18/09/2015 – L’assessore che impone corsie preferenziali per gli amici paga il «danno da disservizio»

L’assessore che impone corsie preferenziali per gli amici paga il «danno da disservizio»

di Francesco Clemente

 
  • PDFLa sentenza 139/2015 della Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Lombardia

Causa un «danno da disservizio» alla Pubblica amministrazione il pubblico ufficiale che, abusando della sua posizione, costringe il personale dell’ente ad «alterare» il naturale «ordine di trattazione degli affari» poiché viola i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buon andamento della Pa, e in particolare le norme che impongono certezza dei tempi all’azione amministrativa. L’ha stabilito la Corte dei conti nella sentenza n. 139/2015 della sezione giurisdizionale per la Lombardia, condannando un ex amministratore locale a risarcire un Comune per i danni patrimoniali e non patrimoniali da lui arrecati negli anni in cui era assessore all’edilizia privata e «responsabile politico» dello Sportello unico dell’edilizia.

Il caso

La decisione si è basata su «diversi episodi di corruzione» da lui commessi, insieme ad altri, e accertati in una sentenza penale di applicazione della pena (o “patteggiamento”) ormai irrevocabile. La Corte, ribadito l’orientamento giurisprudenziale «prevalente» per cui la pronuncia «va equiparata ad una ‘tacita ammissione di colpevolezza’» e «ad un elemento di prova per il giudice di merito», ha riconosciuto al Comune il «danno da disservizio» per la «disutilità della spesa» sostenuta nell’istituire ex post una Commissione consigliare d’indagine anche per eventuali risarcimenti, accertato «il “rapporto privilegiato” fra il convenuto e alcuni imprenditori e professionisti (…), che assicurava a questi ultimi un “canale preferenziale”, accelerato, per i loro progetti all’esame dello Sportello».

Danno multiplo

Secondo il collegio, questo danno è causato anche per «intenzionale discriminazione da parte del pubblico funzionario fra le pratiche da istruire, a seconda che si tratti di questioni o affari considerati, secondo personalistici (e come tali inammissibili) punti di vista, “maggiori” o “minori”», e per «necessitata concentrazione dell’attenzione (…) sulle pratiche già istruite (…), e come tali indiziate di essere state essere pure gestite in modo irregolare, piuttosto che su quelle nuove (la cui istruttoria si trova per conseguenza a subire degli evitabili rallentamenti)». Per i giudici, «il principio che viene calpestato è quello dell’ordine naturale di trattazione delle istanze dell’utenza, secondo cioè l’ordine di arrivo, principio – riaffermato da ultimo con l’articolo 12, comma 1, penultimo periodo, del Dpr 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ndr), non applicabile tuttavia alla vicenda per cui è causa, ratione temporis – che il sistema eleva a regola generale, in quanto derivante dal superiore principio di eguaglianza/imparzialità dei cittadini-utenti di cui all’articolo 3 della Costituzione, e da quello di buon andamento di cui all’articolo 97 della Costituzione, (…) salve, ovviamente, le diversificate necessità di completamento dell’istruttoria». Di questa regola, si è affermato, «è espressione, fra le altre, anche l’emblematica figura – prima impostasi in via pretoria con la forza delle cose e poi divenuta ius receptum con l’articolo 2-bis della legge 241/1990 – del danno da ritardo, legato alla pregnante teorica della certezza dei tempi dell’agire della Pa, che eleva condivisibilmente il tempo (del procedimento amministrativo, e, quindi, dell’azione pubblica) a “bene della vita”, in senso economico e giuridico».

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