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PA: chiarimenti su incompatibilità incarichi e conflitto di interessi
 
 
Pubblicato da lentepubblica.it il 19 novembre 2015
 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione – tenuto conto che la legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”), all’art. 1, co. 2, lett. g), prevede, tra l’altro, il compito di riferire al Parlamento sull’efficacia delle disposizioni vigenti in materia e che l’art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”) individua l’ANAC quale soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina – intende formulare delle osservazioni in merito ad alcune disposizioni contenute nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”).

 

Infatti, sia nell’ambito della vigilanza svolta in seguito a segnalazioni pervenute che dagli approfondimenti effettuati in sede di attività consultiva è emerso che il predetto decreto 267 contiene alcune disposizioni non più coerenti con il nuovo sistema di incompatibilità/inconferibilità introdotto dal decreto 39; altre disposizioni – nello specifico quelle concernenti il conflitto di interesse dei membri degli organi politici – sembrano, invece, necessitare di integrazioni per assicurarne una maggiore efficacia.

Il decreto 39 non prevede, però, alcuna norma di raccordo con il preesistente d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sebbene quest’ultimo, agli artt. 55 e ss., contenga a sua volta delle disposizioni in tema di incompatibilità per le cariche elettive degli enti locali, che oltretutto non sembrano coerenti con i principi ispiratori ai quali è improntata la riforma.

Della necessità di assicurare un maggiore raccordo con il TUEL, il legislatore si è invece reso conto al momento della predisposizione delle nuove disposizioni in tema di incandidabilità, introdotte dal d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; infatti, diversamente dal decreto 39, il decreto 235 interviene sulla preesistente disciplina della incandidabilità prevista dal TUEL mediante l’abrogazione degli artt. 58 e 59, sostituiti dalla richiamata regolamentazione organica, adottata in attuazione della delega contenuta nella legge anticorruzione.

Sebbene l’oggetto delle due discipline sia differente – in quanto il decreto 39 riguarda il conferimento di incarichi pubblici dirigenziali e di vertice, mentre gli artt. 55 e ss. del TUEL l’elettorato passivo e la possibilità di ricoprire cariche elettorali – il quadro normativo delle disposizioni rilevanti in tema di incompatibilità tra incarichi pubblici dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, con le cariche pubbliche elettive di enti locali di cui al d.lgs. 39/2013 è integrato da alcune disposizioni del TUEL.

In particolare, l’art. 63 del TUEL, prevede un elenco di situazioni (di incompatibilità) per cui è esclusa la possibilità di ricoprire la carica di consigliere comunale, tra cui quelle de:

«1) l’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell’anno il dieci per cento del totale delle entrate dell’ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell’interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell’ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall’ articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma […]».

Le norme appena richiamate, pur avendo un ambito di applicazione non del tutto coincidente, confermano in qualche modo l’impostazione del decreto 39, vietando il cumulo tra cariche politiche e ruoli gestionali in società controllate o che prestano servizi per il comune di appartenenza.

Per consultare l’atto dell’ANAC completo potete scaricare il file in allegato a quest’articolo.

 

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