23/11/2015 – Ancora sulla riduzione del fondo: RGS e Corte dei Conti

Ancora sulla riduzione del fondo: RGS e Corte dei Conti

22 11 2015

Ho già scritto diverse volte di quello che penso sulla riduzione del salario accessorio nel 2015 alla luce della seconda parte dell’art. 9 comma 2-bis. In modo particolare, in questo commento(http://www.gianlucabertagna.it/2015/11/10/il-fondo-e-la-somma-delle-decurtazioni/) ho esaminato, con un esempio, l’insostenibilità che si debba consolidare la somma delle decurtazioni del quadriennio 2011-2014.

Mi hanno però chiesto un altro intervento, dopo le Deliberazioni n. 379/2015 della Corte dei conti della Lombardia e n. 139/2015 della Corte dei conti dell’Emilia Romagna.

In sintesi:

– La Ragioneria Generale dello Stato, nella Circolare n. 20/2015, ha affermato che la decurtazione del 2015 è pari a quella del 2014;

– La Corte dei conti ha più volte parlato di “somma delle decurtazioni degli anni 2011-2014″.

E questo è stato spesso commentato come un contrasto interpretativo rilevante e insuperabile.

A me, non sembra. Io credo che la Corte dei conti non si discosti di molto da quanto sostenuto dalla Ragioneria Generale dello Stato. Sono due modi di conteggio diversi e lo sono sempre stati da cinque anni. La Corte ha sempre suggerito di fare di anno in anno un calcolo sui mesi di servizio dei dipendenti, la RGS una verifica su base annua rispetto al 2010.

La mia convinzione che le due tesi non si allontanino di molto, deriva, soprattutto dallaspiegazione che la Corte dei conti della Puglia ha dato di questa “somma delle decurtazioni”, nella Deliberazione n. 97/2015.

Ecco qua l’estratto chiave:

In sostanza, esemplificando, se il fondo quantificato in base alle regole dei vigenti Ccnl, senza considerare le riduzioni successivamente disposte dalla legge, era pari a 100 e ci sono state riduzioni pari a 2 nel 2011 (fondo pari a 98), pari a 4 nel 2012 (fondo pari a 94), pari a 3 nel 2013 (fondo pari a 91) e pari a 5 nel 2014 (fondo pari a 86), a partire dall’1 gennaio 2015, considerando le riduzione dell’intero periodo 2011/2014 (pari a 14) e non la riduzione del solo esercizio 2014 (pari a 5), venuti meno (alla data del 31/12/2014) i precedenti obblighi di non superamento del fondo 2010 e di riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio, il fondo sarà pari a 86 (decurtando al fondo calcolato secondo le regole dei Ccnl pari a 100 la somma delle riduzioni operate nel periodo 2011/2014 pari a 14 e non la sola decurtazione applicata nel 2014 pari a 5).

Pur essendo venuti meno, alla data del 31 dicembre 2014, i precedenti obblighi di non superamento del fondo 2010 e di riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio, restano comunque fermi i vigenti limiti in tema di spesa del personale (es. art.1, commi 557 e seguenti, della legge n.296/2006). Il fondo quantificato a partire dall’1 gennaio 2015 (nell’esempio pari a 86) costituisce, quindi, il nuovo tetto massimo per le risorse annualmente destinate al trattamento economico accessorio, in sostituzione del limite massimo individuato dalla stessa norma in esame, fino al 31 dicembre 2014, nel corrispondente importo dell’anno 2010. La decurtazione operata (nell’esempio pari a 14) è permanente e non può essere più recuperata.

La RGS, invece, dice: si prende il taglio fatto nel 2014, il quale, però, ricordiamo, che è già la somma dei tagli dal 2011 al 2014 e quindi, nell’esempio, sarebbe pari a 14 (uguale alla Corte dei conti). Più o meno è l’esempio che ho proposto qualche settimana fa nel post sopra richiamato.

Il resto, per me, è solo allarmismo.

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