20/10/2015 – Se questo è un uomo …

Se questo è un uomo….

   Ritorno sul nuovo ruolo dei dirigenti degli enti locali, in cui vengono a confluire anche i segretari comunali, per narrare una storia ordinaria in cui realisticamente si può incorrere.

Secondo la procedura dettata dalla lettera g), art. 11, legge delega n. 124 del 2015, si prevede che con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali i decreti legislativi prevedono, tra l’altro:

  • la possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli (statali, regionali, enti locali);
  • la  definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali;
  • il conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura comparativa con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall’amministrazione in base ai criteri generali definiti dalle specifiche Commissioni che saranno istituite;
  • la rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all’incarico da conferire; preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle stesse Commissioni, e successiva scelta da parte del soggetto nominante;
  • la verifica successiva del rispetto dei suddetti requisiti e criteri, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione;
  • assegnazione degli incarichi con criteri che tengano conto della diversità delle esperienze maturate, anche in amministrazioni differenti; parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell’amministrazione da rendere entro un termine certo, decorso il quale il parere si intende acquisito;
  • la previsione della pubblicizzazione dei posti dirigenziali che si rendono vacanti in ogni singola amministrazione, con congruo anticipo, attraverso la pubblicazione sulla banca dati che sarà appositamente istituita.

 

In data XXXX il Segretario  XXXXXXX presenta al Sindaco del Comune XXXXX la relazione finale (allegato “XX”) sulle attiivtà svolte per l’anno XXX, al fine del riconoscimento, ai sensi dell’art. 42 del CCNL del 16.5.2001, del compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico di funzione di Direttore generale. Il Comune di XXXX aveva destinate a tale compenso, risorse aggiuntive a proprio carico, per un importo non superiore al 10 % del monte salari nell’anno di riferimento e nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.  Il Comune di XXXXX, ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell’erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, utilizza, per l’anno XXXX, il sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzativa ed individuale (allegato “XXX”), con gli opportuni adattamenti, secondo la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs.n.150/2009, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

La richiesta veniva formulata in relazione ai seguenti atti sindacali di conferimento di incarichi di direzione e responsabilità:

  • nomina a responsabile dell’area provvisoria “coordinamento, direzione e controllo” ivi comprese le funzioni di “datore di lavoro” di cui all’art. 2, 1° comma, lett. b) del D. Lgs 9.4.2008 n. 81, salve diverse determinazioni da adottare in sede di riorganizzazione della struttura;
  • delega della rappresentanza legale in tutte le materie e nei procedimenti amministrativi e civili in cui il Comune di XXXXX viene ad essere coinvolto, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, secondo gli indirizzi di natura generale o in base a specifiche materie da trattare, definiti dalla deliberazione della Giunta Comunale n. XXX del XXXXX, esecutiva;
  • nomina a presidente del nucleo dei controlli interni, comprensivo della valutazione delle performance organizzativa ed individuale e del controllo di gestione;
  • nomina dei responsabili delle posizioni organizzative salvo individuazione di altro incaricato nel corso del mandato e l’adozione di un eventuale provvedimento di non conferma, entro trenta giorni dall’insediamento, a seguito di nuova elezione alla carica di Sindaco;
  • incarico di sostituire, ai sensi dell’art. XXX del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nelle funzioni dirigenziali delle rispettive aree, i funzionari assenti per ferie, per malattia.
  • Inoltre per disposizioni regolamentari si occupa dell’attività relativa alla formazione, degli elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all’interno dei quali possono essere individuati gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento (Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. XXX del XXXXXX).
  • Nel corso del mandato amministrativo sono stati assegnati altri compiti di controllo e di tutore dell’integrità dell’operato dell’Ente, intesa, come complesso di atti/provvedimenti “prodotti”, nel rispetto della legislazione generale come di quella di settore.

In qualità di presidente del nucleo di valutazione e controllo, il segretario defenestrato ha manifestato l’impegno costante nel realizzare un profondo rinnovamento dei comportamenti da parte del personale dipendente ed evidenziare i risultati raggiunti dai responsabili degli uffici e servizi secondo una valutazione comparativa delle performance individuali di un determinato periodo con la metodologia degli episodi significativi, positivi e negativi, utile per dar conto con i fatti dell’adeguatezza o meno dell’apporto lavorativo dato con riferimento ai valori ed alle regole dell’organizzazione (professionalità, servizio pubblico, responsabilità per risultati) ed al ruolo del valutato.

In virtù dei poteri sostitutivi assegnati  ha svolto le funzioni di responsabile di Area, nonché di responsabile dei procedimenti relativi ai servizi delle mense scolastiche ed asilo nido, per i quali, si rendeva necessario predisporre, a breve, gli atti di gara per il rinnovo dell’appalto in scadenza.

Gli incarichi sono stati assegnati dal precedente Sindaco e dai regolamenti, ai sensi della lettera d), art. 97 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  per l’esercizio delle predette funzioni conferite.

Ebbene il neo Sindaco in data XXXXX, solo tre giorni dopo la proclamazione, annuncia la decisione della Giunta comunale, assunta “a maggioranza”, di non avvalersi dell’opera del segretario titolare e di avvalersi di una nuova esperienza, più giovane della sua. La stessa decisione non era suffragata da un giudizio di merito sul suo operato, ma preannunciata sin dalla “campagna” per le primarie, in un confronto con i candidati, nel corso del quale lo stesso, in qualità di candidato a sindaco del centrosinistra aveva dichiarato che “entro sessanta giorni” si sarebbe avvalso di un altro segretario, come se quello in carica si trovava ad essere catalizzatore di un mandato politico giudicato “frettolosamente” inattuato, per “colpe” non sue ma di soggetto “terzo” alla politica.                                                                                 

Ebbene la cessazione del rapporto di lavoro inter partes è avvenuta in conseguenza del meccanismo di spoil system a seguito dell’insediamento del nuovo Sindaco. Nel corso del rapporto di lavoro, mai è stato contestato alcunché al segretario e neppure la sua mancata conferma è stata motivata da giudizi negativi sul suo operato come confermano anche le ripetute dichiarazioni pubbliche del nuovo Sindaco, nel corso delle prime sedute consiliari.

Dopo oltre un anno si riceve  la “scheda di valutazione del segretario comunale” per l’anno precedente, ottenendo un punteggio complessivo gravemente insufficiente.

Tale giudizio, articolato su 5 “sottoparametri” tutti insufficienti, determina non solo la mancata corresponsione della retribuzione di risultato, alla luce del “sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale” ma incide gravemente sull’immagine e reputazione del segretario defenestrato specie in un contesto di “estrema mobilità” professionale come quello che contraddistingue il rapporto di lavoro dei segretari comunali soggetto ad un periodico sistema dispoil system  ed al rischio di essere collocati in disponibilità in caso di mancata nomina.

In data XXXXX mediante posta elettronica, il Segretario del Comune di XXXXX. In qualità di responsabile del procedimento – trasmetteva la scheda di  valutazione XXXXX predisposta dal Sindaco (allegato “XXX”) – successivamente trasmessa per posta raccomandata e ricevuta il XXXXXXXX -. Con riferimento alla relazione sull’attività svolta, anche alla luce dell’orientamento applicativo Aran SEG_041, veniva richiesto di precisare gli estremi dei provvedimenti con i quali sono stati conferiti “precisi obiettivi” al segretario comunale. 

Con nota mail di risposta del XXXXX, si faceva presente che i soprarichiamati incarichi ricevuti,  per la loro natura contenevano o richiamavano a “precisi obiettivi”, come rileva l’Aran, anche di natura gestionale, nell’area servizi al cittadino ed area tecnica.

A suffragio che gli obiettivi era stati assegnati si fece presente che successivamente alla cessazione dell’incarico presso il Comune di XXXX, sono stati utilizzati modelli di atti e di regolamenti alla cui stesura l’ex segretario aveva “personalmente” contribuito, tra cui il piano delle performance, come si evince dalla deliberazione della Giunta comunale n. XXXX del XXXX (allegato “XX“), con la seguente dizione: “… di approvare le schede relative agli obiettivi gestionali specifici per ciascuna area, anche ai fini della verifica annuale dei risultati e delle prestazioni di cui all’art. XXX del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. XXX del XXXX e s.m.i., dando atto che deve intendersi confermato il Piano triennale della performance per il triennio precedente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. … del XXXXX”.

 Appare anche deludente che nel periodo in cui la categoria dei segretari comunali vive la stagione più critica, che sia stato un collega segretario ad assumere l’incarico di responsabile del procedimento per la valutazione dell’ex segretario. Non solo. Lo stesso riferisce che in costanza di rapporto di servizio con il segretario comunale titolare, fu contattato dallo stesso Sindaco, se era interessato al posto che a breve sarebbe divenuto vacante. Questa circostanza la dice lunga sulla tutela e dignità dei lavoratori e sull’utilità degli avvisi pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno.

 

La valutazione di punti XXX/100, inerente per lo più un arco temporale antecedente a quello dell’insediamento dell’attuale sindaco del Comune di XXXXX, è fondata         sulla sommatoria di meri ed apodittici giudizi numerici, resi con riferimento a cinque sottoparametri, del tutto immotivati ed incomprensibili. La valutazione suindicata risulta lesiva non solo del principio del contraddittorio, sancito “dal sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale”, ma altresì delle regole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) oltreché dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (artt. 3, 97 e 98 della Costituzione). Infatti neppure è dato sapere se tale valutazione esprima il giudizio del solo Sindaco o anche del Nucleo di valutazione, con violazione persino           in parte qua delle regole procedurali di cui al “sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale”.

Neppure è chiaro come un giudizio così negativo, mai contestato in precedenza, si concili con le dichiarazioni di pubblica stima rese dal medesimo Sindaco di XXXXX in occasione della mancata conferma del XXXXX nel ruolo di segretario comunale.

 Il giudizio espresso risulta lesivo anche delle regole del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990 oltrechè -lo si ripete- in contrasto con gli stessi principi del “sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale ” che il Comune di XXXXX  si era espressamente autovincolato a rispettare. È altrettanto palese risulta la violazione delle regole e dei principi sulla misurazione della performance di cui al D. Lgs. n. 150 del 2009 ed al D. Lgs. n. 165 del 2001 oltreché delle regole della contrattazione collettiva nazionale e decentrata dei Segretari comunali.

Il segretario XXXX chiede il riesame, anche in via di autotutela, il giudizio espresso sull’operato dello stesso tramite la “ scheda di valutazione del segretario comunale- anno XXXX” e nonché il  risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali comunque cagionati al medesimo.

 

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