11.05.2015 – Diritti di rogito al segretario in convenzione anche se in un Comune c’è il dirigente

Diritti di rogito al segretario in convenzione anche se in un Comune c’è il dirigente

di Arturo Bianco

I segretari in convenzione tra Comuni con i dirigenti e a amministrazioni che ne sono prive possono percepire i compensi per il rogito negli enti privi di dirigente, e questi compensi vanno commisurati sul trattamento economico complessivo del segretario. Sono queste le principali indicazioni offerte dalla Corte dei conti Lombardia nel parere 171/2015.

L’indicazione

I giudici scrivono espressamente che «il segretario comunale titolare del servizio di segreteria in convenzione ha diritto alla quota prevista di diritti di segreteria per l’attività svolta quale ufficiale rogante presso il Comune convenzionato non provvisto di dipendenti con qualifica dirigenziale; la misura del quinto dello stipendio, su cui parametrare il tetto massimo dei diritti di rogito erogabili, deve essere calcolata sul trattamento economico complessivamente fruito da parte del singolo segretario comunale». La lettura è coerente con il dettato e la logica del Dl 90/2014, una norma che vieta la percezione dei diritti di rogito ai segretari che possono già usufruire di un salario accessorio elevato, in quanto commisurato con il trattamento economico più elevato percepito dai dirigenti dell’ente. Il parere interviene con una lettura estensiva della possibilità per i segretari di ricevere i compensi per le attività di rogito, e con un’interpretazione nuova e ancora più estensiva del tetto dei compensi che possono essere percepiti annualmente, ovviamente entro la soglia massima del 20% del trattamento economico annuo, soglia fissata direttamente dal legislatore . Si deve ricordare che su questa materia si attende il parere della sezione Autonomie che deve sciogliere i due nodi di fondo: i compensi per il rogito possono essere percepiti dai segretari assimilati ai dirigenti e che operano in Comuni privi di dirigenti? Qual è la misura di questi compensi, entro il tetto di 1/5 del trattamento economico annuo, e chi deve fissarne la misura?

I calcoli

Il parere richiama in premessa le indicazioni già formulate dalla stessa sezione Lombardia nella deliberazione n. 275/2014, con la quale è stato espresso un orientamento positivo per la percezione di questo compenso da parte di tutti i segretari nei Comuni privi di dirigente. In quella delibera era stato chiarito che nelle convenzioni tra Comuni privi di dirigente questo compenso spetta. Su tale base si deve trarre la prima conclusione che i diritti di rogito, in caso di convenzione tra Comuni che hanno la dirigenza e Comuni che ne sono sprovvisti, spettano per le attività svolte negli enti privi di dirigenti. Il fatto che uno dei Comuni aderenti abbia i dirigenti non influisce sulla condizione dell’altro ente che ne è privo. Si devono sviluppare considerazioni per molti versi analoghe a quelle sostenute per consentire ai segretari assimilati ai dirigenti di ricevere questi compensi nelle amministrazioni prive di dirigenti: «Rimane irrilevante la circostanza che tale qualifica dirigenziale sia aliunde rivestita dall’interessato». Il parere dà una lettura estensiva del tetto dei compensi che possono essere percepiti dai segretari: il compenso non va calcolato sulla sola quota a carico dell’ente privo di dirigenti, ma sul totale complessivo. Il dettato legislativo non contiene indicazioni né espresse né tacite in favore dell’una o dell’altra soluzione, e il parere si limita a giudicare come «maggiormente conforme al dato letterale della norma, che si riferisce allo stipendio in godimento» la lettura riferita al trattamento economico complessivo.

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