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Blocco dei dirigenti anche negli enti locali

di Francesco Clemente

 

In attesa dei decreti attuativi della riforma Madia, la legge di stabilità 2016 blocca a qualsiasi titolo le assunzioni di dirigenti per la copertura di posti vacanti al 15 ottobre 2015 non solo per le amministrazioni dello Stato ma anche per gli enti locali: l’ambito operativo della manovra non può essere infatti solo quello dettato dall’interpretazione letterale della norma (comma 219, articolo 1, legge 208/2015) poiché quest’ultima, oltre a specificare le categorie di personale non coinvolto dal “blocco”, è collegata espressamente anche alla riforma Delrio. È quanto ha chiarito la Corte dei conti nella delibera n. 209/2016, depositata il 20 luglio dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, rispondendo ai dubbi di un Comune che, come altri, riteneva possibile assumere nuovi dirigenti sia perché lo “stop” è riferito letteralmente alle amministrazioni statali, sia perché la conferenza Stato-Regioni a marzo scorso ha dato il via libera a quelli che, come in questo caso per l’ente, sono necessari a garantire lo svolgimento di funzioni fondamentali o servizi indispensabili come disciplinati dalla “spending review” prevista dalla manovra correttiva 2010 (comma 27, articolo 14, Dl n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010).

Le spiegazioni della Corte 

La Corte ha spiegato che lo scopo del “blocco” – valido per gli incarichi assegnati dopo il 15 ottobre e fino all’entrata in vigore della legge di stabilità fissata al 1° gennaio 2016, sia per i posti a tempo indeterminato sia per quelli a tempo determinato e “a contratto” (articolo 110 del Tuel) – è lasciare immutato il quadro dei posti dirigenziali vacanti al giorno dell’approvazione del disegno di legge da parte del Governo, in particolare per dare piena attuazione alla riforma della Pa prevista dalla legge delega n. 124/2015 con la riorganizzazione della dirigenza sui ruoli unici, e per evitare che quest’ultima fosse pregiudicata da assunzioni in extremis e da un ulteriore aumento della spesa pubblica che cancellasse, tra gli altri, l’obiettivo di recuperare risorse utili per il rinnovo dei contratti pubblici.

I dubbi, in realtà, nascono dal fatto che il comma 219 dichiara indisponibili i posti dirigenziali vacanti al 15 ottobre 2015 – tranne quelli per cui il conferimento dell’incarico sia stato già avviato, considerato il numero di quelli senza incarico o con incarico di studio e in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa – riferendosi espressamente ai «posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni», quindi a categorie presenti solo nelle amministrazioni dello Stato. In realtà, come sottolineato nella delibera, si tratta di «una non perfetta tecnica legislativa» poiché una lettura «sistematica e coordinata» di altre disposizioni della stessa legge rendono questo congelamento della pianta organica applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche.

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