagli forniti in via preliminare dal decreto 

Precisata la cornice della legge delega, è possibile verificare come il legislatore, nel decreto emanato in via preliminare, abbia previsto i relativi dettagli attualmente contenuti nelle diposizioni del Capo V rubricato “trattamento economico”.

All’art.8 del decreto preliminare, dopo aver indicato che il trattamento economico della dirigenza è disciplinato dai contratti collettivi, precisa come il trattamento complessivo ricevuto dal dirigente, a carico delle finanze pubbliche, non può eccedere, in ogni caso, la somma del Primo Presidente della Cassazione (attualmente 240.000 euro annui), definendo successivamente la seguente ripartizione tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio:

COMPOSIZIONE

DIRIGENTI

DIRIGENTI GENERALI

RETRIBUZIONE FONDAMENTALE

NON SUPERIORE AL 50%

NON SUPERIORE AL 40%

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

NON INFERIORE AL 20%

NON INFERIORE AL 20%

RETRIBUZIONE DI RISULTATO

NON INFERIORE AL 30%

NON INFERIORE AL 40%

Il primo problema da affrontare riguarda la remunerazione dei dirigenti apicali degli enti locali, ovvero se gli stessi sono da includere nell’ambito della dirigenza generale o meno, in considerazione della differente distribuzione delle citate percentuali.

Tale norma sembra applicarsi ai futuri contratti collettivi, in quanto l’ultimo periodo del comma 2 del citato art.11 precisa che “Ai fini del presente comma i contratti collettivi non possono destinare risorse alla parte fondamentale né all’indennità di posizione finché non siano raggiunte le percentuali minime riferite al trattamento collegato ai risultati”. In altri termini, i nuovi contratti collettivi dovranno definire l’incremento delle risorse esclusivamente alla parte da destinare ai risultati in considerazione della composizione di tutti i contratti decentrati della dirigenza degli enti locali che sicuramente non raggiungono la citata ripartizione. Attualmente i contratti collettivi prevedono, infatti, come la retribuzione di risultato debba essere calcolata nel limite del 15% del fondo dei dirigenti destinato a remunerare sia la retribuzione di posizione che quella di risultato. Attualmente la retribuzione fondamentale è pari ad € 43.310,93 (non comprensiva di eventuali assegni ad personam e/o retribuzione individuale di anzianità) alla quale dovrebbe essere aggiunta l’indennità di vacanza contrattuale pari ad € 314,73, per un importo totale della retribuzione fondamentale pari ad € 43.625,66. 

Il successivo comma 6 del citato articolo 11, precisa, inoltre, come “eventuali parti fisse o valori minimi della retribuzione di posizione, previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sono riconosciute nell’ambito del trattamento fondamentale”. Nel caso degli enti locali il valore minimo stabilito dal contratto nazionale è pari ad € 11.284,00. Tale valore dovrà confluire nella retribuzione fondamentale che assumerebbe un valore quindi pari ad € 54.909,66. Ritornando al calcolo del rapporto tra valore della retribuzione fondamentale e valore del salario accessorio, avremmo che il valore della retribuzione di posizione dovrà essere almeno pari al 20% del valore della retribuzione complessiva (fondamentale + accessoria), mentre la retribuzione di risultato dovrebbe essere almeno pari ad 30% sempre della retribuzione complessiva. Se ciò è vero ci troveremmo dinanzi, sicuramente, a valori in generale che potrebbero essere non compatibili con l’attuale ripartizione della retribuzione di posizione e di risultato ad oggi operata dagli enti locali. Alcuni esempi ne chiariscono le implicazioni operative. 

Il primo esempio si riferisce al caso di parità di importi (calcolando l’attuale retribuzione di risultato pari al 15% del fondo), il secondo in caso di importi attualmente maggiori al limite del 50% della retribuzione fondamentale, ed infine il terzo caso riguarda il caso in cui gli importi del fondo siano inferiori.

Importi uguali al 50% della retribuzione fondamentale

Supponendo che l’attuale retribuzione di posizione sia pari all’85% del fondo, mentre la retribuzione di risultato pari al 15%, e che il fondo sia esattamente pari a € 43.625,66 avremo le seguenti differenze:

SALARIO ACCESSORIO

SITUAZIONE ATTUALE

MODIFICHE PREVISTE

DIFFERENZA

Retribuzione di posizione

37.081,81

17.450,26

-19.631,55

Retribuzione di risultato

6.543,85

26.175,66

+19.631,55

Totale

43.625,66

43.625,66

==

Nell’ipotesi limite in cui il fondo coincida con gli importi della retribuzione fondamentale, otterremmo una differenza di sopravvalutazione della retribuzione di posizione e una correlata diminuzione nella parte del risultato pari a  € 19.631,55.

Importi maggiori al 50% della retribuzione fondamentale

Supponendo che il fondo attuale sia pari a 51.000,00 euro (distribuite sempre quale 85% per la retribuzione di posizione e 15% quale retribuzione di risultato), ossia con importo superiore al limite del 50% della retribuzione fondamentale. In questo caso la tabella che segue mostra le differenze per ottenere almeno il 20% della retribuzione di posizione e 30% della retribuzione di risultato.

SALARIO ACCESSORIO

SITUAZIONE ATTUALE

MODIFICHE PREVISTE

DIFFERENZA

Retribuzione di posizione

43.350,00

22.612,30

-20.737,70

Retribuzione di risultato

7.650,00

28.387,70

20.737,70

Totale

51.000,00

51.000,00

==

Per rispettare i citati limiti del decreto, la retribuzione di posizione dovrebbe diminuire di € 20.737,00 con correlato aumento della retribuzione di risultato. La retribuzione di risultato, secondo il decreto, dovrebbe essere, infatti, non inferiore al valore della retribuzione complessiva (€ 43.625,66 + € 51.000,00 = € 94.625,66 x 30% = € 28.387,70).

Importi inferiori al 50% della retribuzione fondamentale

L’ultima ipotesi riguarda il caso in cui il fondo sia inferiore all’importo della retribuzione fondamentale, ossia inferiore ad € 43.625,66. Così supponendo un fondo complessivo pari ad € 35.000,00 avremo i risultati della tabella seguente.

SALARIO ACCESSORIO

SITUAZIONE ATTUALE

MODIFICHE PREVISTE

DIFFERENZA

Retribuzione di posizione

29.750,00

17.450,26

-12.299,74

Retribuzione di risultato

5.250,00

26.175,66

20.925,66

Totale

35.000,00

43.625,66

8.625,66

In tale situazione che si verifica spesso in enti di non grandi dimensioni e con pochi dirigenti, avremo una deficienza del fondo pari ad € 8.625,66 che l’ente non può aumentare in considerazione degli attuali vincoli previsti dalla legge di stabilità 2016, i quali stabiliscono che il fondo delle risorse accessorie non può essere superiore a quello dell’anno 2015 ed è ridotto in proporzione al personale cessato.

Conclusioni

Nella realtà, rispetto alle ipotesi di ripartizione attuale delle risorse del salario accessorio, molto diversificate tra i vari enti locali, il quadro di riferimento non cambia, avendo la sola certezza di significative differenze tra l’attuale ripartizione del salario accessorio e quella prevista dal nuovo decreto sulla dirigenza. Si assisterà, pertanto, nei prossimi rinnovi contrattuali, ad una modifica significativa della distribuzione delle risorse accessorie (retribuzione di posizione e di risultato) senza alcun incremento della retribuzione fondamentale. Inoltre, dovendo i prossimi contratti inserire le percentuali previste dal decreto legislativo, la conseguenza si riverbererà sulla costituzione dei fondi e sulla ripartizione tra risorse da destinare alla retribuzione di posizione e di risultato. Resta da verificare in quanto tempo, i contratti successivi, obbligheranno gli enti ad adeguarsi con riduzione sensibile delle retribuzioni di posizione attualmente previste. Infine, le conseguenze del citato decreto avranno un impatto importante in tema di futura pensione del personale dirigente, qualora calcolata con il sistema retributivo e/o misto, in quanto mentre attualmente la retribuzione di posizione rientra nella quota A, in futuro la sola parte della retribuzione di posizione che rientrerà nella citata quota sarà solo l’importo minimo stabilito dal contratto collettivo che confluirà nella parte del salario fondamentale.

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