09.06.2015 – Diritti di rogito ai Segretari

Diritti di rogito ai Segretari

 

La sezione regionale Emilia-Romagna della Corte dei Conti, su richiesta di parere del Comune di Medolla, affronta l’interpretazione e conseguente applicazione delle modifiche in materia, apportate dall’art. 10 del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014.

Con la deliberazione n. 105/2015/PAR del 27 maggio 2015, i magistrati contabili danno le seguenti indicazioni:

– “Occorre innanzitutto tenere presente che, ai sensi dell’art. 31 del CCNL di categoria, i Segretari comunali e provinciali sono classificati in tre diverse fasce professionali (C, B e A) cui corrisponde l’idoneità degli stessi alla titolarità di sedi di comuni (e province) differenziate a seconda della consistenza della popolazione amministrata (rispettivamente comuni fino a 3mila abitanti; comuni fino a 65mila abitanti, purchè non capoluoghi di provincia; comuni di oltre 65mila abitanti, o capoluoghi di provincia, e province)”;

– “Anche il trattamento retributivo è differenziato secondo le fasce, ma i Segretari di fascia B sono equiparati a quelli di fascia A (e quindi a dirigenti) quanto a stipendio tabellare e indennità di posizione, mentre i Segretari comunali di facia C percepiscono stipendio e indennità di importo ridotto (artt. 3 e 37 CCNL)”;

– “Il quadro retributivo deve essere integrato con la previsione del principio del cosiddetto galleggiamento (art. 41, comma 5, CCNL), in base la quale l’indennità di posizione del segretario comunale non deve essere ‘inferiore a quella stabilita per posizione dirigenziale più elevata nell’ente. In base al contratto collettivo dell’area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa’”;

– “Infine, è opportuno richiamare l’art. 19 del DPR 4 dicembre 1997, n. 465 … che prevede il collocamento in posizione di disponibilità dei segretari ‘non confermati, revocati o comunque privi di incarichi di titolarità di sede (comma 1), aggiungendo che essi vengono utilizzati ‘favorendo, ove possibile, le prestazioni di servizio e lo svolgimento di incarichi nell’ambito della provincia di residenz o comunque negli ambiti territoriali più vicini alla residenza stessa’ (comma 2). L’articolo citato precisa inoltre che ‘ai segretari comunali e provinciali collocati in posizione di disponibilità ed utilizzati (…) è corrisposto il trattamento economico in godimento nell’ultima sede di servizio’ (comma 7). In coerenza con le disposizioni appena richiamate l’art. 43 del CCNL, recita: … precisando che ‘in caso di nomina presso un ente di fascia inferiore a quella di iscrizione, il segretario collocato in disponibilità conserva il trattamento economico in godimento previsto dal comma 1’ (comma 2)”;

– “… mentre ai segretari di fascia a e B spetta in ogni caso il trattamento economico equiparato a quello dei dirigenti (art. 3, CCNL), per i segretari di fascia C l’equiparazione si realizza soltanto se nella struttura organizzativa del Comune sono presenti dirigenti. In tale ultimo caso la disposizione contrattuale, che assicura al Segretario tale garanzia economica deve intendersi come un corollario dell’art. 97, comma 4 TUEL che chiama il Segretario a sovrintendere ‘allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti’ e a coordinarne l’attività”;

– “Ne consegue che i Segretari di fascia C, che operano in comuni con presenza di dirigenti, finiscono per godere di retribuzione più elevata rispetto ai pari fascia titolari di sedi di comuni nei quali non vi siano dirigenti”;

– “Ad avviso di questa Sezione, dunque, il legislatore del 2014, ha affermato al contempo il principio dell’integrale destinazione delle entrate comunali al bilancio dell’ente e quello dell’onnicomprensività del trattamento economico dei Segretari, abrogando il precedente regime normativo che prevedeva la riserva agli stessi del diritto di rogito, o di quota del medesimo. L’unica deroga consentita è quella sopra descritta, volta a tutelare i Segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale e non operino in comuni con presenza di dirigenti e quindi non siano destinatari di retribuzione economica a questi equiparata”.

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