03/08/2016 – Per la riforma della dirigenza «prova sul campo» in Friuli Venezia Giulia

Nella seduta del 15 luglio 2016 la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il testo di legge di riforma del pubblico impiego regionale e locale e della dirigenza pubblica regionale e locale.

 

Per la riforma della dirigenza «prova sul campo» in Friuli Venezia Giulia

di Luca Tamassia

 

“La gestione degli incarichi dirigenziali 

Il piatto forte della riforma, tuttavia, attiene alla gestione degli incarichi dirigenziali, nervo scoperto anche in ambito nazionale, trattandosi del punto di contatto d’interessi particolarmente sensibili, distribuiti tra governo e gestione. L’impianto di riforma prevede che l’incarico dirigenziale sia conferito per un periodo di quattro anni, in coerenza, peraltro, con gli orientamenti resi, in materia, dalla Suprema corte, sulla base di un vero e propri interpello gestito, sulla scorta di specifiche richieste provenienti dalle singole amministrazioni, dal competente Ufficio unico regionale previsto ed istituito dalla medesima legge di riordino. La proroga dell’incarico, come previsto in ambito nazionale, può essere adottata, in assenza d’interpello, esclusivamente per una sola volta e per un periodo di due anni, oltre il quale l’amministrazione è, comunque, obbligata ad assumere l’avviso pubblico di selezione per interpello. Particolarità degna di rilievo, in tale ambito, è rappresentata dalla possibilità derogatoria di affidare incarichi dirigenziali, ancorché per particolari esigenze funzionali ed organizzative adeguatamente giustificate, per periodi non superiori ad un anno, situazione eccezionale che limita il ricorso ad incarichi di durata inferiore a quella ordinariamente prevista solamente in casi di carattere straordinario ed idoneamente motivati. L’assetto legislativo, a tal proposito, opportunamente prevede che il ricorso ad incarichi esterni al ruolo, quindi da intendersi quali incarichi conferibili a personale dirigenziale assunto a tempo determinato e pertanto non inserito nel ruolo regionale, sia ammissibile esclusivamente laddove non vi sia la disponibilità di dirigenti iscritti al ruolo o non siano presenti dirigenti in disponibilità del ruolo da poter utilizzare, sottoponendo, peraltro, la possibilità di ricorso a professionalità esterne al ruolo, ad una specifica autorizzazione rilasciata, nella forma del nulla-osta, dall’Ufficio unico regionale a seguito dell’accertamento dell’insussistenza delle condizioni di ricorso ai dirigenti iscritti nel ruolo unico, limitando, comunque, l’utilizzo di professionalità esterne al ruolo nella percentuale massima del 10% della consistenza della dotazione organica della qualifica dirigenziale delle singole amministrazioni, con arrotondamento all’unità superiore e, comunque, per almeno una unità. Il punto nevralgico del sistema, poi, viene toccato, dalla normativa di revisione ordinamentale, nella regolazione del personale dirigenziale che risulti privo d’incarico.””

 

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