10/10/2015 – Toscana, del. n. 395 – Diritti di rogito segretario comunale in convenzione

Toscana, del. n. 395 – Diritti di rogito segretario comunale in convenzione

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di corrispondere i diritti di rogito al segretario comunale titolare dell’ufficio in convenzione tra due comuni, di cui uno soltanto dotato di personale dirigenziale.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 395/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 ottobre, hanno ricordato che l’articolo 10, comma 2bis del d.l. 90/2014, consente l’erogazione di quota dei proventi ai soli segretari che prestano servizio in “enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale” e comunque per quelli che “non hanno qualifica dirigenziale”.

Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 21/2015, la corresponsione dei diritti di rogito compete esclusivamente ai segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C, e non spetta invece ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia tale equiparazione assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia essa effetto del “galleggiamento” ai sensi dell’art. 41, comma 5 del CCNL di categoria, nei comuni di maggiori dimensioni.

La corresponsione del diritto di rogito al funzionario comunale responsabile è dunque esclusa in via generale, mentre viene consentita, quasi come eccezione stabilita dalla norma, ai soli soggetti non dotati di qualifiche dirigenziali, considerandoli quindi meritevoli di una integrazione.

Pertanto, se il segretario comunale in funzione nei comuni in convenzione è un dirigente, la quota del diritto di rogito non deve essere comunque corrisposta, nemmeno nel comune di fascia inferiore.

Leggi la deliberazione

CC Sez. controllo Toscana del. n. 395-15

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