21/09/2015 – Dai diritti di rogito alle convenzioni, dal giudice gli stipendi dei segretari comunali

Dai diritti di rogito alle convenzioni, dal giudice gli stipendi dei segretari comunali

di Arturo Bianco

Le pesanti limitazioni imposte al trattamento economico dei segretari comunali dalle interpretazioni della Corte dei Conti, dell’unità di missione del ministero dell’Interno e della Ragioneria generale dello Stato sollevano problemi applicativi e sono oggetto di contestazioni giurisdizionali. Va ricordata la possibilità di erogare i diritti di rogito solo ai segretari non dirigenti, le modalità di calcolo della popolazione dei Comuni in convenzione e l’applicazione del divieto di reformatio in peius in caso di passaggio a un Comune di classe inferiore. Limiti che derivano rispettivamente dal Dl 90/2014, dal mutato orientamento della Rgs fatto proprio dal Viminale e dalla manovra 2014. Senza dimenticare il “superamento” della figura del segretario fra tre anni disposto dalla legge 124/2015 e le incertezze sulla loro collocazione nel nuovo albo dei dirigenti degli enti locali.

 

I diritti di rogito

La sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 21/2015, sciogliendo i contrasti interpretativi sorti tra le sezioni regionali, ha chiarito che i compensi per i diritti di rogito spettano solo ai segretari di fascia C, cioè quelli che non sono equiparati ai dirigenti (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 7 luglio). Ovviamente le sezioni regionali si sono uniformate, anche se qualcuna ha reso evidente le proprie perplessità su un’interpretazione che non sembra aderente alla lettera e allo spirito della nuova norma. Occorre capire se la stessa lettura sarà fornita dai giudici ordinari a cui alcuni segretari si sono nel frattempo rivolti. Si deve inoltre chiarire che regola applicare ai compensi erogati prima della delibera a segretari di fascia A e B nei Comuni privi di dirigenti. Questa questione che si pone tutte le volte in cui un parere della sezione Autonomie sposa un’interpretazione restrittiva: occorre o meno dare corso a recuperi sui compensi erogati in precedenza?

 

Le convenzioni

L’unità di missione del ministero dell’Interno, sulla scorta degli orientamenti di Aran e Ragioneria generale dello Stato, ha stabilito nei mesi scorsi che la popolazione dei Comuni in convenzione si calcola non più sommando quella degli enti aderenti, ma solo con riferimento a quella del Comune capofila, chiarendo che il vincolo si applica alle convenzioni stipulate successivamente. Per applicare una sorta di “par condicio”, ha inoltre consentito ai segretari di fascia C, che possono essere nominati solo nei Comuni fino a 3mila abitanti, di svolgere, a differenza del passato, la propria attività in convenzioni aventi popolazione superiore a 3mila abitanti se i singoli Comuni aderenti hanno una popolazione inferiore. Anche in questo caso sono stati avviati contenziosi contro questa interpretazione, ricordando la diversa posizione assunta formalmente dalla vecchia Agenzia dei segretari con una delibera. Si pone il problema applicativo che riguarda le convenzioni stipulate a seguito delle elezioni amministrative della scorsa primavera come mera proroga di quelle esistenti: a queste si applicano o meno le nuove regole sul calcolo della popolazione o le si considerano come prolungamenti delle vecchie convenzioni, quindi esenti?

 

I passaggi 

Con la legge di stabilità del 2014 è stato abrogato il divieto di reformatio in peius, per cui i segretari che sono passati o che passeranno da un Comune di classe superiore a uno di classe inferiore si vedono ridotto il trattamento economico. L’unica eccezione si ha nel caso in cui il passaggio non avvenga direttamente, ma a seguito del collocamento in disponibilità. Anche in questo caso sono in corso contenziosi giurisdizionali. E si pone il dubbio se queste regole si debbano applicare anche ai passaggi effettuati prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

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