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venerdì 20 febbraio 2015

Diritti di rogito: altro argomento di confusione! (Corte dei Conti del Lazio n. 21/2015)

“Di doman non c’è certezza” scriveva Lorenzo de’ Medici.

In Italia ormai nel mondo del diritto siamo riusciti ad andare oltre, giungendo ad adattare le parole di Lorenzo de’ Medici in un attuale “di oggi non v’è certezza, ma solo confusione”.

Così è ora per la nuova disciplina dei diritti di rogito, che dopo sette mesi di vigenza, quando ormai sembrava a tutti chiaro il senso della disposizione normativa introdotta dal Dl 90/2014, conv. in legge con L 114/2014, trova un parere della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per il Lazio, che giunge a conclusioni completamente diverse da quelle di altre sezioni regionali di controllo, senza però spiegare in modo convincente la conclusione cui giunge. 

Il problema riguarda i Segretari di fascia A e B che ad avviso della Sezione regionale del Lazio non avrebbero diritto a percepire i diritti di rogito, che spetterebbero soltanto ai segretari di fascia C.

La norma ricordiamo che espressamente prevede che non spettano i diritti di rogito ad eccezione che “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune … [a titolo di diritti di segreteria, ai sensi di legge… ] è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento” (art. 10, comma 2-bis, del d.l. 90/14, come conv. in legge n. 114/2014).

Il Collegio contabile evidenzia come dal testo della disposizione tale eccezione faccia riferimento dapprima, ad una caratteristica dell’ente locale – la mancanza di dirigenti – e, immediatamente dopo, ad una caratteristica del profilo professionale del Segretario – che non deve avere qualifica dirigenziale, collegandole con la locuzione “e comunque”.

Da tale premessa ne trae sorprendentemente la conclusione che tale deroga trova giustificazione in presenza di segretari comunali che per fascia di appartenenza e per numero di abitanti dell’ente territoriale di titolarità, non godano di trattamento economico equiparato quello dirigenziale. Ora, per il Collegio contabile laziale, detta fascia e detta condizione economica sono quelle individuate dalla norma in esame, e riguardano i segretari comunali titolari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C, e per ciò solo non equiparati alla dirigenza, i quali non usufruiscano del “galleggiamento”, vuoi per mancanza di dirigenti nell’ente locale, vuoi per altre ragioni ammesse come visto dall’art. 41, comma 5, del C.c.n.l. Ne discende che il diritto di rogito continua a spettare solo a questi, mentre non spetta ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dall’appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del “galleggiamento” in ipotesi di titolarità di “enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale”.

La lettura della norma restrittiva però appare in netto contrasto sia con i lavori parlamentari che con interpretazioni di altre sezioni regionali della Corte dei Conti. Mi sia consentito, con il rispetto che si deve a tali decisioni, affermare che appare in contrasto con la stessa locuzione normativa che avrebbe potuto dire semplicemente dire, se fosse corretta l’interpretazione restrittiva “a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale” ossia fare riferimento, per dirla con le parole della sezione regionale del Lazio, soltanto ad una caratteristica del profilo professionale del Segretario. Che senso hanno in questa interpretazione le prime parole della norma “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale”, ossia, per dirla nuovamente con le parole della sezione regionale del Lazio, il riferimento ad una caratteristica dell’ente locale? Nessun senso, la norma poteva essere scritta senza tale locuzione. Già questo è sufficiente per ritenere poco convincente tale interpretazione.

La risposta del riferimento sia al profilo soggettivo del Segretario che alla caratteristica dell’ente è nelle precedenti interpretazioni di altre sezioni della Corte dei Conti, che hanno affermato:

La norma prevede e distingue le due ipotesi legittimanti l’erogazione di una quota dei proventi. La prima, quella dei Segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il Segretario preposto.La seconda, quella dei Segretari che non hanno qualifica dirigenziale, in cui àncora l’attribuzione di quota dei diritti di rogito allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del Comune di assegnazione” (Corte dei Conti Sez. per il controllo della Lombardia del. n. 275/2014);

“Alla luce della formulazione letterale della norma in discorso, la Sezione ritiene che il legislatore abbia previsto due distinte ipotesi legittimanti l’erogazione di quota dei proventi:

– la prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non rileva la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto: trattasi dei segretari operanti nei comuni di classe IV,III,II e finanche nei comuni di classe IB che hanno optato per una struttura organizzativa priva di figure con formale qualifica dirigenziale;

– la seconda, quella dei segretari che non hanno ‘qualifica dirigenziale’, in cui l’attribuzione dei diritti di rogito è ancorata allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione: la disposizione, pertanto, si riferirebbe ai segretari comunali appartenenti alla fascia C (operanti in comuni di classe IV) dell’attuale ordinamento professionale degli stessi, il cui trattamento tabellare stipendiale non è equiparato a quello tabellare del personale dirigenziale del comparto Regioni- Autonomie locali e che, per fascia professionale, non sarebbero equiparabili a personale con qualifica dirigenziale” (Corte dei Conti Sicilia n. 194 del 14 novembre 2014).

Le citate interpretazioni sono state fatte proprie anche dal servizio Consulenza agli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

L’interpretazione nel senso della spettanza dei diritti di rogito ai Segretari di fascia A e B, in servizio presso i Comuni privi di dirigenti, è resa obbligata anche dai lavori parlamentari, riportati nel mio precedente post A quali Segretari spettano i diritti di rogito dopo il DL 90/2014? Breve riflessione a margine del parere della Corte dei Conti della Lombardia (Del. n. 275/2014).

In particolare, nel resoconto parlamentare della seduta del 25 luglio 2014 della Commissione Affari Costituzionali della Camera (pag. 23), seduta nella quale è stato approvato l’emendamento 10.32, nell’intervento dell’On. D’Attorre, confermato dal relatore Fiano, si legge “la proposta di riformulazione dell’emendamento Rosato 10.31 avanzata dal relatore ha lo scopo di tutelare i segretari comunali operanti nei comuni medio-piccoli, nei quali non sono presenti dipendenti con qualifica dirigenziale, riconoscendo loro i diritti di rogito, seppure in misura minore rispetto a oggiesclude invece i diritti di rogito per i segretari comunali operanti nei comuni più grandi, dove sono presenti dirigenti, perché lì i segretari comunali hanno retribuzioni parametrate a quelle dei dirigenti stessi e devono quindi essere soggetti anche loro al principio della onnicomprensività della retribuzione che vale per i dirigenti“.

Qui il link alla deliberazione della Corte dei Conti sez. Regionale per il Lazio n. 21/2015.

Per ulteriori approfondimenti su questo blog si veda la sezione Rogito (attività di) (82).

 

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