26/08/2016 – Schema di decreto legislativo recante Disciplina della dirigenza della Repubblica

Schema di decreto legislativo recante Disciplina della dirigenza della Repubblica

 

Sommario:

Capo I – Disposizioni generali

Capo II – Reclutamento e formazione

Capo III – Incarichi dirigenziali e responsabilità

Capo IV – Dirigenti privi di incarico e mobilità

Capo V – Trattamento economico

Capo VI – Disposizioni speciali

Capo VII – Uffici dirigenziali

Capo VIII – Disposizioni transitorie e finali

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

 

Visto l’articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del (…) 2016;

 

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 3 marzo 2016;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del (…) 2016;

 

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del (…);

 

Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

 

Emana

il seguente decreto legislativo

 

Capo I – Disposizioni generali

Art.1

(Oggetto e ambito di applicazione)

  1. Il presente decreto disciplina il sistema della dirigenza pubblica in regime di diritto privato delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con riferimento al trattamento giuridico ed economico dei dirigenti, alle modalità di accesso, alla formazione, al conferimento e alla durata degli incarichi, nonché il ruolo unico dei dirigenti delle autorità indipendenti.

  2. Il presente decreto non si applica ai dirigenti scolastici né ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale, per i quali rimane ferma la vigente disciplina.

  3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto applicabili nei confronti delle amministrazioni regionali, attengono alla materia dell’ordinamento civile, e costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

  4.  Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto applicabili nei confronti delle amministrazioni locali, individuano funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

 

Art.2

(Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. L’articolo 13 è sostituito dal seguente: “Art. 13. (Rapporto di lavoro e qualifica dirigenziale). 1. La qualifica dirigenziale è unica. Ogni dirigente iscritto nei ruoli di cui all’articolo 13-bis, e in possesso dei requisiti previsti dalla legge, può ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale. Gli articoli 16 e 17 si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Le amministrazioni pubbliche, in relazione alla loro complessità organizzativa e alla necessità di coordinare diversi uffici dirigenziali, possono articolare gli uffici dirigenziali in diversi livelli di responsabilità, anche introducendo la distinzione tra incarichi dirigenziali generali e altri incarichi dirigenziali, assicurando comunque l’invarianza della spesa complessiva per il personale dirigente.

3. Il rapporto di lavoro di ciascun dirigente è costituito con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato con l’amministrazione che lo assume, all’esito delle procedure di cui agli articoli 28, 28-bis e 28-ter, con contestuale iscrizione nei Ruoli di cui all’articolo 13-bis. Il successivo conferimento di incarico dirigenziale, da parte di altra amministrazione, comporta la cessione a quest’ultima del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando l’iscrizione nel Ruolo. Lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta la decadenza dai Ruoli dirigenziali”.

  1. Dopo l’articolo 13 è inserito il seguente: “Art. 13-bis (Sistema della dirigenza pubblica). 1. Il sistema della dirigenza pubblica è costituito dal Ruolo dei dirigenti statali, dal Ruolo dei dirigenti regionali e dal Ruolo dei dirigenti locali (di seguito “Ruoli della dirigenza”). Ai Ruoli si accede tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei.

  1. Al ruolo dei dirigenti statali sono iscritti i dirigenti, all’atto della prima assunzione a tempo indeterminato, da parte di una delle seguenti amministrazioni: Presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri, uffici del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, agenzie fiscali, altre agenzie governative nazionali, ivi comprese quelle istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, enti pubblici non economici nazionali, ivi inclusi gli ordini e i collegi professionali, enti pubblici di ricerca e università statali.

  2. Al Ruolo dei dirigenti regionali sono iscritti i dirigenti, all’atto della prima assunzione a tempo indeterminato, da parte di una delle seguenti amministrazioni: regioni, agenzie regionali, enti pubblici non economici regionali, amministrazioni regionali ad ordinamento autonomo, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Istituti autonomi case popolari, amministrazioni, le aziende ed gli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento ai dirigenti amministrativi, professionali e tecnici, ferma restando, per ogni tipologia di amministrazione, la natura pubblica non economica.

  3. Al Ruolo dei dirigenti locali sono iscritti i dirigenti, all’atto della prima assunzione a tempo indeterminato, da parte di una delle seguenti amministrazioni: enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, loro consorzi e associazioni, agenzie locali, enti pubblici non economici locali, ferma restando, per ogni tipologia di amministrazione, la natura pubblica non economica.

  4. In ciascuno dei Ruoli della dirigenza possono essere costituite sezioni speciali per le categorie dirigenziali, professionali e tecniche, individuate dal Regolamento di cui all’articolo 28-sexies.

 

  1. Il Ruolo dei dirigenti regionali e il Ruolo dei dirigenti locali sono istituiti previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

7.Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla gestione dei Ruoli della dirigenza. A questo scopo, il medesimo Dipartimento medesimo provvede alla tenuta e all’aggiornamento della banca dati del Sistema della dirigenza pubblica, che contiene l’indicazione degli uffici dirigenziali presso ciascuna delle amministrazioni statali, regionali e locali e dei relativi titolari nonché, per ciascun dirigente di ruolo, il curriculum vitae, la collocazione nella graduatoria di merito adottata ai sensi degli articoli 28-bis e 28-ter, il percorso professionale e gli esiti delle valutazioni. La banca dati viene alimentata con i dati inseriti dalle amministrazioni e dai singoli dirigenti. Le amministrazioni che non inseriscono i dati necessari alla creazione e all’aggiornamento della banca dati non possono conferire incarichi dirigenziali”.

 

 

 

Capo II – Reclutamento e formazione

Art.3

(Modifiche agli articoli 28 e 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)L’articolo 28 è sostituito dal seguente: “Art. 28. (Accesso alla dirigenza) –1. Alla dirigenza, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19-bis, comma 4, si accede per corso-concorso selettivo di formazione, di seguito “corso-concorso”, nonché per concorso. Il corso-concorso è bandito ogni anno per il numero di posti definiti sulla base della programmazione triennale delle assunzioni da parte delle amministrazioni, e delle relative richieste. Al reclutamento mediante concorso si procede esclusivamente per i posti di qualifica dirigenziale autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, per i quali si pongano esigenze non coperte dalla programmazione triennale. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il Dipartimento della funzione pubblica effettua una ricognizione degli uffici coperti mediante incarichi dirigenziali, anche tenuto conto  della istituzione, negli enti locali privi della dirigenza, della figura del dirigente apicale di cui all’articolo 27. Nell’autorizzare le procedure concorsuali, il medesimo Dipartimento persegue l’obiettivo di ridurre progressivamente il numero degli uffici dirigenziali, rispetto al dato risultante dalla predetta ricognizione.

  1. Le graduatorie finali del concorso di accesso al corso-concorso, nonché del concorso per l’accesso alla dirigenza, sono limitate ai vincitori e non comprendono idonei.

  2. Il regolamento di cui all’articolo 28-sexies disciplina:

  1. i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici dei concorsi di cui agli articoli 28-bis e 28-ter, dell’esame di cui all’articolo 28-ter, commi 4 e 5, e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali;

  2. i criteri di selezione dei partecipanti, ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale;

c) i criteri per la valutazione dei titoli, nel concorso di cui all’articolo 28-ter, prevedendo altresì la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate dai candidati, e stabilendo, per ciascun profilo dirigenziale, il numero massimo di titoli che possono essere presentati dai candidati;

d) la durata, non superiore a dodici mesi, e l’articolazione del corso-concorso, le modalità di verifica degli apprendimenti e di formazione della graduatoria finale;

e) la durata, non superiore a sei mesi, e l’articolazione del ciclo formativo di cui all’articolo 28-ter;

f) i contenuti principali del corso concorso e del ciclo formativo, tenendo orientativamente conto, in ragione delle specificità proprie delle singole procedure di reclutamento, delle seguenti aree: gestione del personale; gestione delle risorse economico-finanziarie, anche con riguardo all’ottenimento e all’utilizzo dei finanziamenti europei; contratti pubblici; deontologia professionale e prevenzione della corruzione; digitalizzazione; trasparenza e semplificazione amministrativa;

g) i contenuti del ciclo formativo e del corso concorso per l’accesso alle sezioni speciali di cui all’articolo 13-bis, comma 5.

 

  1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle  carriere  diplomatica  e  prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con il consenso delle relative amministrazioni, con il corso-concorso e con il concorso può tuttavia essere reclutato anche il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché quello della carriera dirigenziale penitenziaria, delle autorità indipendenti, e, nell’ambito della propria autonomia, degli organi costituzionali, purché le relative amministrazioni abbiano preventivamente comunicato il relativo fabbisogno.

  2. Alla dirigenza regionale e alla dirigenza locale si accede per corso-concorso o per concorso, secondo le modalità di cui al presente articolo. Le intese di cui all’articolo  13-bis, comma 6, disciplinano la programmazione del reclutamento e i contenuti specifici delle materie oggetto del corso-concorso e del concorso per i dirigenti regionali e locali.”.

 

b)L’articolo 28-bis è sostituito dal seguente: “Art. 28-bis (Corso-concorso per l’accesso alla dirigenza) – 1. Al corso-concorso per l’accesso alla dirigenza si accede mediante concorso per esami.

  1. Possono partecipare al corso-concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea in possesso di laurea specialistica o magistrale, oppure dopo il del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Il regolamento di cui all’articolo 28-sexies individua la soglia di partecipanti al di sopra della quale possono essere previsti criteri di preselezione, ivi inclusi precedenti esperienze professionali o titoli post-laurea. Possono, altresì, partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28-ter, comma 2, lettera a), ai quali può essere riservata una quota di posti non superiore al …… per cento dei posti messi a concorso.

  2. Al corso-concorso è ammesso un numero di candidati superiore del venti per cento al numero di posti banditi.  Una quota di posti può essere riservata, in relazione al fabbisogno delle amministrazioni, a professionalità tecniche delle sezioni speciali di cui all’articolo 13-bis, comma 5.

  3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e successive modificazioni.

  4. Il concorso è bandito per posizioni di funzionari-dirigenti in prova, ai sensi dei commi 6 e seguenti.

  5. I vincitori del corso-concorso sono immessi in servizio come funzionari-dirigenti in prova per un periodo di tre anni, ferma restando l’iscrizione nel Ruolo soltanto dopo il conseguimento, al termine del triennio, della valutazione positiva di cui al comma 9. Il suddetto periodo può comunque essere ridotto fino a un anno, in relazione all’esperienza lavorativa già maturata nel settore pubblico o a esperienze all’estero, fatto comunque salvo l’assolvimento degli obblighi formativi obbligatori del triennio.

  6. I partecipanti al corso-concorso che, pur ottenendo una valutazione finale di sufficienza, non risultino vincitori, sono assunti a tempo indeterminato nel livello di inquadramento giuridico più elevato fra le qualifiche non dirigenziali, salvo che già non rivestano tale qualifica o comunque optino per il mantenimento dell’inquadramento in essere. In questo caso, sono assegnati d’ufficio, dal Dipartimento della funzione pubblica,  alle amministrazioni, secondo le previsioni dell’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

  7. Le amministrazioni statali presso le quali, nei tre anni successivi al bando di cui al comma 5, si verifica la disponibilità di un incarico dirigenziale possono chiedere, alla Commissione per la dirigenza statale di cui all’articolo 19, l’assegnazione di vincitori del corso-concorso. I vincitori scelgono le amministrazioni di destinazione secondo l’ordine di graduatoria.

  8. A conclusione del periodo di cui al comma 6, l’amministrazione presso la quale i vincitori hanno prestato servizio trasmette alla Commissione per la dirigenza statale una relazione contenente una valutazione di merito sul servizio prestato dal singolo vincitore. In caso di valutazione positiva, l’amministrazione presso la quale il vincitore ha prestato servizio assume il dipendente come dirigente a tempo indeterminato, e gli conferisce un incarico dirigenziale senza l’espletamento della procedura comparativa di cui all’articolo 19-ter. Il dirigente assunto a tempo indeterminato consegue automaticamente l’iscrizione nel Ruolo della dirigenza statale. In caso di valutazione negativa, l’interessato rimane in servizio per un ulteriore anno, al termine del quale l’amministrazione trasmette una nuova valutazione alla suddetta Commissione. In caso di ulteriore valutazione negativa, l’interessato non consegue l’assunzione in servizio.

  9. Le intese di cui all’articolo 13-bis, comma 6, individuano gli specifici contenuti formativi del corso-concorso per i dirigenti delle amministrazioni regionali e locali, e possono prevedere che una parte del corso-concorso si svolga dopo l’assegnazione dei vincitori alle relative amministrazioni. Le funzioni di cui ai commi 8 e 9 sono rispettivamente svolte dalla Commissione per la dirigenza regionale e dalla Commissione per la dirigenza locale.”.

 

  1. Dopo l’articolo 28-bis sono inseriti i seguenti: “Art. 28-ter (Concorso per l’accesso alla dirigenza) -1. Il concorso per l’accesso alla dirigenza è bandito dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in relazione alle professionalità tecniche corrispondenti alle sezioni speciali del relativo Ruolo. Il concorso, per titoli ed esami, è bandito per assunzioni a tempo determinato, della durata massima di quattro anni, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato ai sensi del presente articolo.

  1. Possono partecipare al concorso i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, che rientrino in una delle seguenti categorie:

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che hanno svolto, in un livello di inquadramento giuridico per l’accesso al quale è richiesto il possesso della laurea, almeno cinque anni di servizio o, se in possesso di dottorato di ricerca o master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere dopo la laurea magistrale, almeno tre anni di servizio; per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;

b) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche diverse dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e che vi hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;

c) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali, o incarichi ad essi equiparati, in amministrazioni pubbliche, per un periodo non inferiore a cinque anni;

d) coloro che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali, per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

  1. I vincitori sono assunti dalle singole amministrazioni e sono tenuti a effettuare, durante il primo periodo di servizio, un ciclo di formazione, le cui modalità sono definite nel Regolamento di cui all’articolo 28-sexies. Il Regolamento stabilisce anche l’utilizzo, ai fini di cui al comma 4, della graduatoria consolidatasi all’esito del medesimo ciclo formativo. Per coloro che appartengono alla categoria di cui al comma 2, lettera a), resta ferma la posizione di aspettativa fino all’eventuale assunzione, a tempo indeterminato, nella qualifica dirigenziale.  

  2. Dopo i primi tre anni di servizio come dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, i vincitori sono soggetti a un esame di conferma, volto a verificare la concreta attitudine e capacità manageriale, da parte di una commissione nominata dalla Commissione per la dirigenza statale. La commissione tiene conto della valutazione della performance individuale dei dirigenti. Il suddetto periodo di tre anni può essere ridotto fino a un anno, in relazione all’esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all’estero, secondo le previsioni del Regolamento di cui all’articolo 28-sexies. In caso di superamento dell’esame, sono assunti dall’amministrazione presso cui hanno svolto il primo incarico, o da altra amministrazione statale che conferisce loro l’incarico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e sono iscritti  nel Ruolo.

  3. In caso di mancato superamento dell’esame di conferma, i dirigenti mantengono l’incarico in corso e sono ammessi a sostenere l’esame l’anno successivo. In caso di ulteriore mancato superamento, il rapporto di lavoro dirigenziale è risolto e la Commissione per la dirigenza statale dispone la cancellazione dal Ruolo. Gli interessati, se dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato, sono nuovamente inquadrati come funzionari dall’amministrazione di provenienza, con contestuale cessazione della posizione di aspettativa.

  4. Il dirigente assunto a tempo indeterminato consegue automaticamente l’iscrizione nel Ruolo della dirigenza statale.

  5. In caso di mancato superamento dell’esame di conferma, i dirigenti mantengono l’incarico in corso, e sono nuovamente ammessi a sostenere l’esame nel successivo anno solare. In caso di ulteriore mancato superamento, il rapporto di lavoro dirigenziale è risolto. Gli interessati, se già dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato, sono reinquadrati come funzionari dall’amministrazione di provenienza, con contestuale cessazione della posizione di aspettativa.

  6. Il concorso per l’accesso alla dirigenza regionale e locale è bandito secondo le modalità di cui al presente articolo. Le intese di cui all’articolo 13-bis, comma 6, individuano gli specifici contenuti formativi del ciclo formativo per i dirigenti delle amministrazioni regionali e locali, e possono prevedere che una parte del ciclo formativo si svolga dopo l’assegnazione dei vincitori alle relative amministrazioni. Le funzioni di cui ai commi 4 e 5 sono rispettivamente svolte dalla Commissione per la dirigenza regionale, e dalla Commissione per la dirigenza locale.

Art. 28-quater (Formazione dei dirigenti) –1. Ciascun dirigente frequenta corsi di formazione organizzati o approvati dalla Scuola nazionale dell’amministrazione, per un numero di ore non inferiore a sessanta in ogni triennio, nel rispetto delle disposizioni di legge e contratto collettivo in materia.

  1. Ciascun dirigente svolge gratuitamente, ove richiesto, attività didattica per conto della Scuola nazionale dell’amministrazione, senza pregiudizio per la propria attività lavorativa.

  2. Le intese di cui all’articolo 13-bis, comma 6, definiscono gli obblighi di formazione e di insegnamento dei dirigenti del Ruolo della dirigenza regionale e del Ruolo della dirigenza locale, prevedendo lo svolgimento di attività gratuita di insegnamento dei dirigenti iscritti a ciascuno dei Ruoli della dirigenza, anche in favore dei dirigenti iscritti agli altri due ruoli.

  3. Al fine di assicurare omogeneità ai livelli di competenza manageriale, la Scuola nazionale dell’amministrazione assicura l’aggiornamento nelle materie già oggetto della formazione iniziale dei dirigenti, e individua quelle di maggior interesse per il miglioramento delle competenze organizzative e informatiche, anche tenendo conto delle richieste delle amministrazioni interessate.

Art. 28-quinquies (Scuola nazionale dell’amministrazione) –1. La Scuola nazionale dell’Amministrazione (di seguito “Scuola”) è trasformata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  1. La Scuola svolge funzioni di reclutamento e formazione del personale delle pubbliche amministrazioni, anche avvalendosi di istituzioni nazionali e internazionali di riconosciuto prestigio.

  2. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, formulata previa interlocuzione con istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato lo statuto della Scuola, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 1999. Lo Statuto stabilisce i principi sull’organizzazione e sul funzionamento della Scuola, e disciplina le modalità di adozione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento della stessa.

  3. Con una convenzione triennale da stipulare tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Direttore della Scuola, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti: gli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell’ambito della missione ad essa affidata dalla legge; i risultati attesi in un arco temporale determinato; l’entità e le modalità dei finanziamenti da accordare alla Scuola; le strategie per il miglioramento dei servizi; le modalità di verifica dei risultati di gestione.

  4. Sono organi della Scuola:

  1. il  Direttore;

  2. il Comitato direttivo;

  3. il Collegio dei revisori.

  1. Il Direttore è vertice dell’istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato direttivo e il Comitato Scientifico di cui al comma 11. Il Comitato direttivo approva i programmi di attività della Scuola, formula indirizzi relativi ai contenuti dei corsi di formazione, stabilisce i criteri per la selezione dei docenti, approva i bilanci e le relative variazioni, adotta gli altri provvedimenti previsti dallo Statuto e dai regolamenti della Scuola.

  2. Il Comitato direttivo è composto dal Direttore, che lo presiede, nonché da quattro componenti. Il Direttore e i componenti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, a seguito di procedura di selezione pubblica internazionale. Alla selezione possono partecipare professori universitari e altri soggetti dotati di particolare e comprovata conoscenza delle pubbliche amministrazioni. Direttore e componenti devono essere di notoria indipendenza, e avere una rilevante e documentata esperienza nelle materie di cui al comma 2. Una Commissione di selezione, composta da esperti di pubblica amministrazione di chiara fama e di notoria indipendenza, nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, elabora una rosa di …… candidati, tra i quali il Consiglio dei ministri sceglie due componenti e, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il Direttore. Gli altri due componenti sono scelti, nell’ambito della stessa rosa, rispettivamente dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

  3. Il Direttore e i componenti durano in carica …… anni rinnovabili per una sola volta. Se dipendenti pubblici, per l’intera durata dell’incarico sono collocati in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, secondo l’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza.

  4. Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da tre componenti effettivi, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti. I componenti del collegio sono scelti tra soggetti iscritti al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero tra soggetti in possesso di specifica professionalità in materia di controllo e contabilità pubblica. Gli iscritti al Registro dei revisori legali devono essere almeno due. I componenti durano in carica quattro anni, rinnovabili per una sola volta.

  5. Il compenso dei titolari o componenti degli organi di governo è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dall’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

  6. Lo statuto prevede la costituzione di un Comitato scientifico, composto da non oltre dieci professori universitari o esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione scientifica, nonché da rappresentanti di istituzioni di riconosciuta eccellenza nella selezione e formazione del personale, che formula al Direttore il parere sui programmi di attività, e svolge attività consultiva e istruttoria su richiesta del Direttore.

  7. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Scuola può avvalersi di esperti a tempo pieno, selezionati con procedure di valutazione comparativa, e di docenti incaricati di specifiche attività didattiche, individuati anche in base a convenzioni con istituzioni di formazione selezionate con procedura di evidenza pubblica. Essa può avvalersi delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto delle regole previste dallo statuto. Allo scopo di assicurare l’omogeneità di formazione per i dirigenti iscritti ai diversi Ruoli della dirigenza, la Scuola può stipulare convenzioni con le Regioni e gli enti locali e con le loro associazioni.

  8. La Scuola è soggetta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 1994, n. 20, e successive modificazioni.

  9. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

  10. Al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo alla Scuola nazionale dell’amministrazione-SNA, gli uffici della stessa, operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione della Scuola, e comunque non oltre tre mesi dall’entrata in vigore dello statuto.

  11. Il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso la Scuola nazionale dell’amministrazione-SNA è trasferito nei ruoli della Scuola, fermo restando il diritto di opzione per gli Uffici di provenienza della Presidenza medesima. Il personale in servizio presso la Scuola, in posizione di comando alla predetta data, può optare per il transito nei ruoli della Scuola stessa. L’inquadramento è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nelle materie di competenza della Scuola, dell’anzianità di servizio maturata presso la Scuola, e dei titoli di studio. Il personale comandato, e non transitato alla Scuola, rientra alle amministrazioni di appartenenza.

  12. Fino all’adozione del Regolamento di cui all’articolo 28-sexies continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

 

Art. 28-sexies (Regolamento di attuazione) –1. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le disposizioni di attuazione del presente Capo.”.

Capo III – Incarichi dirigenziali e responsabilità

Art.4

(Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001)

1. L’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è sostituito dai seguenti: “Art. 19 (Commissioni per la dirigenza pubblica) -1. È istituita la Commissione per la dirigenza statale. La Commissione opera, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che fornisce supporto logistico e amministrativo.

  1. La Commissione è organo collegiale composto da un presidente e otto componenti. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza, che abbia ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo, con particolare qualificazione professionale ed esperienza. I componenti sono scelti tra professori universitari, esperti in materia di organizzazione pubblica, gestione delle risorse umane e finanziarie, organizzazione e management, dirigenti con anzianità di servizio pari o superiore a …… anni che abbiano svolto incarichi di dirigente generale per almeno …… anni,

  2. Il Presidente e i componenti sono nominati da ……………………………..…. .

  3. Il presidente e i componenti non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti, e non devono avere interessi in conflitto con le funzioni della commissione. Il presidente e i componenti durano in carica sei anni e non possono essere confermati nella carica. Se dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono collocati in aspettativa o fuori ruolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è definito il compenso del Presidente e dei componenti della Commissione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dall’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

  4. La Commissione:

a) nomina le commissioni per l’esame di conferma dei vincitori del concorso ai sensi dell’articolo 28-ter, comma 5;

b) definisce i criteri generali, ispirati a principi di pubblicità, trasparenza e merito, di conferimento degli incarichi dirigenziali, e ne verifica il rispetto;

c) accerta l’effettiva adozione e il concreto utilizzo dei sistemi di valutazione, al fine del conferimento e della revoca degli incarichi;

d) procede alla preselezione dei candidati ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali generali, secondo le previsioni dell’articolo 19-ter;

e) effettua la valutazione di congruità successiva delle scelte effettuate dalle amministrazioni per gli altri incarichi;

f) esprime parere sui provvedimenti di cui all’articolo 21;

g) esprime parere obbligatorio e non vincolante sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell’amministrazione, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

  1. In sede di prima applicazione, due dei componenti della Commissione, individuati con sorteggio, durano in carica …… anni, altri due durano in carica …… anni.

  2. Con la relativa intesa di cui all’articolo 13-bis, comma 6, è istituita la Commissione per la dirigenza regionale, che ha composizione analoga a quella di cui al comma 1 e svolge le funzioni di cui al comma 5, per i dirigenti del Ruolo dei dirigenti regionali. Il Presidente della Commissione per la dirigenza statale è altresì Presidente della Commissione di cui al presente comma. Gli altri otto componenti della Commissione sono nominati con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 6.

  3. Con la relativa intesa di cui all’articolo 13-bis, comma 6, è istituita la Commissione per la dirigenza locale, che ha composizione analoga a quella di cui al comma 1 e svolge le funzioni di cui al comma 5 per i dirigenti del Ruolo dei dirigenti locali. Il Presidente della Commissione per la dirigenza statale è altresì Presidente della Commissione di cui al presente comma. Gli altri otto componenti della Commissione sono nominati con intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 6.

Art. 19-bis (Incarichi dirigenziali) –1. Le amministrazioni conferiscono gli incarichi dirigenziali corrispondenti agli uffici dirigenziali, nonché gli incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento di attività straordinarie o di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o di altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

  1. Le amministrazioni individuano gli uffici e le funzioni dirigenziali di cui al comma 1, definendo i requisiti necessari per ricoprire i relativi incarichi in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali, e applicando il principio di rotazione negli uffici che presentano più elevato rischio di corruzione.

  2. Ciascun incarico dirigenziale può essere conferito, secondo le procedure di cui all’articolo 19-ter, a dirigenti appartenenti ai Ruoli della dirigenza.

  3. Incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi o le procedure di cui al citato all’articolo 19-ter possono essere conferiti a soggetti non appartenenti ai suddetti Ruoli, mediante procedure selettive e comparative ed entro il limite, rispettivamente, del dieci per cento del numero degli uffici dirigenziali generali, e dell’otto per cento del numero degli uffici dirigenziali non generali. Il quoziente derivante dall’applicazione delle suddette percentuali è arrotondato all’unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all’unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente comma possono essere conferiti a cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea non appartenenti ai Ruoli della dirigenza, purché essi siano in possesso di laurea specialistica o magistrale o titoli equipollenti conseguiti all’estero, oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. I suddetti Tali soggetti devono inoltre avere particolare e comprovata qualificazione professionale, per avere svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o avere conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Per il periodo di durata dell’incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio. Gli incarichi di dirigente generale conferiti ai sensi del presente comma non possono avere durata superiore al mandato dell’organo di governo dell’amministrazione che li ha conferiti e decadono di diritto, ove non confermati, decorsi novanta giorni dall’insediamento del nuovo organo di governo.

  4. Per i soli incarichi da conferire ai dirigenti appartenenti alle sezioni speciali di cui all’articolo 13-bis, comma 5, in caso di urgenza e di indisponibilità nelle suddette sezioni di dirigenti aventi i requisiti richiesti, le amministrazioni possono, con provvedimento motivato, conferire incarichi di durata non superiore a un anno ai soggetti di cui al comma 4, in deroga alle percentuali di cui al comma 3.

  5. Al provvedimento di conferimento dell’incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall’articolo 24. Nel caso di conferimento degli incarichi dirigenziali generali, ivi inclusi quelli di cui all’articolo 19-quater, comma 1, il contratto indica il programma assegnato allo stesso e i tempi di realizzazione, nonché gli eventuali premi, nei limiti consentiti dai contratti collettivi di lavoro.

  6. Il conferimento dell’incarico, a dirigente di ruolo in servizio presso altra amministrazione, comporta altresì la cessione del contratto costitutivo del rapporto di lavoro a tempo indeterminato all’amministrazione che lo conferisce, ferma restando l’appartenenza al Ruolo.

  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni locali. Rimangono ferme le percentuali previste dall’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  8. Per le amministrazioni regionali, le leggi regionali disciplinano gli incarichi dirigenziali nel rispetto dei princìpi desumibili dal presente articolo.

  9. Per gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell’art. 13, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le percentuali di cui al comma 3 sono elevate rispettivamente al venti per cento degli incarichi dirigenziali generali effettivamente conferiti, e al trenta per cento degli incarichi dirigenziali non generali effettivamente conferiti, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 3 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo, previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità, da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell’incarico, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 19-ter (Procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali) –1. Salvo quanto previsto dall’articolo 28-bis, comma 9, gli incarichi dirigenziali sono sempre conferiti mediante procedura comparativa con avviso pubblico. Per le amministrazioni statali, sono esclusi gli incarichi di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, quelli di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, quelli di livello equivalente, e quelli conferiti presso gli uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico, l’amministrazione interessata procede alla definizione dei criteri di scelta, nell’ambito dei criteri generali definiti dalle Commissioni di cui all’articolo 19, e nel rispetto dei requisiti definiti ai sensi dell’articolo 19-bis.

  2. I criteri definiti dalle Commissioni contemplano, in relazione alla natura, ai compiti e alla complessità della struttura interessata, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente, nonché dei risultati conseguiti nei precedenti incarichi e delle relative valutazioni, delle specifiche competenze organizzative possedute, delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico, del principio delle pari opportunità e dell’equilibrio di genere, nonché della priorità, in caso di parità, per i dirigenti privi di incarico da più tempo. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’articolo 2103 del codice civile. Gli avvisi possono indicare un periodo minimo di permanenza nell’incarico, non superiore a tre anni, durante il quale l’assunzione di un successivo incarico da parte del dirigente è subordinata al consenso dell’amministrazione che ha conferito il precedente incarico.

  3. Gli avvisi per il conferimento degli incarichi dirigenziali sono comunicati dall’amministrazione interessata al Dipartimento della funzione pubblica, secondo le modalità definite dallo stesso Dipartimento, e vengono pubblicati nello stesso sito istituzionale presso il quale è consultabile la banca dati di cui all’articolo 13-bis, comma 7. Il termine per la presentazione delle candidature decorre dalla data della suddetta pubblicazione, e non può essere inferiore a dieci giorni.

  4. Per gli incarichi relativi a uffici dirigenziali generali, la relativa Commissione di cui all’articolo 19 seleziona, in base ai requisiti e ai criteri di cui ai commi 2 e 3, i candidati più idonei, in un numero determinato dall’amministrazione nell’avviso, sulla base dei criteri generali stabiliti dalla medesima Commissione. Nell’ambito dei candidati selezionati dalla Commissione viene operata la scelta, dal soggetto competente ai sensi dell’articolo 19 quater. A questo scopo, successivamente alla scadenza del termine stabilito dall’avviso, l’amministrazione invia l’elenco dei candidati e la documentazione necessaria alla suddetta Commissione, che trasmette l’elenco dei candidati selezionati all’amministrazione nei successivi trenta giorni.

  5. Per gli incarichi relativi a uffici dirigenziali non generali, la scelta operata ai sensi dell’articolo 19-quater è comunicata dall’amministrazione alla Commissione per la dirigenza statale e l’incarico è conferito decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione, salvo che la Commissione rilevi il mancato rispetto dei requisiti e criteri di cui ai commi 2 e 3. In tal caso, l’incarico non può essere conferito, e si procede alla scelta di un diverso candidato.

  6. L’esito delle procedure di conferimento di incarico dirigenziale è reso pubblico con le modalità definite dal Dipartimento della funzione pubblica.

  7. Per il conferimento di incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura statali, resta fermo quanto previsto dall’articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106, e dalle relative norme di attuazione.

Art. 19-quater (Competenza per il conferimento degli incarichi dirigenziali) –1. Nelle amministrazioni statali gli incarichi di segretario generale di ministero, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, e quelli di livello equivalente, sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente.

  1. Nelle amministrazioni statali, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente.

  2. Nelle amministrazioni statali, gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal dirigente preposto al relativo ufficio dirigenziale generale.

  3. Degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

  4. Con il provvedimento di conferimento dell’incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 1, sono individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo, e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell’incarico.

Art. 19-quinquies (Durata degli incarichi dirigenziali) –1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti per una durata di quattro anni. Alla predetta procedura può partecipare il dirigente già titolare dell’incarico, fermo restando il rispetto del principio di rotazione degli incarichi, per gli uffici individuati a rischio di corruzione, ai sensi della normativa vigente in materia.

  1. Nel caso in cui il dirigente abbia avuto valutazioni positive nel corso dell’incarico, l’amministrazione ha facoltà, una sola volta e con decisione motivata, di rinnovare l’incarico per ulteriori due anni.

  2. La durata dell’incarico può essere inferiore a quattro anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato.

  3. L’amministrazione può altresì prorogare l’incarico per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico, comunque non superiore a novanta giorni.

  4. Salva l’ipotesi di licenziamento disciplinare, gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all’articolo 21, comma 1, secondo periodo.

  5. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui all’articolo 19-quater, comma 1, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

  6. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del contratto.

  7. Gli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura statali, conferiti a séguito delle procedure di selezione pubblica internazionale di cui all’articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106, possono essere rinnovati una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti, per ulteriori quattro anni.”.

 

Art.5

(Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001)

 

  1. All’articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001:

  1. al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Costituiscono mancato raggiungimento degli obiettivi: la valutazione negativa della struttura di appartenenza, riscontrabile  anche da rilevazioni esterne; la reiterata omogeneità delle valutazioni del proprio personale, a fronte di valutazione negativa o comunque non positiva della performance organizzativa della struttura, e in particolare il mancato rispetto della percentuale del personale prevista dalla legge, o della diversa percentuale oggetto di negoziazione, cui attribuire indennità premiali, secondo le indicazioni dei contratti collettivi di lavoro; il riscontrato mancato controllo sulle presenze e sul contributo qualitativo dell’attività lavorativa di ciascun dipendente; la mancata rimozione di fattori causali di illecito; il mancato rispetto delle norme sulla trasparenza, che abbiano determinato un giudizio negativo dell’utenza sull’operato della pubblica amministrazione, e sull’accessibilità ai relativi servizi; il mancato rispetto dei tempi nella programmazione e nella verifica dei risultati imputabile alla dirigenza”;

  2. al comma 1-bis, le parole: “sentito il Comitato dei garanti” sono sostituite dalle parole: “sentita la relativa Commissione di cui all’articolo 19”;

  3. dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: “1-ter. Per i dirigenti generali e i dirigenti di cui all’articolo 19-ter, comma 1, costituisce mancato raggiungimento degli obiettivi la mancata realizzazione del programma sottoscritto unitamente al contratto di lavoro. La procedura di contestazione finalizzata ad accertare la responsabilità dirigenziale deve essere recepita in apposito atto dell’amministrazione di appartenenza, che deve prevedere le modalità di rinegoziazione degli obiettivi e programmi con tempistica tale da garantire l’organo di vertice sulla rimodulazione dell’obiettivo, così da consentirne il raggiungimento ancorché con modalità e tempi diversi, ovvero l’individuazione di soluzioni alternative. Per i dirigenti generali, il mancato raggiungimento degli obiettivi risponde all’atto di programmazione accessorio al conferimento dell’incarico, e sottoscritto unitamente allo stesso.”.

 

 

Art.6

(Disciplina transitoria del conferimento di incarichi dirigenziali)

 

1. Sono iscritti di diritto ai Ruoli della dirigenza i dirigenti a tempo indeterminato in servizio presso le relative amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli incarichi dirigenziali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono comunque fatti salvi fino alla loro naturale scadenza, con mantenimento del relativo trattamento economico.

2. Nelle amministrazioni statali, fino ad esaurimento, hanno diritto di preferenza per gli incarichi dirigenziali generali i dirigenti di prima fascia in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso l’amministrazione che conferisce l’incarico.

3. Fino all’effettiva costituzione delle Commissioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi dirigenziali sono conferiti secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente alla data di entrata di vigore del presente decreto.

Capo IV – Mobilità e dirigenti privi di incarico

 

Art.7

(Modifiche all’articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001)

1. Al decreto legislativo n. 165 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. l’articolo 23-bis  è sostituito dal seguente: “Art. 23-bis. (Mobilità tra pubblico e privato).

  1. In deroga all’articolo 60 del  testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli  appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi  e  contabili,  e  gli avvocati e procuratori dello Stato  sono  collocati,  salvo  motivato diniego dell’amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza  assegni  per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi,  pubblici  o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di  collocamento  fuori  ruolo,  nei  casi  consentiti dalla legge.  Il periodo di  aspettativa  comporta  il  mantenimento  della  qualifica posseduta. È sempre ammessa la   ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda  dell’interessato,  ai  sensi  della  legge  7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle  forme  assicurative nelle  quali  abbia  maturato  gli  anni  di  contribuzione. Quando l’incarico è espletato   presso   organismi   operanti   in   sede internazionale, la  ricongiunzione  dei  periodi  contributivi  è  a carico dell’interessato, salvo che l’ordinamento dell’amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

  2. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento  in  aspettativa,  fatta  salva  per  i  medesimi  la facoltà di valutare ragioni ostative all’accoglimento della domanda.

  3. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i dieci anni, e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

  4. L’aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici non può comunque essere disposta se:

    1. il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l’attività. Ove l’attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;

    2. il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all’immagine dell’amministrazione, o comprometterne il normale funzionamento o l’imparzialità.

  5. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l’esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 4.

  6. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione, e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l’onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private, i predetti protocolli possono prevedere l’eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.

  7. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 6 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

  8. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”.

    1. Dopo l’articolo 23-bis è inserito il seguente: “Art. 23-ter (Dirigenti privi di incarico) –

  1. Alla scadenza di ogni incarico, il dirigente resta iscritto nel relativo Ruolo ed è collocato in disponibilità fino al conferimento di un nuovo incarico dirigenziale. I dirigenti privi di incarico hanno l’obbligo di partecipare nel corso di ciascun anno ad almeno cinque procedure comparative di avviso pubblico di cui all’articolo 19-ter, per le quali abbiano i requisiti.

  2. In caso di mancata attribuzione di un nuovo incarico dirigenziale, per indisponibilità numerica dei posti di qualifica dirigenziale conseguente all’applicazione delle procedure di cui all’articolo 33, si applica l’articolo 34. In caso di mancata attribuzione di un nuovo incarico dirigenziale, per esito non positivo della procedura selettiva per la quale si è avanzata candidatura, decorso un anno dal collocamento in disponibilità nel Ruolo, le amministrazioni statali possono conferire direttamente, ai dirigenti iscritti al Ruolo della dirigenza statale privi di incarico, incarichi dirigenziali per i quali essi abbiano i requisiti senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico, laddove ricorrano le condizioni stabilite in via generale dalla relativa Commissione per la dirigenza statale di cui all’articolo 19. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di utilizzare dirigenti privi di incarico, con il loro consenso, per lo svolgimento di attività di supporto presso le amministrazioni stesse, o presso enti senza scopo di lucro, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive. In ogni caso, il dirigente privo di incarico è tenuto ad assicurare la presenza in servizio e rimane a disposizione dell’amministrazione per lo svolgimento di mansioni di livello dirigenziale.

  3. I dirigenti privi di incarico possono in qualsiasi momento formulare istanza di ricollocazione in qualifiche non dirigenziali, in deroga all’articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni. In questo caso, sono assegnati alle amministrazioni secondo le previsioni dell’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

  4. Ai dirigenti privi di incarico viene erogato, a carico dell’ultima amministrazione che ha conferito l’incarico, per il primo anno il trattamento economico fondamentale. Per ciascuno dei tre anni successivi, le parti fisse o i valori minimi di retribuzione di posizione eventualmente riconosciuti nell’ambito del trattamento fondamentale sono progressivamente ridotti di un terzo del loro ammontare.

  5. I dirigenti in disponibilità, a seguito di revoca di incarico ai sensi dell’articolo 21, decadono dal relativo Ruolo della dirigenza in seguito al decorso di un anno senza che abbiano ottenuto un nuovo incarico. Il termine è sospeso in caso di aspettativa per assumere incarichi in altre amministrazioni, ovvero in società partecipate, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato.

  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni regionali e locali.

 

 

Capo V – Trattamento economico

Art.8

(Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001)

  1. L’articolo 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è sostituito dal seguente: “Art. 24 (Trattamento economico dei dirigenti) –1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali e si compone del trattamento economico fondamentale e del trattamento economico correlato all’incarico. Nella determinazione del trattamento economico, i contratti collettivi tengono conto del tetto di spesa di cui all’articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre  2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che deve essere comprensivo di qualsiasi forma di premialità aggiuntiva, anche riconducibile a disposizioni di legge speciale.

  2. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente, considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità, e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell’onnicomprensività. Per i dirigenti generali, la percentuale di retribuzione complessiva commisurata al risultato deve costituire almeno il 40  per cento.

  1. Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio, o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione, e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico di risultato della dirigenza.

  2. I compensi spettanti ai dirigenti, in base a norme speciali, sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti, ivi compresi anche quelli previsti ai sensi dell’art. 61, comma 9 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  3. Le risorse che i contratti collettivi di lavoro destinano alla corresponsione del trattamento correlato all’incarico, non possono essere complessivamente inferiori al 50% delle corrispondenti risorse destinate a remunerare il trattamento fondamentale dei dirigenti.

  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 11, i contratti collettivi operano la graduale convergenza del trattamento fondamentale di tutti i dirigenti iscritti ai Ruoli della dirigenza, utilizzando le conseguenti economie per incrementare il trattamento economico correlato all’incarico.

  5. La retribuzione di posizione è interamente correlata alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. Eventuali parti fisse o valori minimi della retribuzione di posizione, previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sono riconosciute nell’ambito del trattamento fondamentale.

  6. Per gli incarichi corrispondenti agli uffici dirigenziali, la graduazione delle funzioni e responsabilità, ai fini della retribuzione di posizione, è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per le amministrazioni dello Stato, e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, sulla base di criteri oggettivi definiti con lo stesso atto, ferma restando comunque l’osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ed è ispirata a criteri di omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio, nell’ambito di ciascun ruolo unico.

  7. Per gli altri incarichi dirigenziali, la retribuzione di posizione è definita, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, all’atto del conferimento dell’incarico, sulla base dei criteri di cui al comma 7.

  8. La retribuzione di risultato è correlata ai risultati conseguiti dal dirigente, in relazione agli obiettivi assegnati al dirigente stesso e, ove possibile, fissati per l’intera amministrazione.

  9.  I contratti collettivi destinano una percentuale non inferiore al …….… delle risorse complessivamente destinate al trattamento economico, rispettivamente, del personale non dirigenziale, e di quello dirigenziale, a premi che ciascun dirigente può attribuire annualmente a non più di un decimo dei dipendenti in servizio nella propria struttura, e che ciascun dirigente di ufficio dirigenziale generale può attribuire annualmente a non più di un decimo dei dirigenti della propria struttura, in relazione ai rendimenti. L’identità dei destinatari dei suddetti premi è pubblicata nel sito istituzionale dell’amministrazione.

  10.  Per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali, ai fini dell’applicazione dell’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l’ultimo stipendio va individuato nell’ultima retribuzione percepita in relazione all’incarico svolto. Nell’ipotesi di cui all’articolo 19-quinquies, comma 2, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell’applicazione dell’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l’ultimo stipendio va individuato nell’ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell’incarico avente durata inferiore a quattro anni.

  11. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio, le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.”.

2. I contratti collettivi assicurano, ai dirigenti di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il godimento del trattamento economico fondamentale maturato alla suddetta data.

 

 

Capo VI – Disposizioni speciali

Art.9

(Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001)

1. Dopo l’articolo 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti: “Art. 27-bis. (Disposizioni speciali in materia di dirigenza degli enti locali) –1. Gli enti locali nominano, con le modalità di cui all’articolo 19-ter, comma 6, tra i dirigenti appartenenti ai Ruoli della dirigenza, un dirigente apicale a cui affidano compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa. Il dirigente apicale svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti dell’ente. L’incarico di dirigente apicale cessa se non rinnovato entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi della nuova Giunta.

  1. Le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono nominare, in alternativa al dirigente apicale di cui al comma 1, un direttore generale ai sensi dell’articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. In tale ipotesi, tali enti affidano al Direttore generale anche la funzione di controllo della legalità dell’azione amministrativa, e della funzione rogante, a un dirigente appartenente a uno dei Ruoli della dirigenza, in possesso dei requisiti prescritti.

  2. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole, e il comune di Campione d’Italia, hanno l’obbligo di gestire la funzione di direzione apicale di cui al comma 1 in forma associata. A questo scopo, salvo il caso di unioni di comuni, concludono una convenzione che stabilisce le modalità di espletamento del servizio, individua le competenze per la nomina e la revoca del dirigente apicale, e determina la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del dirigente apicale, la durata e la possibilità di recesso da parte dei singoli comuni, e i reciproci obblighi e garanzie.

  3. Gli incarichi di funzione dirigenziale apicale di cui al comma 1 cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi.

  4. Per la Regione Trentino-Alto Adige si applica quanto previsto per i segretari comunali dal Titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonché dalle leggi regionali in materia, sull’uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione.”

Art. 27-ter (Dirigenti delle autorità indipendenti) –1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ruolo dei dirigenti delle autorità indipendenti. Al Ruolo sono iscritti i dirigenti assunti a tempo indeterminato delle autorità indipendenti. Ai fini del presente decreto, per autorità indipendenti si intendono: l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l’Autorità di regolazione dei trasporti, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l’Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla gestione tecnica della banca dati del Ruolo di cui al comma 1, che contiene le informazioni di cui all’articolo 13-bis, comma 7. Le autorità indipendenti, con convenzione tra esse, possono individuare un diverso ufficio per la suddetta gestione tecnica.

  2. Il rapporto di lavoro di ciascun dirigente è costituito con l’autorità che gli ha conferito l’ultimo incarico dirigenziale, ferma restando l’iscrizione al Ruolo di cui al comma 1. Lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta la decadenza dal suddetto Ruolo, salvo il caso di passaggio ad altra autorità.

  3. Le procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti del Ruolo di cui al comma 1 si svolgono, in relazione alla programmazione delle assunzioni, con cadenza annuale e sono gestite unitariamente dalle autorità indipendenti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 144.

  4. Ciascuna autorità indipendente disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei princìpi desumibili dagli articoli 19-bis, 19-ter e 19-quinquies, e garantendo comunque la possibilità a tutti gli iscritti al Ruolo di cui al comma 1 di partecipare alle relative procedure. È fatta salva l’autonomia di ciascuna autorità nella fissazione dei requisiti richiesti per ciascun incarico dirigenziale. Le autorità disciplinano con intesa i diritti, gli obblighi e il trattamento economico dei dirigenti privi di incarico, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 23-ter.

  5. In sede di prima applicazione, sono iscritti ai Ruoli della dirigenza i dirigenti assunti a tempo indeterminato presso le autorità indipendenti.

 

 

Art.10

(Disposizioni transitorie in materia di dirigenza degli enti locali)

  1. Nel Ruolo dei dirigenti locali confluiscono i segretari comunali e provinciali già iscritti nell’albo nazionale, di cui all’articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e collocati nelle fasce professionali A e B previste dalle disposizioni contrattuali vigenti all’entrata in vigore del presente decreto.

  2. I soggetti di cui al comma 1 vengono assunti dalle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali, nei limiti delle dotazioni organiche.

  3. A decorrere dall’effettiva costituzione del Ruolo dei dirigenti locali, la figura del segretario comunale e provinciale è abolita, e il relativo albo nazionale è soppresso. Tuttavia, Lo stato giuridico e il trattamento economico dei soggetti di cui al comma 1, privi di incarico, rimangono comunque disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e il Ministero dell’interno, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, provvede alla corresponsione dello stesso.

  4. I soggetti di cui al comma 1, privi di incarico alla data di entrata in vigore del presente decreto, e confluiti nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali ai sensi del comma 3, decorso il termine di quattro anni dalla data di inquadramento nel ruolo senza che abbiano ottenuto un incarico dirigenziale, cessano dal Ruolo della dirigenza, e il loro rapporto di lavoro si risolve. Si applica quanto previsto dall’articolo 23-ter.

  5. I segretari comunali e provinciali già iscritti all’albo nazionale di cui all’articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e collocati nella fascia professionale C prevista dalle disposizioni contrattuali vigenti all’entrata in vigore del presente decreto, nonché i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, fatto salvo il caso in cui sia loro conferito l’incarico di direzione apicale ai sensi dell’articolo 27-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono immessi in servizio come funzionari per due anni effettivi. A tal fine, gli enti locali presso i quali nei successivi due anni sarà disponibile un ufficio dirigenziale, possono chiedere alla Commissione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’assegnazione dei predetti soggetti, presentando un progetto professionale e formativo di inserimento. La Commissione seleziona un numero di progetti corrispondente al numero dei predetti soggetti, i quali, con priorità per coloro che hanno maggiore anzianità nella fascia, scelgono l’amministrazione di destinazione e sono assegnati anche in soprannumero, e comunque nell’ambito delle risorse disponibili. Ove il numero dei progetti presentati sia inferiore a quello dei predetti soggetti, quelli ulteriori sono assegnati alle amministrazioni statali, secondo le previsioni dell’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. A conclusione del periodo biennio di cui al primo periodo, l’amministrazione presso la quale i soggetti hanno prestato servizio trasmette alla Commissione di cui all’articolo di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una relazione sul servizio prestato, che contiene una valutazione di merito. In caso di valutazione positiva, l’amministrazione presso la quale il vincitore ha prestato servizio immette in ruolo il dipendente come dirigente, che viene conseguentemente iscritto nel Ruolo della dirigenza locale, e può conferirgli un incarico dirigenziale senza l’espletamento della procedura comparativa di cui all’articolo 19-ter. In caso di valutazione negativa, l’interessato rimane in servizio per un ulteriore anno, al termine del quale l’amministrazione trasmette una nuova valutazione alla suddetta Commissione. In caso di ulteriore valutazione negativa, l’interessato non è ammesso a nuova valutazione, e rimane in servizio come funzionario.

  6. In sede di prima applicazione, e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali privi di un direttore generale nominato ai sensi del citato articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 conferiscono l’incarico di direzione apicale di cui all’articolo 27-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai soggetti di cui al commi 1 e 5, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Se l’incarico è conferito a uno dei soggetti di cui al comma 5, quest’ultimo è iscritto nel ruolo dei dirigenti degli enti locali dopo che ha ricoperto tale incarico per una durata complessiva non inferiore a diciotto mesi.

 

Capo VII – Uffici dirigenziali

Art.11

(Modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001)

 

  1. Al decreto legislativo n. 165 del 2001 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. All’articolo 15:

      1. Il primo periodo del comma 1 è soppresso;

      2. Al comma 3, le parole “non affidata alla direzione del dirigente generale”, sono soppresse;

      3. Al comma 4, le parole “Per le regioni, il” sono sostituite dalla seguente: “Il”;

    2. all’articolo 16:

      1. al comma 1:

        1. alla lettera a), dopo le parole “al Ministro” sono inserite le seguenti: “o all’organo di vertice politico”;

        2. alla lettera b), dopo le parole “dal Ministro” sono inserite le seguenti: “o dall’organo di vertice politico, rispondono della relativa attuazione direttamente nei confronti dello stesso”;

        3. alla lettera d) sono aggiunte in fine le seguenti parole “, e sono titolari, in relazione a tale attività gestionale, in via esclusiva della responsabilità amministrativo- contabile”;

        4. dopo la lettera l-quater) sono aggiunte la seguenti: “l-quinquies) provvedono al monitoraggio e alla rendicontazione dell’attività della struttura, segnalando tempestivamente l’avvenuto scostamento o, ove possibile, il pericolo di scostamento dagli obiettivi di cui al programma di mandato negoziato con l’organo di vertice politico al momento del conferimento dell’incarico, onde consentirne la ricalibrazione in tempo utile, senza danno per l’attività amministrativa, evitando di incorrere nelle inadempienze di cui all’art 21;

l-sexies) effettuano la valutazione dei dirigenti e responsabili dei procedimenti amministrativi assegnati alla propria struttura, nel rispetto del principio del merito, avuto comunque riguardo alla capacità di gestione delle risorse umane assegnate alla struttura, evidenziata dal livello di raggiungimento degli obiettivi, alla dimostrata capacità valutativa e di controllo sulle presenze e sull’apporto motivazionale di ciascun dipendente, alla tempestiva individuazione di fattori di rischio, anche di illeciti, o comunque di condotte lesive per l’efficienza e l’immagine della pubblica amministrazione, con conseguente rimozione degli stessi, alle garanzie di trasparenza, ed alla individuazione di metodologie migliorative e coinvolgenti l’utenza nella valutazione dell’operato della propria struttura.”;

  1. dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. Nell’attività di cui alla lettera l-quinquies), del comma 1, i dirigenti di uffici dirigenziali generali si avvalgono delle apposite strutture competenti in materia di valutazioni, per l’individuazione di obiettivi personalizzati nell’ambito degli obiettivi della struttura di appartenenza;

1-ter. Per le finalità di cui alla lettera b), del comma 1, i piani, programmi e direttive generali sono oggetto di negoziazione al momento del conferimento dell’incarico, e possono essere rivisti periodicamente e con cadenze almeno semestrali, anche in ragione di sopravvenute difficoltà di budget, ovvero non ascrivibili al dirigente generale, e non preventivabili al momento del conferimento. La negoziazione costituisce atto accessorio al conferimento dell’incarico, e ha valenza pluriennale in relazione alla durata dello stesso. Il dirigente generale, al fine di sottoscrivere la stessa, acquisisce preventive informazioni sulle disponibilità strutturali e finanziarie utilizzabili per l’espletamento dell’incarico, e contribuisce alla elaborazione di un cronoprogramma e degli indicatori valutabili per la realizzazione del mandato conferitogli. In caso di mutamento dell’amministrazione di riferimento, prima della scadenza dell’incarico dirigenziale, si procede a nuova negoziazione degli obiettivi per il tempo residuo di espletamento dello stesso, entro tre mesi dall’insediamento della nuova amministrazione.

1-quater. Negli enti locali, è denominato dirigente apicale il dirigente al quale sono attribuiti compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa, controllo della legalità dell’azione amministrativa ed esercizio della funzione rogante, già esercitata dai segretari comunali e provinciali di cui all’articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che non può essere coordinato da altra figura di dirigente generale. Per gli enti locali di minori dimensioni demografiche, nei quali non sia prevista la posizione dirigenziale, la funzione di direzione apicale può essere svolta in forma associata, coerentemente con le previsioni di cui all’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Per la programmazione degli obiettivi, al dirigente apicale si applicano le disposizioni di cui al comma 1-ter.”.

  1. all’articolo 17, comma 1:

    1. dopo la lettera d-bis) è inserita la seguente: “d-ter) coadiuvano il dirigente generale nel monitoraggio delle presenze del personale, e nella individuazione di fattori di criticità nella realizzazione del programma negoziato dal dirigente generale con il vertice politico, segnalando tempestivamente problematiche e proponendo soluzioni correttive;

    2. dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente: “e-ter) sono titolari in via esclusiva della responsabilità amministrativo-contabile per l’attività gestionale, ancorché derivante da atti di indirizzo dell’organo di vertice politico.”.

 

Capo VIII – Disposizioni transitorie e finali

 

Art.12

(Disposizioni di coordinamento con il decreto legislativo n. 165 del 2001)

  1. Con il decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 17, della legge 7 agosto 2015, n. 124 sono individuate le forme di controllo sulle modalità con cui è esercitato dai dirigenti generali il potere sindacatorio e di controllo sull’attività dei dirigenti e responsabili dei procedimenti amministrativi coordinati, nonché di periodica verifica del raggiungimento dei risultati dell’ufficio. Sono altresì individuate le modalità di controllo sull’attuazione del programma da parte del dirigente generale e dei dirigenti di cui all’articolo 19-ter, comma 1.  In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi della struttura coordinata dal dirigente generale, o comunque denominato, si applica l’articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

Art.13

(Abrogazioni)

  1. Sono abrogati:

    1. gli articoli 22, 23 e 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

    2. gli articoli 32, comma 5-ter, 97, 98, 99, 100, 101 e 106 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

    3. il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

 

 

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