30/08/2016 – Enti, dirigente apicale obbligatorio (solo a metà)

Enti, dirigente apicale obbligatorio (solo a metà) 

di LUIGI OLIVERI

Italia Oggi

Martedì, 30 Agosto 2016

Dirigente apicale obbligatorio solo a metà, negli enti locali. Il decreto legislativo attuativo della riforma Madia della dirigenza approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri (si veda ItaliaOggi del 26 agosto scorso) mira all’ abolizione definitiva di oltre 100 anni di storia di una figura determinante per la corretta amministrazione dei comuni, qual è il segretario comunale, per sostituirla col «dirigente apicale». L’ esito effettivo della riforma consiste nell’ aprire per i sindaci la possibilità di selezionare il dirigente di più stretta collaborazione come meglio crede, senza doversi più necessariamente rivolgere alla selezionata cerchia dei segretari comunali. Il «dirigente apicale» infatti, sarà scelto nel più vasto ambito dei ruoli unici della dirigenza, cioè in ipotesi tra tutti i 36 mila dirigenti circa che confluiranno nei ruoli. Ma, non basta. Per quanto sia la legge 124/2015, sia lo schema di decreto stabiliscano l’ obbligatorietà della figura del dirigente apicale, chiamato a svolgere compiti di attuazione dell’ indirizzo politico, coordinamento dell’ attività amministrativa, controllo della legalità dell’ azione amministrativa ed esercizio della funzione rogante, in realtà tale figura obbligatoria non lo è affatto, né può considerarsi pienamente operante la riserva triennale di nomina in tale ruolo riconosciuta ai segretari comunali dalla legge delega. Nei comuni con almeno 100 mila abitanti e nelle città metropolitane, in primo luogo, sarà possibile fare a meno del «dirigente apicale», sostituendolo col direttore generale, reclutato anche fuori dai ruoli unici della dirigenza (e in questo caso, sarà un dirigente dei ruoli unici a svolgere le funzioni connesse al controllo di legalità e al rogito dei contratti). Anche nei piccoli comuni gli spazi per l’ attribuzione delle funzioni del dirigente apicale di restringono. Infatti, negli enti locali privi di posizioni dirigenziali nella dotazione organica la funzione di dirigenza apicale deve essere svolta obbligatoriamente in forma associata: il che riduce ovviamente in modo significativo il numero dei dirigenti apicali e, quindi, la possibilità che i segretari comunali possano effettivamente contare, almeno per il primo triennio successivo alla vigenza della riforma, su un congruo numero di possibilità di essere chiamati a svolgere funzioni coerenti con la propria formazione e preparazione. Nelle disposizioni finali, lo schema di decreto per i comuni nella cui dotazione non siano previste figure dirigenziali fa, inoltre, «salva la possibilità di attribuire le funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici e dei servizi ai sensi dell’ articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000». Una norma di complessa interpretazione, che potrebbe indurre a ritenere che la funzione di «dirigente apicale» possa anche essere assegnata non a un dirigente appartenente ai ruoli unici costituiti dalla riforma, ma a funzionari incaricati di funzioni dirigenziali. Se questa chiave di lettura fosse corretta, migliaia di comuni (la grandissima parte dei circa 8.100 enti locali non hanno la dirigenza), potrebbero, dunque, affidare la funzione apicale a un funzionario: non a un dirigente di ruolo, né agli ex segretari. Si tratterebbe, tuttavia, di una conseguenza fin troppo in contrasto con la delega legislativa contenuta nella legge 124/2015, perché si consentirebbe di far svolgere funzioni dirigenziali apicali, riservate agli iscritti ai ruoli della dirigenza e, in particolare, al ruolo della dirigenza locale, a persone non iscritte al ruolo e non in possesso della qualifica dirigenziale. Più correttamente, dunque, la disposizione lascia ferma la facoltà di attribuire funzioni dirigenziali ai funzionari ai sensi dell’ articolo 109, comma 2, allo scopo non di far coprire a funzionari la dirigenza apicale, bensì di continuare a consentire agli enti locali privi di dirigenza di far svolgere le funzioni dirigenziali ai funzionari di vertice, senza istituire necessariamente posti di dirigente in dotazione organica e senza gravare il dirigente apicale di tutte le funzioni dirigenziali dell’ ente.

 
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