29/08/2016 – la direzione apicale ai responsabili di uffici e servizi?

 

Vito Antonio Bonanno 

La riforma e’ scritta male; però, sulla questione che la dirigenza apicale può essere affidata solo e soltanto ad un dirigente iscritto nei ruoli della dirigenza io non nutro alcun dubbio. La lettura del sistema io l’ho fatta così:

– 27-bis, comma 1, nuovo tupi: i comuni NOMINANO il dirigente apicale tra i dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza;

2- 28, comma 1, nuovo tupi: la funzione pubblica nella ricognizioni dei posti di qualifica dirigenziale, tiene conto che negli enti privi di dirigenza e’ stato istituito il dirigente apicale;

3- 27-bis, comma 3, nuovo tupi: nei comuni sotto 5.000 abitanti la funzione di dirigenza apicale va gestita obbligatoriamente in forma associata;

4- 16, comma 1-quater nuovo tupi ( introdotto da art. 11 lett. ii) dello schema di decreto: negli enti di minori dimensioni privi di qualifiche dirigenziali, la funzione di direzione apicale e’ svolta in forma associata, ma e’ fatta salva la facoltà di attribuire “le funzioni dirigenziali”ai responsabili degli uffici e servizi ex 109 comma 2 tuel.

Sarebbe opportuno chiarire espressamente “le altre” funzioni dirigenziali; ma il sistema però non consente di interpretare la norma nel senso che la funzione di direzione apicale possa essere attribuita a responsabili di servizio ( cat D o C). A ciò osta il primo comma dell’art. 27-bis che enuncia il principio secondo il quali gli enti locali nominano il dirigente apicale tra gli iscritti nei ruoli della dirigenza. La deroga contenuta nel comma 3 dell’art.27-bis e nel comma 1-quater dell’art.16 riguarda l’obbligo di svolgere la funzione di direzione apicale in forma associata da parte dei piccoli comuni, non il fatto che il dirigente apicale può essere un NON dirigente. Semmai e’ opportuno chiarire per quali enti vi e’ l’obbligo di svolgere la funzione in forma associata: il 27-bis comma 3 dice per quelli sotto 5.000, mentre il comma 1-quater dell’art.16 sembra estendenderlo a tutti i comuni senza dirigenza. Le due norme dicono due cose diverse e la seconda e’ pericolosa e dannosa. Forse, il richiamo all’art.14 del dl 78/2010 aiuta l’interpretazione, ma e’ inaccettabile che si legiferi in questo modo

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