18/09/2015 – Debiti fuori bilancio, condannati i “vertici” del Comune per le procedure irregolari

Debiti fuori bilancio, condannati i “vertici” del Comune per le procedure irregolari

di Michele Nico

 
  • PDFLa sentenza della Corte dei Conti della Toscana n. 177/2015

Responsabile tecnico, segretario generale e assessore delegato condannati al pagamento di 54.176 euro per varie irregolarità riscontrate nelle procedure di riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio, in rapporto ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di alcuni cimiteri della zona. È quanto afferma la sezione giurisdizionale per la Toscana della Corte dei conti con la sentenza n. 177 dell’8 settembre 2015.

L’esame della Corte 

L’esame dei giudici contabili si appunta sulla delibera consiliare dell’ente che, a seguito del fortunale abbattutosi sul territorio, fa ricorso all’articolo 194, lettera e) del Tuel e riconosce la legittimità del debito derivante dall’affidamento di lavori improcrastinabili, necessari per garantire agli utenti la possibilità di usufruire dei cimiteri in sicurezza e senza pericoli igienico-sanitari per l’incolumità pubblica.

Dall’analisi della documentazione acquisita, la Corte accerta “significative incongruenze”, stimando che una quota parte pari al 40% della somma accollata al bilancio comunale costituisca una spesa priva di utilità, e si configuri pertanto come un danno patrimoniale per il Comune interessato.

Il collegio rileva infatti che i lavori in questione sono stati affidati sulla base di presupposti «assolutamente non attendibili, sì da violare i principi di imparzialità e di trasparenza dell’azione amministrativa nonché il criterio del confronto concorrenziale, sancito dalla normativa di settore di cui al dlgs 163/2006».

A causa di ciò è stata intaccata la sussistenza dei presupposti sostanziali di riconoscibilità del debito, tra cui il riconoscimento dell’utilità della prestazione e dell’arricchimento dell’ente.

Nello specifico, è emersa l’incompletezza della contabilità dei lavori, l’inattendibilità di quanto attestato in ordine alla tempistica di esecuzione dei lavori nonché degli atti redatti e firmati, con le relative certificazioni rilasciate dai soggetti istituzionalmente competenti.

Serve la delibera autorizzativa 

Sotto il profilo formale, la Sezione dà poi rilievo alla circostanza che all’ordine di esecuzione di lavori non è seguita la delibera autorizzativa con la quale si sarebbe dovuto provvedere alla copertura della spesa.

Dal quadro ora tratteggiato emerge, in definitiva, che le condotte omissive e commissive poste in essere dai soggetti competenti hanno determinato un pregiudizio patrimoniale all’ente, in relazione agli oneri indebiti accollati al bilancio comunale.

La pronuncia offre lo spunto per evidenziare che il debito fuori bilancio, contratto irregolarmente dall’agente della Pa, viene riconosciuto e accettato da parte di quest’ultima a seguito di un atto giuridico – la delibera consiliare prevista dall’articolo 194 del Tuel – successivo all’obbligazione negoziale assunta.

Tale meccanismo di ratifica ex post è peraltro informato ai principi generali del diritto, di modo che la convenienza per l’ente, all’atto di riconoscere o no un debito fuori bilancio, non può che essere contraddistinta da ragioni di pubblico interesse, ossia nei limiti «degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza» (articolo 194, lettera e).

La parte del debito sprovvista di tali requisiti permane in capo al soggetto che ha ordinato la fornitura, ai sensi dell’articolo 191 del testo unico il quale prevede, in parte qua, che il rapporto obbligatorio intercorre «tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura».

Principi di buona amministrazione 

Occorre comunque prestare attenzione al fatto che, sotto il profilo dei principi di buona amministrazione, può costituire una fonte di responsabilità, per chi opera nell’ente, non soltanto attivare la procedura ex articolo 194 in assenza dei requisiti prescritti, ma anche rifiutarsi di attivare la procedura stessa, ove la presenza degli occorrenti requisiti risulti accertata.

È dovere dell’ente, in particolari circostanze, dare corso al riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio, non solo per ragioni di sostanziale equità da parte della Pa nei confronti dei terzi, ma anche per evitare all’ente stesso possibili contenziosi temerari con prospettive di sicura soccombenza in giudizio, nonché l’addebito di ulteriori responsabilità per interessi conseguenti a ritardato pagamento.

 
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