23/08/2016 – Riforma della dirigenza: dirigenti di fiducia di Chi? Dei cittadini o di chi è al potere?

Riforma della dirigenza: dirigenti di fiducia di Chi? Dei cittadini o di chi è al potere?

Da Luigi Oliveri – 22 agosto 2016

 

Nonostante il Governo e molti autori “di area” sostengano il contrario, è acclarato il dato che la riforma Madia, la legge 124/2015 e, in particolare, l’articolo 11 prefigura una formidabile precarizzazione della dirigenza, spingendo quanto più possibile per la creazione di una dirigenza pubblica “di fiducia” della politica.

I cardini di questo passaggio sono i seguenti:

1.      l’assegnazione dell’incarico dirigenziale ai dirigenti appartenenti ai ruoli unici come solo eventuale e non obbligatoria (come ci si aspetterebbe essendovi un ruolo unico);

2.      la possibilità che alle procedure per l’assegnazione degli incarichi dirigenziali partecipi anche chi non fa parte del ruolo unico (che, dunque, non è affatto unico);

3.      la possibilità di continuare ad assegnare incarichi dirigenziali “a contratto” per almeno il 10% dei posti in dotazione;

4.      la durata necessariamente limitata degli incarichi: 4 anni, eventualmente “rinnovabili” (ma, in realtà si tratta di una proroga) di altri 2, dopo di che sarà necessario per i dirigenti passare nuovamente per le procedure di assegnazione degli incarichi, anche per restare presso la stessa amministrazione;

5.      la possibilità per gli organi di governo di non rinnovare l’incarico;

6.      l’assegnazione dei dirigenti privi di incarico “a disposizione” del ruolo unico, con lo stipendio falcidiato; nelle bozze di decreto legislativo attuativo si parla di 6 anni in questo status di concreta mobbizzazione, nel quale a fronte di una sine cure, la retribuzione viene ridotta ben oltre il 50%, ma, comunque, il dirigente viene pagato appunto per nulla fare;

7.      la possibilità di licenziare i dirigenti per “consunzione” per mancanza di incarico per il periodo di 6 anni, senza nemmeno dover attivare procedimenti di valutazione negativi;

8.      la previsione che gli incarichi saranno assegnati sulla base di procedure di “interpello”, cioè avvisi pubblici, indirizzati ad una commissione che si presuppone “indipendente” (ma organismi direttamente nominati dalla politica indipendenti non possono mai esserlo ontologicamente); tali commissioni, però, non stileranno graduatorie, ma selezioneranno rose di curriculum, tra le quali gli organi di governo potranno scegliere a proprio arbitrio.

 

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