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lunedì 6 luglio 2015

L’intenzione del legislatore travisata dalla Corte dei Conti (appunti sulla delibera della Sezione Autonomie n. 21/2015 relativa ai diritti di rogito)

L’art. 10, comma 2-bis, del DL. 90/2014, conv. con L. 114/2014, espressamente sancisce “Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune […], e’ attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.

 

La norma, anche se scritta in modo non impeccabile, sembra estremamente chiara. Eppure, dalla sua approvazione sono iniziate interpretazioni contra legem, che addirittura sembrano ora prevalere.

Nel precedente post A quali Segretari spettano i diritti di rogito dopo il DL 90/2014? Breve riflessione a margine del parere della Corte dei Conti della Lombardia (Del. n. 275/2014) avevamo provato a fare un pò di chiarezza, senza alcuna presunzione di riuscire a farlo.

Riporto alcune parti del post.

Il trattamento retributivo dei Segretari comunali è composto principalmente dallo stipendio tabellare e dall’indennità di posizione (art. 37 CCNL 16/05/2001). 

Lo stipendio tabellare annuo per i Segretari di fascia C è pari ad Euro 31.943,83, mentre per i Segretari di fascia A e B è pari ad Euro 39.979,29 (art. 3, CCNL 1.03.2011). Fermandoci un attimo a riflettere su questi primi dati appare subito chiaro che lo stipendio tabellare dei Segretari di fascia C è inferiore di circa 8.000 euro rispetto a quello dei Segretari di fascia A e B, che percepiscono, invece, lo stesso stipendio tabellare dei Dirigenti. 

L’altra voce retributiva rilevante per i Segretari comunali e provinciali è rappresentata dall’indennità di posizione fissata negli importi dal CCNL, con predeterminati margini di flessibilità. Tale indennità è correlata alle dimensioni dell’ente dove si presta servizio. Esiste, tuttavia, una deroga alla misura di indennità predeterminata e riguarda il caso in cui negli enti ci siano i Dirigenti. Ci si riferisce all’istituto del “galleggiamento” disciplinato dall’art. 41, comma 5, del CCNL 16/05/2001. In considerazione del particolare rilievo della posizione rivestita dal segretario all’interno dell’ente di servizio (l’art. 97, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, espressamente prevede che: “il segretario sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività….”), al fine di evitare l’insorgenza di eventuali problemi connessi alla diversità, in negativo, dell’ammontare della retribuzione di posizione spettante al segretario rispetto a quella dei dirigenti in servizio nell’ente stesso, viene introdotta una specifica garanzia di carattere economico a favore del segretario stesso. Il citato art. 41, comma 5, infatti, a tal fine, stabilisce che gli enti assicurano, sempre nell’ambito delle risorse disponibili e delle proprie capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per remunerare la funzione dirigenziale più elevata degli enti stessi, in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Altra piccola pausa di riflessione, che la utilizziamo per rileggere parte dell’intervento tenuto il 10 luglio dal Segretario Nazionale dell’U.N.S.C.P.Alfredo Ricciardi nella Commissione Affari Costituzionali della Camera: “il vero indice che il contratto dei segretari ed il loro trattamento non è quello di una casta privilegiata è l’applicazione di una clausola di salvaguardia, prevista nel Contratto, per cui la retribuzione di posizione del Segretario non può essere inferiore a quella dei dirigenti che è chiamato a sovrintendere e coordinare. Ebbene, la retribuzione di posizione dei segretari è così bassa che quella clausola è applicata sempre più spesso, perché è quasi sempre più bassa di quella degli altri dirigenti”. Quindi, i Segretari che prestano servizio negli enti con dirigenza hanno la retribuzione di posizione “agganciata” a quella dei dirigenti (anche se il “galleggiamento” non opera sempre). In altri termini, in questi enti i Segretari hanno normalmente (anche se non sempre) una retribuzione di posizione più elevata dei colleghi che operano in enti privi di dirigenza.

Già da queste riflessioni dovrebbe essere chiaro il motivo per cui in sede di conversione è stata introdotta la norma che prevede, come chiaramente e correttamente ha rilevato la Corte dei Conti, Sez. Lombardia, due casi in cui possono essere corrisposti i diritti di rogito ai segretari comunali:

·                     il primo caso riguarda i Segretari che sono preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale. Per tali Segretari l’indennità di posizione non è, neppure astrattamente, soggetta ad incremento per l’applicazione delle regole sul “galleggiamento”. In questa fattispecie il legislatore non ha ritenuto rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il Segretario, perché il galleggiamento opera non sulla retribuzione tabellare, ma sull’indennità di posizione;

·                     il secondo caso riguarda, invece, i Segretari che non hanno la retribuzione tabellare dirigenziale (ossia i Segretari di fascia C). In questi casi l’attribuzione di quota dei diritti di rogito è dovuta a prescindere dalla classe demografica del Comune di assegnazione.

La bontà di tale interpretazione è resa evidente anche dai lavori parlamentari. In particolare, nel resoconto parlamentare della seduta del 25 luglio 2014della Commissione Affari Costituzionali della Camera (pag. 23), seduta nella quale è stato approvato l’emendamento 10.32, nell’intervento dell’On. D’Attorre, confermato dal relatore Fiano, si legge “la proposta di riformulazione dell’emendamento Rosato 10.31 avanzata dal relatore ha lo scopo di tutelare i segretari comunali operanti nei comuni medio-piccoli, nei quali non sono presenti dipendenti con qualifica dirigenziale, riconoscendo loro i diritti di rogito, seppure in misura minore rispetto a oggi; esclude invece i diritti di rogito per i segretari comunali operanti nei comuni più grandi, dove sono presenti dirigenti, perché lì i segretari comunali hanno retribuzioni parametrate a quelle dei dirigenti stessi e devono quindi essere soggetti anche loro al principio della onnicomprensività della retribuzione che vale per i dirigenti.

Tale quadro è stato completamente travisato dalla Corte dei Conti Sez. Autonomie, che con la Delibera n. 21/2015 è giunta alle seguenti conclusioni:

 

“Alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C. In difetto di specifica regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. Le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”.

Quali sono le motivazioni così forti da far ritenere alla Corte dei Conti che il legislatore abbia scritto “Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale”, per intendere “a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale”?

E qui bisogna reggersi forte.

La prima è il richiamo al parere reso dalla Corte dei Conti Sez. di Controllo per il Lazio n. 21/2015, palesemente errato e che ho già avuto modo di criticare in precedenza (si veda pag. 4 dell’articolo Le funzioni rogatorie ed i relativi compensi a seguito del D.L. 90/2014).

Il pezzo forte è poi il motivo per cui si ritiene preferibile una lettura più rigorosa (!).

 

Tale più rigorosa lettura è, ad avviso della Sezione, condivisibile atteso che la stessa, coerente con il quadro normativo – e contrattuale – regolatore della materia, appare idonea, per un verso, a non frustrare le finalità perequative sottese al comma 2 bis e, per altro, a garantire gli effetti, anche finanziari, avuti in considerazione dal legislatore (cfr. nota di lettura Senato – A.S. 1582). 

Questa l’incredibile motivazione! Neanche una riga sulla formulazione della norma (dov’è la coerenza con il dato normativo?) e sulle intenzioni del legislatore (cioè: quali sarebbero le finalità perequative sottese al comma 2 bis addirittura frustrate?).

A parte che il comma 2-bis è stato introdotto dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, quindi, per capire le finalità, si sarebbe dovuto prendere in esame il resoconto della Commissione della Camera e non la nota di lettura fatta dagli Uffici del Senato!

Altra sorpresa è poi se si leggono anche i Dossier del Senato sul testo finale della legge di conversione

Nel Dossier n. 159 a pag 111 espressamente si legge:

Modificazioni approvate dalla Camera dei deputati attenuano alcuni effetti dell’abolizione sopra detta, per i segretari che non hanno la qualifica dirigenziale e per quelli che prestano la loro opera presso enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale.

Ebbene, in tal caso una quota dei diritti di segreteria spettanti ai Comuni è comunque attribuita ai segretari quale diritto di rogito, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio. 

Nella nota di lettura del Servizio Bilancio del Senato n. 57 a pag. 55 espressamente si legge:

Inoltre, atteso che le modifiche apportate alla Camera dei deputati hanno posto degli oneri a carico dei comuni che dovranno corrispondere al segretario comunale senza qualifica dirigenziale una quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria, si evidenzia che non è determinato il limite della quota ma è stabilito soltanto che esso non debba superare un quinto dello stipendio in godimento; comunque la normativa previgente prevedeva il 75 per cento dei proventi e il limite di un terzo dello stipendio in godimento, pertanto dovrebbero determinarsi effetti di risparmio.

In pratica l’errore di qualche funzionario nella formulazione della frase nella nota di lettura del Servizio Bilancio del Senato è stato assunto come elemento determinante a comprendere la volontà del legislatore!!!

Davanti ad un giudizio si impugnerebbe la decisione per revocazione, stante l’evidente travisamento dei fatti.

In questo caso non è possibile. 

Facile prevedere l’inizio della stagione dei contenziosi dall’esisto scontato, con buona pace delle finanze pubbliche (lasciatemi dire che le esigenze di spending review, per dirla con le loro parole, vengono frustrate)! 

Sui diritti di rogito dopo il DL 90/2014, conv. con L. 114/2014 si vedano i precedenti post:

·                     Diritti di rogito, la Corte cambia ancora idea: compensi solo in fascia C

·                     Segretari, sì ai diritti di rogito per convenzione fra Comuni senza dirigenti

·                     Le funzioni rogatorie ed i relativi compensi a seguito del D.L. 90/2014

·                     Diritti di rogito soltanto per i Segretari di Fascia C (Corte dei Conti Emilia Romagna parere n. 105/2015)

·                     Diritti di rogito al segretario in convenzione anche se in un Comune c’è il dirigente

·                     Nuova disciplina dei diritti di rogito: spettano al Segretario anche in caso di convenzione tra un ente dotato ed uno sprovvisto di dirigenti

·                     Diritti di rogito ai Segretari non dirigenti a prescindere dall’organico del Comune

·                     Ancora sulla disciplina dei diritti di rogito (Documento della segreteria Nazionale UNSCP)

·                     La Corte dei Conti Lombardia deferisce alla Sezione Autonomie una questione di massima sulla nuova disciplina dei diritti di rogito (del. 34/2015)

·                     Nuova disciplina dei diritti di rogito e problemi di diritto intertemporale (Corte dei Conti Lombardia del. n. 40/2015)

·                     Comunicato dell’Unione su abrogazione del divieto di reformatio in pejus e modifica alla disciplina dei diritti di “rogito”

·                     I diritti di rogito dopo il DL. 90/2014 (conv. con L. 114/2014): il parere della Corte dei Conti Lombardia n. 275/2014

·                     A quali Segretari spettano i diritti di rogito dopo il DL 90/2014? Breve riflessione a margine del parere della Corte dei Conti della Lombardia (Del. n. 275/2014)

·                     La Corte dei Conti sez. di controllo per la Sicilia: i diritti di rogito integralmente ai Segretari comunali senza procedere al preventivo riparto (Del. n. 194/2014)

·                     Nuova disciplina dei diritti di rogito e profili di incostituzionalità dell’art. 10 del DL 90/2014

·                     Parere del servizio Consulenza agli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sulla nuova disciplina dei diritti di rogito

·                     Diritti di rogito: altro argomento di confusione! (Corte dei Conti del Lazio n. 21/2015)

·                     I diritti di rogito dei segretari.

 

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