21/09/2015 – Quale importanza ha il curriculum nelle nomine pubbliche?

Quale importanza ha il curriculum nelle nomine pubbliche?

Sono tanti ormai i commenti alla legge delega n. 124 del 2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Tra le deleghe conferite, l’art. 11 della legge 124, prevede, che il Governo, emani uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. Il Governo deve conformarsi, a principi e criteri direttivi, istituendo il sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito, dell’aggiornamento e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli, della dirigenza statale, regionale e locale. Inoltre richiede l’istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli medesimi e l’affidamento al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate.

Il nuovo sistema di dirigenza pubblica basa, dunque, il reclutamento sul principio del merito valutabile tramite il curriculum degli aspiranti ai posti da ricoprire. L’obiettivo è di porre rimedio e superare la prassi diffusa della scarsa trasparenza delle procedure e criteri di designazione e della nomina dei dirigenti pubblici. Si tratta di una prassi che è considerata fonte di disprezzo nei cittadini, con una crescente sfiducia sulla capacità delle Pubbliche amministrazioni di valorizzare il merito e la integrità dei chiamati alle funzioni dirigenziali. È una missione molto ambiziosa quella di raggiungere nelle nomine, la piena idoneità, professionale e morale, dei nominanti a ricoprire funzioni dirigenziali pubbliche. Si è certi, secondo le intenzioni del legislatore, che in tal modo si possono eliminare quelli elementi di sfiducia dei cittadini e di crescente distacco dei medesimi, in particolare delle giovani generazioni, dalla partecipazione alla vita pubblica, espressa, in particolare nel diritto di voto, strumento di democrazia.

Purtroppo abbiamo motivo di temere che ciò difficilmente possa avvenire. È illusorio pretendere che le nomine avvengono con i principi della meritocrazia. Come sapientemente scrive Massimo Cacciari, sull’ultimo numero del l’Espresso, già Machiavelli sosteneva che disporre intorno a sé di uomini “sufficienti e fedeli” e, per mantenerli, fedeli, farli partecipi di onori e cariche, è sempre anche indizio di saggezza dei principi. Afferma, infatti Cacciari: “Uno Stato autorevole, e, perciò rispettoso del patto che lo vincola ai suoi cittadini, si forma selezionando burocrazie intelligenti, motivate e relativamente autonome rispetto ai tempi a alle scadenze dell’azione politica”.  

Nel tentativo di cogliere il significato del termine ”meritocrazia”, può venirci in soccorso il sociologo inglese Michael Young, che per primo, lo coniò, nel 1958 nel suo libro The Rise of Meritocracy 1870-2033 (L’avvento della meritocrazia). Young, nel libro ha scelto il filone della letteratura distopica o utopia negativa. Si tratta della narrazione di un sociologo, entusiasta paladino della “meritocrazia”, che con ironia critica le posizioni di coloro che si ostinano a frenare l’avvento definitivo del nuovo ordine. Il racconto che si snoda per 150 anni, illustra un lungo periodo, nel corso del quale alcune riforme fondate sull’eguaglianza delle opportunità – in particolare nel campo dell’istruzione – promuovono una selezione basata esclusivamente sull’intelligenza. Secondo Young l’istruzione non è più impartita a tutti allo stesso modo, ma viene differenziata. I bambini sono indirizzati verso scuole diverse, organizzate gerarchicamente sulla base delle capacità individuali. Gradualmente, l’aristocrazia di nascita viene sostituita dall’“aristocrazia dell’ingegno”, e la stratificazione sociale si fa ancora più netta, fino a che le tensioni create dal nuovo sistema sociale sfociano – nel 2033 – in una rivolta delle classi inferiori.

Anche se non vogliamo per niente farci illusioni, possiamo e dobbiamo chiedere con insistenza che nei decreti delegati si deve introdurre il meccanismo dell’obbligatorietà di pubblicazione del curriculum vitae dei candidati, sul sito della Pubblica amministrazione nominante, in un congruo tempo antecedente alla valutazione delle candidature, designazione e nomina.

Siamo pronti a concepire quel sistema di nomina voluto dall’autore de “Il principe” o viviamo solo di pura “illusionspolitik”, per dirla sempre con Cacciari? Se si vuole fare funzionare lo spoilsystem, in uno Stato in cui cittadini possono “quietamente esercitare li esercizii loro” (Machiavelli), il sistema di nomina deve avere dei capisaldi fondamentali, come essere preceduto da audizioni pubbliche per ogni candidato a ricoprire un incarico dirigenziale. Le pubbliche audizioni dovranno così svolgersi per qualunque nomina o designazione da parte di ogni Pubblica amministrazione, sia a livello statale che territoriale. Sicché, in tali audizioni, a quei candidati, già selezionati, dall’apposita commissione, potrebbe essere offerta la facoltà di esporre, fra l’altro, le proprie caratteristiche e conoscenze per la loro futura azione in caso di nomina. All’audizione dovrà essere data, a cura dell’ente procedente, la massima pubblicità, attraverso la pubblicazione di data, luogo e ora di svolgimento sul sito istituzionale dello stesso Ente procedente.

Sulla importanza e validità del curriculum, in verità, già l’art. 15 del D.P.R. 04/12/1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127), per l’’avvio della procedura di nomina, ne prevedeva la pubblicizzazione nelle forme stabilite dal consiglio nazionale di amministrazione, demandando alla ex Agenzia per la gestione dell’albo dei segretari, di fornire, a richiesta, i curricula relativi alle caratteristiche professionali dei segretari.

Per di più, anche l’art. 16 del CCNL del 16/05/2001, prevede che al fine di favorire la massima disponibilità di informazioni utili per le procedure di nomina, competeva alla ex Agenzia nazionale redigere il curriculum professionale di ciascun segretario, a conclusione del corso di abilitazione per l’iscrizione all’albo, e provvede al suo continuo aggiornamento. Ed inoltre per le finalità predette, l’Agenzia nazionale doveva provvedere alla redazione ed all’aggiornamento dei curricula dei segretari in servizio entro sei mesi dalla data di stipulazione del contratto medesimo.

In verità si è trattato di norme di legge e pattizie, completamente disattese, sia per la indifferenza delle Amministrazioni che per la triste miopia della categoria dei segretari comunali e provinciali.

Abbiamo motivo di temere che anche con i prossimi decreti delegati la narrazione dell’istruzione e della professionalità, resterà sulla carta dei CV, pur redatti, su documenti informatici, secondo i più moderni schemi europei.

Dobbiamo batterci affinché ciò non accade, come scongiurare che si avveri quel nuovo sistema sociale, che ha pronosticato Michael Young, e senza arrivare al 2033, per concretizzarsi il paradosso che un’applicazione rigidamente ideologica del principio meritocratico possa generare una società ancora più afflitta dal problema delle ineguaglianze. E qui soccorre anche l’insegnamento di Gramsci: “Poche mani, non sorvegliate da controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, perché non se ne preoccupa.”

Angelo Capalbo

 

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto