08.01.2015 – IVA DIRETTAMENTE ALL’ERARIO (MA NON PER LA RITENUTA D’ACCONTO)

MEMOWEB N°3 DEL 08/01/2015

IVA DIRETTAMENTE ALL’ERARIO (MA NON PER LA RITENUTA D’ACCONTO)

Esclusa l’applicazione dello split payment per le operazioni soggette al sistema del reverse change e gli acquisti intercomunitari, relativamente ai quali l’ente pubblico assume la veste di debitore dell’Iva.

La norma sullo split payment, di cui avevamo anticipato il funzionamento nella Guida Operativa n. 13/2014, è diventata operativa con la legge di stabilità 2015.

Le disposizioni che la regolano sono contenute nei commi da 629 a 633 dell’unico articolo di cui è composta la legge 23 dicembre 2014 n. 190. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici, compresi quelli territoriali e i loro consorzi, verranno retribuite per il solo corrispettivo a netto Iva: l’imposta dovrà essere versata direttamente all’erario secondo modalità e termini da determinarsi con uno specifico decreto ministeriale di cui si attende l’emanazione. Il Dm dovrà chiarire come, all’atto pratico, le amministrazioni dovranno gestire questi versamenti.

Il meccanismo dello split payment non si applica però alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d’acconto.

Per le Pa che omettono o ritardano il versamento dell’imposta scatta una sanzione pari al 30% dell’importo non versato.

 

 

FOCUS SETTIMANALE N. 13 DEL 27.10.2014

AREA TRIBUTI

DDL DI STABILITÀ 2015: PER LE P.A. SI INTRODUCE LO SPLIT PAYMENT

Il DDL di Stabilità 2015 introduce importanti modifiche all’articolo 17 del DPR 633/1972, finalizzate ad estendere ad altri settori l’applicazione del meccanismo del inversione contabile, meglio conosciuto come il reverse charge e, contestualmente, introduce nel nostro sistema anche il metodo del “split payment”: tale metodo riguarda i rapporti tra ditta fornitrice e pubblica amministrazione e consiste nel pagamento al cedente/prestatore del corrispettivo contrattuale al netto dell’IVA, che viene versata all’erario dal soggetto pubblico cessionario/committente attraverso modalità che dovranno essere determinate con l’emanazione di un decreto attuativo del Ministero delle Finanze.

La finalità del legislatore è di tutelare i versamenti dell’IVA all’erario prevenendo, inoltre, le frodi di settori considerati ad alto rischio, limitando almeno per quanto consentito, i costi che possono derivare ai contribuenti dall’entrata in vigore delle nuove norme.

 

L’estensione del reverse charge

Il reverse charge, ovvero inversione contabile, si sostanzia in un particolare meccanismo che prevede il trasferimento di una serie di obblighi, relativi alle modalità con cui viene assolta l’IVA dovuta e solitamente gravanti sul cedente, in capo all’acquirente. Tale trasferimento degli obblighi in capo ad un altro soggetto assolve essenzialmente alla funzione di impedire sul nascere fenomeni fraudolenti che determinano il mancato versamento dell’IVA. Il legislatore ha dunque voluto impedire, introducendo il meccanismo dell’inversione contabile, che il cedente addebitasse l’IVA senza effettuare il relativo versamento e che l’acquirente esercitasse correttamente il diritto alla detrazione. Per tale ragione è stato trasferito a tale ultimo soggetto l’obbligo di indicare il tributo nella fattura di cessione emessa dal cedente senza l’applicazione dell’IVA (ad aliquota zero). In pratica l’acquirente dovrà provvedere ad integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa IVA. In questo modo l’acquirente, la cui posizione dovrebbe essere più facilmente verificabile da parte del fisco, risulterà allo stesso tempo creditore e debitore del tributo. Infatti, la fattura emessa dal cedente dovrà essere registrata a cura dell’acquirente, dopo aver effettuato la predetta integrazione, sia nel registro degli acquisti, sia in quello delle fatture.

In sintesi:

·         il cedente emette la fattura senza applicazione dell’IVA indicando nel documento emesso il riferimento all’art. 17, commi 5 e 6, lettera a-bis) del D.P.R. n. 633/1972;

·         il cedente effettua la registrazione della fattura nel libro delle fatture;

·         l’acquirente integra la fattura con l’indicazione materiale sullo stesso documento dell’aliquota e dell’IVA;

·         l’acquirente registra la fattura sia nel registro degli acquisti, sia nel registro delle fatture.

Secondo quanto contenuto nel DDL di Stabilità 2015, il meccanismo dell’inversione contabile dovrebbe essere esteso alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; tale modifica completa il recepimento nella norma nazionale delle previsioni dell’art. 199, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2006/112/CE, in precedenza parzialmente trasposte nell’art. 17, comma 6, lettera a), del DPR 633/72.

Per tali operazioni non è, al momento, prevista alcuna limitazione soggettiva, per cui l’inversione contabile si applicherà anche nel caso in cui le prestazioni siano rese nei confronti del contraente generale a cui il committente ha affidato la totalità dei lavori. Le disposizioni saranno applicabili per un periodo di due anni.

Inoltre, il meccanismo del reverse charge è introdotto per le cessioni:

1.      quote di emissione di gas a effetto serra;

2.      altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla normativa comunitaria in materia di tali emissioni;

3.      certificati relativi al gas e all’energia elettrica;

4.      gas ed energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore.

 

Lo split payment: aggravio di lavoro anche per gli enti locali

L’articolo 44 del DDL di Stabilità 2015, come già detto, introduce un nuovo sistema di versamento dell’IVA per gli Enti Pubblici, meglio conosciuto con il nome di split payment.

La norma contenuta nel suindicato disegno di legge, prevede espressamente che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli Enti Pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 25, della legge 8 giugno 1990, n.142, delle camera di commercio, industria, artigiano e agricoltura, degli istituti universitari, delle unità sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli Enti Pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli Enti Pubblici di assistenza e beneficienza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori di imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In sostanza con questo nuovo meccanismo introdotto nell’ordinamento tributario italiano, il cedente/prestatore riceverà il corrispettivo al netto dell’IVA, che verrà versata all’erario direttamente dall’ente cessionario/committente. Il meccanismo produce lo stesso effetto del reverse charge: il fornitore non entra mai in possesso dell’IVA.

E’ ovvio che per effetto delle novità introdotte dal legislatore, fermo restando che servirà attendere il decreto attuativo del Ministero delle Finanze, sembra di capire che la mole di lavoro per le pubbliche amministrazioni aumenterà notevolmente, anche per effetto della riorganizzazione interna relativa ai pagamenti delle fatture che sarà legata automaticamente, al versamento dell’IVA dovuta. 

 

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