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No allo spoil system per i revisori

di Massimiliano Atelli

 

Con la sentenza del 20 luglio 2015, n. 959, la Sezione II del Tar Sardegna ha chiarito che al Collegio dei revisori dei conti di un ente pubblico sono affidati compiti – piuttosto che consulenziali – di controllo e vigilanza sotto il profilo tecnico-contabile sull’operato degli organi di amministrazione attiva, come dimostra plasticamente la dicitura a mente del quale i revisori “vigilano sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione degli enti”. In tale quadro, eventuali funzioni “di indirizzo” assumono un ruolo del tutto secondario e latamente riconducibile al generale principio di leale collaborazione, specie se previste, come nel caso di specie, in sede di adozione del conto consuntivo, cioè ai fini di un adempimento in cui la specifica competenza tecnica dei revisori è particolarmente preziosa.

Così come non risulta decisivo il fatto che i ricorrenti siano stati nominati in base a criteri di carattere fiduciario, perché ciò non esclude – in relazione alla specifica natura dei suoi compiti – che gli stessi siano, comunque, chiamati a esercitarli in condizioni di sufficiente indipendenza e imparzialità.

Il caso 

Nella specie, la nuova Giunta regionale, insediatasi a seguito delle elezioni svoltesi nel febbraio 2014, adottava la deliberazione 27 ottobre 2014, n. 42/1, con cui – ritenendo concluso il mandato del ricorrente “secondo quanto disposto dall’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11”, che a certe condizioni sancisce la scadenza degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo decorsi 180 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio regionale – ha designato nuovi componenti del Collegio dei revisori, poi nominati con decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2014, n. 132.

Argomenti, spunti e considerazioni 

La decisione del Tar sardo persuade.

Gli organi di garanzia, ivi inclusi i Collegi dei revisori, devono restare fuori dalla lotta politica. E non farsene strumento. Sono presidi la cui azione deve avere carattere di terzietà, sicché per essi non può farsi applicazione di logiche che, come quella dellospoil system, meglio si attagliano ad altro tipo di funzioni.

 
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