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Buongiorno. Egregio Direttore sono Vincenzo Marchianò. Segretario Generale della Convenzione fra i Comuni di Garbagnate Milanese e Triuggio. Sottopongo alla Sua attenzione per la pubblicazione nel Vs. sito le seguenti riflessioni già apparse in Merateonline di domenica 1 marzo 2015. Le ritengo utili alla luce di talune vociferate proposte di emendamento alla Legge di Stabilità che prevedono fusioni obbligatorie fra comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

Per dirla con Kelsen una norma è tanto più efficace quanto più è giusta.

Aggiungo quanto efficace può essere una norma che ignora i valori su cui si basa la norma fondamentale? E quanto può essere giusta se tali valori li rinnega?

 

Fusioni: si leggano prima bene gli artt.2, 3 e 5 della Costituzione. E’ inaccettabile l’eliminazione mediante fusione di quella complessa rete di interessi e valori che hanno nel Comune l’epicentro identitario

 

Egregio Direttore, ho letto alcune dichiarazioni in merito alla imposizione per legge dell’obbligo di fusione fra comuni di piccole dimensioni. A scanso di equivoci affermo con determinazione la mia contrarietà a tale proposta, ma più in generale alla fusione. Non entro nel merito di cosa si debba intendere, sotto il profilo della consistenza demografica, per piccolo comune. Vorrei invece fare delle riflessioni su taluni aspetti generali, di ordine costituzionale, che debbono essere considerati da coloro che sostengono le proposte di fusione, volontarie o cogenti che siano.

L’ordinamento costituzionale, con le norme ed i valori da esso espressi, evidentemente per i politici di oggi è cosa buona solo da vendere agli elettori per ottenere una sorta di legittimazione democratica. Viene il dubbio che dei suoi contenuti effettivi se ne sia oramai persa memoria.

Conviene allora ripristinarne il lume sperando che valga a dare senno e buon senso a chi deve prendere decisioni nelle cose pubbliche.

L’articolo 5 della Costituzione stabilisce che “la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;….adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”.

Prima ancora della sommaria analisi testuale della norma pare importante sottolineare come la sua collocazione nell’ambito dei principi fondamentali ne fa una norma guida della lettura di tutta la costituzione. Come affermato da mirabile dottrina “non vi è infatti proposizione costituzionale che non acquisti compiuto e definitivo valore attraverso i principi che danno anima alla costituzione e la rendono storicamente effettiva”

Il tenore della norma esprime da un lato il carattere unitario dell’ordinamento repubblicano e dall’altro il riconoscimento e la promozione delle autonomie locali.

Il riconoscimento implica la preesistenza, rispetto allo Stato, di comunità di persone che per l’assetto delle caratteristiche sociali, culturali, storiche e degli interessi comunitari che esprimono meritano autonomi poteri normativi.

Il riconoscimento e l’affermazione storica dell’autonomia va di pari passo con lo svolgimento in senso positivo della libertà, la quale viene acquistata dall’individuo nell’ambito di un gruppo sociale e per la partecipazione al potere pubblico.

Non si può non cogliere l’eco di quanto stabilito dall’articolo 2 che testualmente afferma: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità…….”.

La formulazione della norma in realtà esprime valori ben più profondi.

Da un lato vi è il riferimento ai valori della persona, come dato storicamente rilevabile (DOSSETTI) dall’altro il portato della visione socialista e comunista, preoccupata di pervenire a conclusioni “politicamente e socialmente concrete” (TOGLIATTI).

Non vi è dubbio che la norma nell’esprimere la sintesi fra entrambe le posizioni si preoccupi di garantire i valori della persona umana sia nelle sua dimensione individuale che in quella collettiva dei rapporti socio-politici.

In tal senso è più netto il 2° comma dell’art. 3, per il quale lo sviluppo della persona umana si realizza compiutamente con una diversa dislocazione del potere sociale, con l’effettiva partecipazione, senza ostacoli di natura economica o sociale, all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Neppure la necessità storica di una diversa organizzazione dei rapporti produttivi può eclissare gli spazi individuali di libertà, allorchè essa si traduce nell’avvento di nuove tecnologie.

Ritornando all”art. 5, laddove afferma che la Repubblica adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia in realtà altro non vuol dire che garantire alle comunità locali, nell’ambito dell’organizzazione statuale complessiva, ampi spazi di autonomia che a loro volta consentano la libera esplicazione delle libertà individuali e politiche dei cittadini ad essa appartenenti.

In tal modo si è voluto creare un livello di comunità e di formazioni intermedie che, nell’ambito di un sistema pluralistico, sia piu prossimo ai bisogni sociali e politici dei cittadini, intesi sia nella dimensione partecipativa che dell’effettivo esercizio del potere pubblico locale.

E’ da rimarcare che le norme citate prima ancora di esprimere un precetto giuridico consacrano un sistema di valori che è sintesi degli ideali politici, dei principi etico-morali e delle istanze culturali emerse in Assemblea Costituente dalle diverse parti politiche, che hanno determinato il sorgere della nuova forma di stato.

Sarebbe quindi saggio, oltre che assennato, riflettere su ciò che si dice quando si propone la fusione obbligatoria delle autonomie locali mediante legge dello stato, poiché oltre che sconfessare il sistema di valori contenuto nella costituzione repubblicana si rischia di ripudiare il proprio passato politico, che come visto non è riconducibile solo all’aspetto giuridico delle norme costituzionali ma riflette e ricomprende una più ampia e complessa visione di natura ideale, filosofico-politica ed etico-morale.

Neppure vale a giustificare proposte del genere lo stato di necessità (economico-finanziaria) che schmittianamente è riconducibile alla legittima autorità a cui è riconosciuto la relativa decisione.

Non è accettabile un sovvertimento del sistema dei valori e delle norme fondanti il nostro ordinamento democratico in nome dello stato di necessità.

Il nostro ordinamento democratico, non si dimentichi, trae la sua legittimazione e la sua effettività dall’essere espressione di valori fondanti che sono il risultato di una esperienza storica comune a tutto il popolo italiano.

Quindi anche le decisioni politiche non debbono, non possono trarre la loro ragione solo da elementi fattuali se poi si pongono in antitesi rispetto ai valori ed ai principi costituzionali.

Pertanto, e concludo, è inaccettabile l’eliminazione, mediante fusione, di quella complessa rete di interessi, di rapporti sociali, di valori e di identità storico-tradizionali che hanno nel Comune l’epicentro geografico ed identitario e la dimensione naturale in cui debbono esplicarsi le libertà individuali e collettive e la partecipazione politica.

Nel ringraziarla per lo spazio che vorrà concedermi, la saluto cordialmente.

Dottor Vincenzo Marchianò

 

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