03/08/2016 – Negli enti privi di dirigenti rientrano nel salario accessorio oggetto di riduzione anche le posizioni organizzative finanziate a bilancio

Negli enti privi di dirigenti rientrano nel salario accessorio oggetto di riduzione anche le posizioni organizzative finanziate a bilancio
di Vincenzo Giannotti – Dirigente del Settore Gestione Risorse (Umane e Finanziarie) del Comune di Frosinone.

 

Corte dei Conti Lombardia, Sez. contr., Delib., 20 luglio 2016, n. 205

 

Il Sindaco di un Comune ha chiesto ai magistrati contabili la legittimità di un incremento delle “risorse variabili” del fondo decentrato e se tale incremento potesse essere finanziato con il minor costo derivante dalla soppressione di una posizione organizzativa. Il quesito si riferisce alle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 a mente della quale “a decorrere dall’1 gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale (…) non può comunque superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015“.

Le premesse del collegio contabile

Evidenzia il Collegio contabile come il comma 236 dell’art. 1, L. n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) stabilisce che “nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente“. La Magistratura contabile ha ripetutamente affermato che la lettera della norma richiamata -nel riprodurre sostanzialmente la struttura normativa del precedente art. 9, comma 2-bisD.L. n. 78/2010– “stabilisce, nell’ottica del contenimento della spesa pubblica per il personale, un limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale: detto ammontare infatti a) non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015; b) deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (tenendo conto in tal caso anche del personale assumibile ai sensi della normativa vigente)” (ex plurimis C. Conti, Sez. Contr. Lombardia/145/2016/PAR del 13 maggio 2016; Liguria/52/2016/PAR del 5 maggio 2016;Piemonte/62/2016/SRCPIE/PAR del 12 maggio 2016; Puglia /112/2016/PAR del 12 maggio 2016; Abruzzo/151/2016/PAR del 6 luglio 2016).

Secondo il Collegio contabile, pertanto, la norma stabilisce la regola per cui l’entità massima della spesa per trattamento accessorio del personale non può mai superare l’importo fissato per il 2015. Detta “regola deve ovviamente ritenersi di portata generale nel senso che essa include tanto le risorse del bilancio imputate al fondo dai comuni con personale dirigenziale, quanto le risorse stanziate direttamente in bilancio per pagare le indennità dovute ai titolari di posizioni organizzative dai comuni privi di personale dirigenziale, essendo entrambe risorse aventi le medesime caratteristiche e destinazione essendo volte a far fronte alla spesa per il trattamento accessorio del personale” (Piemonte/62/2016/SRCPIE/PAR del 12 maggio 2016).

In questo senso, con l’espressione “l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale” deve intendersi -come era stato detto per l’art. 9, comma 2-bisD.L. n. 78 del 2010– “ogni genere di risorse funzionalmente destinate ad offrire copertura agli oneri accessori del personale, senza alcuna considerazione per l’origine o la provenienza delle risorse se non sotto il profilo della presenza di un vincolo di destinazione giuridicamente rilevante” (Corte dei Conti, Sez. delle autonomie, Delib., 21 ottobre 2014, n. 26).

Conclusioni

Venendo alla risposta al Comune, pur non esplicitata espressamente dal Collegio contabile, essa si rinviene dalla ricostruzione dallo stesso operata, ossia quello che conta nel calcolo da effettuare per gli enti privi di personale dirigenziale che finanziano le posizioni organizzative a bilancio la regola dovrebbe essere la seguente: [salario accessorio anno 2015 (pari al fondo decentrato + importo finanziato a bilancio per le posizioni organizzative) > salario accessorio anno 2016 (pari al fondo decentrato + importo finanziato a bilancio per le posizioni organizzative)]. Esemplificando, in assenza di cessazioni nell’anno 2015 o 2016 e di nuove assunzioni, essendo il salario accessorio composto dai due citati elementi, nulla vieta che in caso di riduzione del costo delle posizioni organizzative si possa incrementare di pari importo il fondo delle risorse decentrate, purché la somma dei due elementi non sia superiore al salario accessorio dell’anno 2015. Viceversa, in caso di riduzione proporzionale del personale (al netto delle assunzioni assentibili) ben la riduzione potrebbe operarsi mediante riduzione delle posizioni organizzative assorbendo in tal modo minori riduzioni sul fondo delle risorse decentrate.

 

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