20/11/2015 -Segretari, dirigenti e PO – Diritti di rogito – Esclusione nei casi di ente con dirigenza

Segretari, dirigenti e PO – Diritti di rogito – Esclusione nei casi di ente con dirigenza

Il Sindaco del Comune di Borgo San Lorenzo, inoltra alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Toscana, una richiesta di parere inerente la corresponsione dei diritti di rogito al Segretario comunale, alla luce della novella recata dall’art. 10 del d.l. 90/2014, convertito dalla l. 114/2014.

In particolare, viene chiesto se sia consentito riconoscere al Segretario comunale i diritti di rogito, qualora questi sia preposto ad un ente locale nel quale sono presenti dei dirigenti, non fruendo, però, del c.d. galleggiamento stipendiale di cui all’art. 41, comma 5, del CCNL di categoria.

La Sezione (con deliberazione n. 397/2015/PAR del 6 ottobre 2015) illustra come l’art. 10 del d.l. 90/2014, abrogando il previgente art. 41, comma 4, della l. 312/1980, ha stabilito il principio della integrale spettanza dei diritti di rogito a comuni e province, concependo l’erogazione di una parte di tali diritti in favore dei Segretari comunali, come un’eccezione alla disciplina generale.

Tale deroga sarebbe basata sul duplice presupposto della non esistenza di una posizione dirigenziale presso l’ente in cui il Segretario presta servizio, e del non possesso, da parte del Segretario stesso, della qualifica dirigenziale. Peraltro, secondo i Giudici, entrambi i presupposti devono sussistere contestualmente, ove anche la sola presenza di uno solo dei due inficerebbe la possibilità di procedere alla corresponsione, nella misura indicata dalla legge, dei diritti di rogito al Segretario comunale.

Il Collegio ricorda che anche la Sezione delle autonomie (con deliberazione n. 21/2015/QMIG) ha esplicitato che tale deroga, rispetto al principio generale della non spettanza dei diritti di rogito ai Segretari comunali, trova giustificazione nella volontà di contemperare l’esigenza di maggiori entrate degli enti locali con una finalità perequativa (resa palese anche dai lavori parlamentari di conversione del decreto legge), a tutela delle sole situazioni retributive meno vantaggiose.

In tale sede, del resto, è stato affermato, il principio, sotto il profilo soggettivo, secondo cui la corresponsione dei diritti di rogito compete esclusivamente ai Segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C, non spettando, invece, ai Segretari con qualifica dirigenziale o che godono di equiparazione alla dirigenza, sia qualora tale equiparazione risulti assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia nel caso consegua al c.d. “galleggiamento” ai sensi dell’art. 41, comma 5, del CCNL di categoria (resta ferma, in ogni caso, la necessaria coesistenza, unitamente all’assenza di una titolarità dirigenziale in capo al segretario, del presupposto oggettivo dell’inesistenza di posizioni dirigenziali all’interno dell’ente in cui questi presta servizio).

Tutto ciò premesso, relativamente al caso oggetto del quesito, la Sezione ritiene che, sebbene il Segretario comunale non fruisca del c.d. galleggiamento stipendiale di cui all’art. 41, comma 5, anzidetto, poiché  lo stesso presta servizio in un ente locale in cui (come rappresentato dall’ente stesso) sono presenti dirigenti, verrebbe meno il diritto alla corresponsione dei diritti di rogito al Segretario, non potendosi procedere al riconoscimento, da parte dell’ente locale, della corresponsione dei diritti di rogito.

 

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