03.04.2015 – come se non bastasse … “sbagliano” sull’obbligatorietà del dirigente apicale

venerdì 3 aprile 2015

Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1577-A “Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”: errore sull’obbligo di previsione del Dirigente apicale

Pubblicato sul sito del Senato il Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1577-A “Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che tiene conto delle modifiche apportate al testo originario del DDL nel corso dell’esame in Commissione Affari Costituzionali.

 

L’articolo riguardante la Dirigenza pubblica è diventato il n. 9 e non più 10.

Qui il link al Dossier integrale.

A pag. 58 e 59 del Dossier è illustrata la disciplina dell’abolizione dei Segretari comunali a seguito dell’emendamento Saggese, con due evidenti errori:

  • l’obbligo di nominare il Dirigente apicale secondo l’emendamento Saggese approvato dalla Commissione Affari Costituzionali riguarda tutti i Comuni, non solo quelli privi di figure dirigenziali;

  • per i comuni di minori dimensioni demografiche la funzione di direzione apicale è obbligatoria e non eventuale. 

Ecco il testo:

La soppressione delle figure dei segretari comunali e provinciali – con l’inserimento (secondo i criteri di cui alla lettera b), numero 4)) degli attuali nel suddetto ruolo unico dei dirigenti degli enti locali – e l’obbligo, per gli enti locali privi di figure dirigenziali, di nominare un dirigente apicale (in sostituzione del segretario comunale), con l’obbligo per i Comuni di minori dimensioni demografiche (il testo originario del disegno di legge indicava la soglia di 5.000 abitanti) nelle more del completamento dei percorsi associativi, di gestire quest’eventuale funzione di direzione apicale in via associata. Dunque la disposizione di delega – come riscritta nel corso dell’esame referente – prevede che i compiti di attuazione dell’indirizzo politico, di coordinamento dell’attività amministrativa, di controllo della legalità dell’azione amministrativa entro l’ente locale, finora attribuite al segretario comunale o provinciale, passino alla dirigenza pubblica, come disciplinata dal presente articolo, nella quale confluiscono gli attuali segretari comunali o provinciali (per coloro che siano della fascia professionale C, la confluenza si ha dopo due anni di esercizio effettivo di funzioni segretariali o equivalenti, “anche come funzionario”). Ed a seguito di ulteriori modificazioni approvate in sede referente, è posta una disciplina transitoria, secondo cui per un periodo fino ai primi tre anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo delegato, l’obbligo per i Comuni di affidare le funzioni sopra ricordate ad un dirigente, è espletato affidandole a soggetti già iscritti nell’albo segretariale, indi confluiti nel ruolo dirigenziale locale. Ed in assenza di specifiche professionalità interne all’ente, i Comuni capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono “reclutare” tale dirigente anche al di fuori del ruolo unico, “purché in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali”. E’ posta, per questo insieme di disposizioni relative alla soppressione della figura dei segretari comunali e provinciali, una clausola di invarianza finanziaria”.

Qui invece il testo definitivo dell’A.S. 1577-A dove è evidente che l’obbligo di nominare il Dirigente Apicale riguarda tutti gli enti.

 

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