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Il trattamento accesorio dei dirigenti a termine rientra nel fondo per il salario decentrato

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

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L’annosa vicenda del finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti assunti con contratto a termine segna un punto a favore dell’Aran, della Ragioneria dello Stato e degli enti datori di lavoro. Nel contenzioso fra i dirigenti e il Comune di Verona, la Corte di Appello di Venezia ribalta il verdetto di primo grado e afferma che il trattamento accessorio del personale dirigente assunto ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Tuel su un posto di dotazione organica deve trovare spazio nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, determinato secondo la previsione contrattuale.

La vicenda 

Il contenzioso nasce anni orsono. Da un lato si sostiene che, per i dirigenti a termine, l’amministrazione deve trovare le risorse per il loro trattamento economico accessorio nelle pieghe del bilancio, in ossequio al comma 3 del predetto articolo 110, il quale prevede che gli oneri per le retribuzioni di tali figure dirigenziali «non vanno imputati al costo contrattuale e del personale». Dal lato apposto si osserva che, qualora il dirigente a termine copra un posto in dotazione organica, la sua retribuzione di posizione e di risultato deve essere finanziata con le risorse messe a disposizione dal Ccnl. In altre parole, al relativo fondo va imputato il salario accessorio di tutti i dirigenti assunti in dotazione organica, a nulla rilevando se il contratto sia a tempo determinato o indeterminato. È evidente che, in caso contrario, la torta, rappresentata dal predetto fondo, viene mangiata dai soli dirigenti di ruolo, realizzandosi, in pratica, una duplicazione del costo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti assunti a termine. La seconda tesi è stata abbracciata, sin dall’origine, dall’Aran. Anche in sede di verifica, la Ragioneria dello Stato si è allineata sulla posizione dell’Agenzia suddetta. E molte sono ancora le situazioni contestate che, oggi, sono in discussione fra il servizio ispettivo e le amministrazioni controllate. In ballo ci sono parecchie centinaia di migliaia di euro per ogni verbale. 

In primo grado, il Tribunale di Verona, sezione Lavoro, con la sentenza n. 776/2011 del 13 dicembre 2011, ha affermato la correttezza del finanziamento a carico del bilancio, quantomeno fino a tutto il 2007, quando, con la legge finanziaria per l’anno 2008, si stabiliva che il costo dei dirigenti assunti ai sensi dell’articolo 110 del Tuel contribuiva a determinare la spesa di personale dell’amministrazione. 

Con la sentenza della Corte d’appello di Venezia, sezione Lavoro, n. 298/2015, il cui dispositivo è stato reso noto il 30 aprile scorso, i giudici hanno invertito la rotta ed hanno affermato che, sempre, i dipendenti con la qualifica dirigenziale devono trovare il finanziamento del trattamento economico accessorio sul relativo fondo.

Precedenti e sviluppi 

Stante la rilevanza del problema, con tutta probabilità la partita non è ancora chiusa, anche se la tesi della Corte d’appello è già stata affermata dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 9645 del 13 giugno 2012.

 

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