14.07.2015 – il segretario comunale secondo Corte dei conti Valle D’Aosta

Per quanto riguarda l’analisi dell’elemento costitutivo della responsabilità amministrativa rappresentato dalla condotta, il Collegio condivide la prospettazione della Procura che individua nella condotta omissiva del dott. _______, quale Segretario generale del Comune di Aosta, il principale apporto causale alla verificazione del danno. Infatti, in base alle disposizioni contenute nella L.R. 9 agosto 1998, n. 46, che disciplina lo status e le funzioni dei segretari comunali valdostani, nel testo al tempo vigente, “i segretari comunali sono dirigenti equiparati ai dirigenti della Regione autonoma Valle d’Aosta, facenti parte del comparto di cui all’art. 37 della Legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (“Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale”)” (art. 1, comma 1); “Il segretario comunale, individuato tra gli iscritti all’Albo regionale dei segretari, è incaricato con provvedimento del Sindaco, da cui dipende funzionalmente” (art. 3, comma 1); “Al segretario comunale competono le funzioni attribuite ai dirigenti regionali dalla L.R. n. 45/1995, come modificata dalla L.R. n. 17/1996, e, in particolare, la funzione di direzione amministrativa di cui all’art. 5 della L.R. n. 45/1995” (art 9, comma 2) Ai sensi del citato art 5 della L.R. n. 45/1995: “1. La direzione amministrativa consiste nella gestione delle attività per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi definiti dai competenti organi della Regione. Essa si concretizza, sotto il profilo finanziario, tecnico e amministrativo, nella gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali e nel relativo esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e controllo, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno. … 4. “Ai dirigenti competono autonomi poteri di organizzazione della struttura dirigenziale cui sono preposti, da esercitarsi nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 4”; “Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, se esistenti, e ne coordina l’attività” (comma 3). Pertanto, lo status del Segretario generale è quello dirigenziale in senso proprio e si colloca, nella scala gerarchica comunale, quale dirigente di vertice dell’Amministrazione in rapporto funzionale diretto con il Sindaco ed in rapporto di sovraordinazione gerarchica con gli altri dirigenti comunali, tanto che, per esempio, dirime i conflitti di competenza tra dirigenti stabilendo chi è il dirigente competente per la trattazione della pratica, cosa che è avvenuta, nella fattispecie in esame, nel corso della riunione del 5 aprile 2004. La descritta configurazione del Segretario generale quale organo dirigenziale di vertice dell’Amministrazione, delineata dalle citate leggi regionali, trova conferma anche nell’art. 54 dello Statuto, per il quale “Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune e di controllo in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. …” (comma 1) e “Il segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività anche attraverso la conferenza dei dirigenti” (comma 3), e nel regolamento di organizzazione comunale, a norma del quale “Il segretario generale sovrintende lo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, garantendone la sfera di autonomia gestionale” (art. 16, comma 1) e “Il segretario generale, in conformità alle attribuzioni di legge e di statuto, esercita le seguenti prerogative gestionali: 2.a formula proposte al Sindaco e alla Giunta, anche ai fini dell’elaborazione di programmi, di direttive, di atti di loro competenza o di competenza del Consiglio comunale; …2.c verifica e controlla l’attività dei dirigenti nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco; …” (art. 16, comma 2). Era pertanto obbligo del dott. __________, entrata in vigore la L.R. n. 5/2003, in qualità di Segretario generale, adottare tutti gli atti di propria competenza, e proporre agli organi deliberativi i necessari provvedimenti di organizzazione, ed in generale assumere le opportune iniziative al fine di organizzare l’espletamento della nuova funzione che la legge assegnava al Comune attribuendola in modo congruo alla struttura organizzativa. A lui spettava individuare tempestivamente l’area competente ad assolvere agli obblighi di legge ovvero, se necessario, predisporre le necessarie modifiche organizzative, al fine di disfunzioni amministrative. La colpa grave risiede nella semplicità degli adempimenti richiesti, per un professionista dell’organizzazione comunale qual è il Segretario generale, nella prevedibilità ex ante del disordine amministrativo che si sarebbe creato ove non si fosse tempestivamente provveduto ad esaminare i nuovi adempimenti amministrativi richiesti dalla legge regionale e ad assegnarli espressamente alla competenza delle aree in cui il Comune è strutturato, e nel lungo periodo di tempo che il convenuto ha avuto a disposizione per adottare le iniziative cui era tenuto in attuazione degli specifici obblighi di servizio sopra elencati. Realizza, infine, condotta illecita gravemente colposa, per il Segretario generale, il non essere a conoscenza dell’entrata in vigore della legge e dei provvedimenti regionali attuativi, tutti debitamente pubblicati sul bollettino ufficiale. Egli, infatti, ha l’obbligo di conoscere la normativa che disciplina le funzioni comunali, soprattutto ove questa sia entrata in vigore quasi un anno prima e vi era quindi tutto il tempo per prenderne conoscenza, studiarla ed adottare i conseguenti atti organizzativi. Invece il dott. Minelli, solo in prossimità della scadenza del termine procedimentale, ha designato il dirigente della Area 5 quale competente alla gestione del procedimento, ed ha proposto tardivamente la delibera di Giunta con la quale è stata designata la dirigente dell’Area 5 alla stipula della convenzione, deliberazione divenuta vigente quando ormai il termine per la presentazione della domanda di contributo agli uffici regionali era già scaduta.

 

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