07.07.2015 – Diritti di rogito solo ai segretari di fascia C

Diritti di rogito solo ai segretari di fascia C

di Arturo Bianco

Solamente un gruppo ridottissimo di segretari, quelli di fascia C, in quanto non equiparati ai dirigenti, possono percepire i compensi per il diritto di rogito. A questi soggetti tali compensi spettano nella intera quota incassata dall’ente fino a che la contrattazione collettiva nazionale non avrà deciso una soglia diversa. La misura di tale beneficio è da intendere come comprensiva degli oneri riflessi e dell’Irap a carico dell’ente. Sono queste le indicazioni della deliberazione della sezione autonomie della Corte dei conti n. 21/2015, che ha sciolto i dubbi interpretativi fin qui esistenti.

Le questioni 

I dubbi possono essere così sintetizzati: la sezione di controllo della Lombardia sosteneva che questi compensi spettavano a tutti i segretari negli enti privi di dirigenti, anche nel caso di convenzioni tra Comuni con e senza la dirigenza, individuando nel Comune il soggetto chiamato a deliberare la quota spettante al segretario (si veda l’articolo pubblicato sul Quotidiano degli enti locali e Pa dell’11 maggio 2015). Mentre l’analoga sezione della Sicilia, confermando la spettanza di tale beneficio ai segretari dei comuni privi di dirigenti, aveva ritenuto che la determinazione della misura di tali compensi spetta al contratto nazionale e fino ad allora va erogato quanto incassato dall’ente, garantendo il rispetto del tetto di 1/5 del trattamento economico annuo in godimento (si veda l’articolo pubblicato sul Quotidiano degli enti locali e Pa del 1° dicembre 2014). Su un fronte diverso la sezione di controllo del Lazio ha ritenuto che questi compensi spettano solamente ai segretari inquadrati in fascia C, cioè quelli che non sono assimilati si dirigenti (si veda l’articolo pubblicato sul Quotidiano degli enti locali e Pa del 25 febbraio 2015). E la sezione di controllo dell’Emilia-Romagna ha aggiunto che essi possono essere erogati a tale gruppo di segretari solamente nei comuni in cui non vi sono dirigenti (si veda l’articolo pubblicato sul Quotidiano degli enti locali e Pa del 22 giugno 2015).

La decisone 

Il risultato determinato dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti è che i segretari di fascia C potranno ricevere questi compensi e, non essendo attualmente fissato un tetto se non quello di 1/5 del trattamento economico annuo, si determinerà molto spesso l’aumento della misura tale beneficio, nonostante la disposizione parli di una “quota”. Mentre i segretari di fascia A e B dei Comuni privi di dirigenti, che sono la gran parte della categoria, non riceveranno questo compenso a fronte di un “galleggiamento”, cioè del diritto a percepire il trattamento economico accessorio più elevato in godimento nell’ente, in misura tutto sommato assai modesta.

La deliberazione della sezione autonomie fissa il seguente principio di diritto: «alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C. In difetto di specifica regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. Le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti».

La finalità perequativa 

Alla base di tale conclusione viene posta la finalità “perequativa” che la norma vuole raggiungere, sulla base delle modifiche apportate dal Parlamento al testo iniziale del Dl 90/2014 che prevedeva seccamente la abolizione della possibilità di percepire tale compenso. Ed inoltre la tendenza legislativa: basta ricordare nello stesso provvedimento le misure dettate per limitare la incentivazione sia dei dipendenti e dirigenti tecnici per la realizzazione di opere pubbliche sia dei dipendenti e dirigenti avvocati a fronte delle cause in cui rappresentano l’ente che hanno vinto, soprattutto nel caso di compensazione delle spese. Mentre viene negata la possibilità che la quota spettante ai segretari possa essere fissata dalle singole amministrazioni con una disposizione regolamentare perché non vi è alcuna indicazione legislativa che vada in tale direzione. Viene infine affermato, estendendo il principio di carattere generale che si applica a tutte le altre incentivazioni e per escludere oneri aggiuntivi per le amministrazioni, che questi compensi sono da intendere al lordo delle ritenute previdenziali e di quelle fiscali, con riferimento per queste ultime in modo particolare all’Irap.

 

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto