23/09/2015 – Condanna erariale per il Segretario comunale che ha chiesto e ottenuto il rimborso delle spese di viaggio dalla propria abitazione

Condanna erariale per il Segretario comunale che ha chiesto e ottenuto il rimborso delle spese di viaggio dalla propria abitazione

V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 22/9/2015)

I giudici contabili emiliano-romagnoli hanno condannato per danno erariale in via prevalente il Segretario comunale che aveva richiesto ed ottenuto il rimborso delle spese di viaggio dalla propria abitazione ai comuni oggetto di convenzionamento di segretaria. Responsabilità residua è stata dichiarata per il responsabile finanziario per aver proceduto alla materiale esecuzione del mandati di pagamento su rimborsi di spese non dovuti e contrari alla normativa contrattuale e legislativa. Non costituisce, invece, danno erariale la spesa sostenuta dal responsabile del servizio che aveva disposto l’affidamento ad un avvocato esterno al fine di conoscere la corretta interpretazione da fornire alla materia del rimborso delle spese di viaggio al segretario comunale.         

Qui di seguito i contenuti della sentenza 12/08/2015 n.103 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna.

IL FATTO

A fronte della convenzione di segretaria tra due Comuni, era stato convenuto che “ciascun Comune liquiderà per proprio conto al segretario comunale le indennità di missione e di viaggio nella misura autorizzata ed effettivamente compiuta presso ciascun comune. Le spese di viaggio sostenute dal segretario per recarsi da uno da altro dei comuni saranno ripartite in parti uguali e verranno liquidate trimestralmente sulla base di quanto previsto dalle norme vigenti”. Tuttavia, la Procura ha convenuto in giudizio sia il Segretario Comunale, per aver lo stesso chiesto e ottenuto dal comune capofila rimborsi delle spese di viaggio sostenute per i trasferimenti dal luogo di propria residenza a quello della sede di lavoro, sia il responsabile dei Servizi finanziari il quale avrebbe adottato i provvedimenti di liquidazione dei predetti rimborsi, sia, infine, il responsabile del servizio affari generali il quale avrebbe affidato con propria determinazione, un incarico a favore di avvocato esterno, per redigere il parere sulla legittimità dei rimborsi delle spese di viaggio al segretario. Per la Procura la ripartizione delle spese di danno andavano ripartite nella misura dell’80% allo stesso Segretario comunale, del 20% al responsabile dei servizi finanziari, a fronte delle spese inutilmente sostenute per i viaggi rimborsati, mentre per quanto riguarda le spese sostenute per l’incarico al professionista esterno il 100% andava attribuito quale posta di danno erariale al responsabile del servizio.

I convenuti si difendono precisando che i citati rimborsi erano conformi ad un parere espresso da parte dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali numero 29855 del 21 aprile 2006, secondo la quale “È necessario considerare l’ipotesi in cui il segretario organizzi la propria attività lavorativa in maniera tale da raggiungere in via primaria, un Comune diverso da quello capofila della convenzione per motivi di convenienza e per esigenze personali, con la conseguenza che, in siffatto caso, si può giustificare la risoluzione che prevede il rimborso delle spese di viaggio”. Nel caso concreto, precisano i convenuti il rimborso si riferiva agli spostamenti del Segretario dal proprio domicilio per raggiungere l’altro Comune di convenzione. Tale tesi era, inoltre, suffragata indirettamente dal parere successivo della Ragioneria Generale dello Stato la quale esprimendosi in merito all’articolo 6 del decreto-legge n. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, sanciva la non rimborsabilità dei tragitti abitazione-luogo di lavoro e viceversa, con ciò facendo dedurre che prima di tale previsione fosse legittimo il predetto rimborso chilometrico.

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI CONTABILI

Secondo il Collegio contabile la prospettazione del danno erariale rilevato dalla Procura merita pieno accoglimento sia per il Segretario comunale che per il responsabile finanziario, per le seguenti rilevanti ragioni:

1.    La colpa grave in capo al Segretario comunale. Risulta accertato che sia stato promotore del rimborso delle citate spese proprio il Segretario comunale attraverso documentate richieste di rimborso, mentre la quantificazione di tale rimborso sia stata da lui sottoscritta unitamente al responsabile dei servizi finanziari. In merito alla cola grave del convenuto, il Collegio rileva in via preliminare come il parere dell’Agenzia citato dal convenuto si riferisca in modo esplicito al differente caso di un segretario in disponibilità incaricato di reggenza o supplenza, mentre in tutti gli altri casi è ammissibile il rimborso delle spese di viaggio sempre con riferimento a quelle relative agli spostamenti tra i comuni convenzionati, in tale ipotesi saranno rimborsabili le spese di viaggio non dalla residenza al Comune non capofila, bensì solamente quelle relative alla tragitto dal comune capofila al Comune non capofila. Inoltre, il convenuto non poteva non essere a conoscenza della frase inserita nel citato parere, portato al contrario a supporto della legittima attribuzione dei citati rimborsi, secondo la quale restava ferma “l’esclusione del rimborso dell’ipotesi dello spostamento dalla propria residenza al comune capofila e viceversa, al pari del rimborso del percorso effettuato per raggiungere dall’ultimo comune il proprio domicilio …”. A fronte di tale inequivocabile situazione e la professionalità riconosciuta al Segretario comunale, nessun potere di riduzione può allo stesso essere attribuito confermando il risarcimento evidenziato dalla Procura e pari all’80% delle somme attribuitegli;

2.    La colpa grave in capo al responsabile dei servizi finanziari. Anche in merito alle responsabilità attribuite dalla Procura al responsabile dei servizi finanziari, il Collegio rileva come risulta accertato agli atti che i rimborsi a favore del segretario furono effettuati sulla base di provvedimenti di liquidazione del responsabile del servizio finanziario, a fronte di prospetti riassuntivi sottoscritti congiuntamente dal segretario comunale e dal responsabile. In merito alla colpa grave, il Collegio contabile rileva come, in modo non dissimile da quella evidenziata per il Segretario comunale, il responsabile finanziario non poteva non essere a conoscenza dell’esclusione del rimborso dell’ipotesi dello spostamento dalla propria residenza al comune capofila e viceversa, al pari del rimborso del percorso effettuato per raggiungere dall’ultimo comune il proprio domicilio. Anche in questo caso non è possibile attribuire alcun potere di riduzione, confermando il valore del 20% prospettato dalla Procura attrice degli inutili esborso effettuati dall’Ente.

Infine, il Collegio contabile affronta la questione della responsabilità attribuita dalla Procura al responsabile del servizio per aver richiesto una parere ad un avvocato esterno, ritenendo la condotta del convenuto non affetta da colpa grave. La mancanza di tale colpa grave discende sia dal fatto che siano, nel caso di specie, stati rispettati i parametri legislativi per il conferimento dell’incarico, sia perché non vi è stata una negligenza inescusabile, ovvero in una disattenzione o imperizia macroscopica tale da creare il citato danno erariale.

 

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