22.05.2015 – il segretario può bandire il concorso interno

Progressioni verticali, il segretario può bandire il concorso interno

di Paolo Canaparo

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Non esiste un divieto assoluto di conferimento di funzioni dirigenziali al segretario comunale. Questi, infatti, in base all’articolo 97, comma 4, lettera d) del Tuel “esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco” per fronteggiare esigenze eccezionali e temporanee. Lo ha ribadito il Tar Campania Napoli, sezione V, con la sentenza del 29 aprile 2015 n. 2434, che interviene anche su diversi profili dello svolgimento delle procedure concorsuali.

La vicenda 

La vicenda ha riguardato un dipendente comunale non ammesso alla prova orale di una procedura concorsuale di progressione verticale, indetta con determina del Segretario, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, perché il punteggio totalizzato agli scritti era inferiore a quello minimo stabilito dal bando. Il dipendente “bocciato” ha opposto la violazione e falsa applicazione della legge per l’incompetenza del Segretario a svolgere i compiti dirigenziali inerenti lo svolgimento della procedura concorsuale.

Inoltre, sarebbero stati violati l’articolo 10 del bando, secondo cui la procedura doveva concludersi entro tre mesi dalla data di prima convocazione della commissione esaminatrice, l’articolo 5, comma 7, del Dpr 268/1987 e l’articolo 27, comma 7, del regolamento comunale, ove dispongono che la copertura dei posti messi a concorso debba avvenire entro sei mesi dalla data del bando. Infine, si contestava la violazione dell’articolo 97 della Costituzione e dell’articolo 3 della Legge 241/1990 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – giacché il solo punteggio numerico non sarebbe idoneo a palesare le ragioni del giudizio negativo attribuito alla prova scritta.

Termini e punteggio 

Sui vari punti contestati il Tar Campania ha osservato innanzitutto che, per giurisprudenza pacifica, in assenza di una chiara disposizione espressa sulla perentorietà del termine, che comporti la perdita della possibilità di azione da parte dell’amministrazione al suo spirare o la specifica sanzione della decadenza, lo stesso deve intendersi come meramente ordinatorio (tra le tante, Consiglio di Stato, VI sezione, sentenza 19 febbraio 2003 n. 939).

In tale prospettiva, in via generale, i termini stabiliti per l’espletamento di procedure concorsuali devono ritenersi meramente sollecitatori, fatto salvo il potere di sostituzione, totale o parziale, della commissione (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 29 luglio 2008 n. 4708; Tar Bari, sezione III, sentenza 10 giugno 2010 n. 2403). Con ciò il loro superamento è una mera irregolarità e non determina l’illegittimità degli atti adottati dalla commissione.

Lo stesso giudice amministrativo ha condiviso il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, anche successivamente all’entrata in vigore dell’articolo 3 della legge 241/1990, il voto numerico attribuito dalle commissioni alle prove scritte (o orali) di un concorso pubblico o di altra procedura selettiva, ne esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti. Ciò in quanto la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere a un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dall’organo collegiale nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo esercitato (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 21 ottobre 2013 n. 5107).

Il principio, a maggior ragione, s’impone – come nel caso di specie – quando siano stati previamente e puntualmente determinati dalla commissione esaminatrice i criteri in base ai quali essa procederà alla valutazione delle prove.

 

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