22/07/2015 – Sindaco e Giunta sono chiamati a rispondere di danno erariale in caso di illegittima costituzione e utilizzazione del fondo dei dirigenti

Sindaco e Giunta sono chiamati a rispondere di danno erariale in caso di illegittima costituzione e utilizzazione del fondo dei dirigenti

V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 22/7/2015)

Mentre il P.M. contabile ha escluso il Sindaco e la Giunta Comunale in caso di erogazione illegittima del salario accessorio dei dirigenti, i giudici contabili hanno ritenuto al contrario che, la quantificazione e l’attribuzione illegittima del salario accessorio ai dirigenti sia di competenza esclusiva degli organo di governo. Le decisioni della disciplina, prevista dal contratto dei dirigenti, sulle attribuzioni delle retribuzioni accessorie ai dirigenti, è di tipo gestorio e come tale non è applicabile la cd “esimente politica”. Sono questi in contenuti della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, sentenza 17/06/2015 n.98

IL FATTO

A seguito dei rilievi effettuati dagli ispettori del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Procura contabile aveva rilevato una serie di irregolarità sostanziali nella costituzione e distribuzione del fondo delle risorse decentrate dell’Area dirigenziale. In particolare tra le poste di danno si rilevavano le seguenti maggiori illegittimità: a) distribuzione delle retribuzioni di posizioni eccedenti il limite previsto contrattualmente, in quanto la maggiorazione qualificata come struttura complessa, non poteva trovare applicazione in un ente dove non erano previste strutture dirigenziali di almeno due livelli; b) distribuzione delle retribuzione di risultato ai dirigenti presenti, a seguito della cessazione di alcuni dirigenti, ma con occupazione dei posti con dirigenti a contratto; c) incremento illegittimo di incrementi annuali delle retribuzioni dirigenziali.

Tuttavia, il P.M. contabile nel rinvio a giudizio ha escluso il Sindaco e la Giunta Comunale applicando nei loro confronti la c.d. “esimente politica”, prevista dall’art. 1, comma ter, della legge n. 20 del 1994. La Procura ha reputato, pertanto, non sussistente un concorso sostanziale dei citati organi politici nella determinazione del danno erariale, in ragione del fatto che i documenti che avevano consentito gli indebiti benefici erano stati predisposti dai dirigenti e dal segretario generale.

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI CONTABILI

Il Collegio contabile giudicante, per quello che è qui di interesse, ha affrontato le responsabilità dell’Organo politico in merito alla costituzione e distribuzione del salario accessorio dei dirigenti. In tale ambito il Sindaco e la Giunta sono titolari di competenze gestorie proprie e, pertanto, non è applicabile la cd. “esimente politica”, prevista dall’art. 1, comma 1 ter, della legge n. 20 del 14.1.1994, secondo cui: “Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione.” (Sez. Basilicata, sent. n. 30 del 25.5.2015). Infatti, mentre l’art. 45 del D.Lgs. 165 del 30.3.2001, che disciplina il trattamento economico fondamentale ed accessorio della generalità dei pubblici dipendenti, prevede che lo stesso sia definito dai contratti collettivi e stabilisce che “i dirigenti sono responsabili dell’attribuzione dei trattamenti economici accessori”, analoga attribuzione di competenza e responsabilità non è prevista dall’art. 24 dello stesso decreto legislativo, che disciplina il trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale.

La retribuzione del personale degli enti locali con qualifica di dirigente, è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali ed il trattamento economico accessorio è correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità (nonché – a seguito della novella di cui al D.Lgs. 150/2009 – ai risultati conseguiti) e la graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita con provvedimenti degli organi di governo dell’ente. 

A norma dell’art. 48, comma 3 del D.Lgs n. 267 del 2000, è “di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”.

A norma del successivo art. 50, il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti (comma 2) e nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali (comma 10).

Pertanto, secondo il Collegio contabile, per un verso, le decisioni della Giunta in ordine alle retribuzioni dei dirigenti sono di tipo gestorio, non risultando conseguentemente applicabile la cd “esimente politica”, e, per altro verso, trattandosi di esercizio di funzioni proprie implicanti un notevole impegno economico, non è giustificabile la superficialità con la quale, nel caso di specie, sono state assunte le deliberazioni in argomento.

CONCLUSIONI

Senza entrare nel merito delle decisioni assunte dal Collegio contabile in merito alle illegittime retribuzioni conferite ai dirigenti presenti nell’ente, è sicuramente di particolare interesse la ricostruzione operata dai giudici contabili in merito alla responsabilità in tema di attribuzione del salario accessorio di dirigenti da parte degli organi politici. In particolare, mentre spetta al Consiglio Comunale dettare i principi generali e i limiti cui dovranno attenersi gli organi esecutivi, le attività poste dalla Giunta Comunale (parametrazione delle retribuzioni dei dirigenti in funzione delle responsabilità, la qualificazione della struttura complessa al fine di superare la quota massima della retribuzione dirigenziale prevista dai contratti collettivi nazionali ecc.) e dal Sindaco non possono che avere prevalenza nella causazione del danno erariale in caso di illegittime attribuzioni di risorse finanziarie dell’Ente in favore dei dirigenti.

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