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Quando il cliente attento che spulcia la parcella fa condannare penalmente l’avvocato

 

I principi sanciti nella sentenza n. 34887 del 16 agosto 2016

Integra “il reato di cui all’art. 640 cod. pen. la condotta di quell’avvocato che, inducendo in errore la propria cliente, mediante la redazione di una parcella in cui inserisce attività professionali mai svolte, si procuri l’ingiusto profitto del pagamento di competenze non spettanti, con pari danno per la persona offesa.” 

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 34887 del 16 agosto 2016 (Presidente Rotundo – udienza 9.9,2016) con la quale è stata confermata la condanna di un avvocato a quattro mesi di reclusione, 40 euro di multa ed euro 2.500,00 per il danno alla parte civile perché si faceva corrispondere da una cliente gli onorari per un’attività mai svolta (presentazione di denuncia querela alla Procura della Repubblica e ritiro della predetta denuncia).

Inutile è stato il tentativo dell’avvocato truffaldino di richiamare i precedenti giurisprudenziali a tenore dei quali non integra il reato di truffa la condotta dell’avvocato che si faccia dare un’anticipazione sugli onorari al momento dell’assunzione di un incarico giudiziale e che poi non dia inizio al contenzioso, ponendo in essere raggiri per tacitare la richiesta di informazioni sull’andamento della controversia e quindi per evitare la restituzione di quanto indebitamente percepito, dal momento che la condotta fraudolenta, perché ci sia il reato, deve essere già presente al momento della ricezione dell’ingiusto profitto.

La Suprema Corte ha confermato la condanna ritenendo inapplicabile tale principio di diritto alla vicenda in esame perchè qui non ci troviamo in presenza di un acconto richiesto al momento dell’assunzione di un incarico professionale che successivamente non veniva svolto, ma l’avvocato richiese ed ottenne dalla propria cliente il pagamento di una parcella nella quale veniva indicata un’attività professionale, che lo stesso non aveva mai svolta, riguardante il deposito in Procura di una denuncia, e del suo successivo ritiro.

Da ultimo la Cassazione ha rigettato anche la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131 bis del codice penale evidenziando che la condotta dell’avvocato veniva realizzata nel contesto delicatissimo ed assai rilevante del rapporto fiduciario avvocato-cliente, risultando lesiva dell’affidamento della parte offesa e delle sue aspettative. Tale aspetto è da considerarsi ben più rilevante della eventuale esiguità degli importi lucrabili. 

Si é trattato di un’azione rimarchevole, grave ed intrinsecamente dotata di una carica di offensività penale palese, anche perché consumata nell’esercizio della professione forense a danno di un soggetto che con fiducia aveva chiesto aiuto legale ad un professionista del settore.

Enrico Michetti

La Direzione

(21 agosto 2016)

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