05/12/2015 – L’Aran amplia il contenuto, per l’utilizzazione del personale in convenzione, anche agli enti con dirigenza

L’Aran amplia il contenuto, per l’utilizzazione del personale in convenzione, anche agli enti con dirigenza

di VINCENZO GIANNOTTI

tratto da www.ilpersonale.it

Particolarmente innovativo è il parere dell’ARAN che supera il testo contrattuale ed amplia i rapporti convenzionali tra Comuni, facendo salve le posizioni organizzative anche negli enti con dirigenti che utilizzino personale solo per una parte del loro orario lavorativo. Prima di esaminare la risposta dell’ARAN fornita con il parere del 03/12/2015, risulta necessario verificare i presupposti e i contenuti della richiesta inoltrata dal Comune.

LA QUESTIONE POSTA DA UN COMUNE

Con due orientamenti successivi l’Agenzia aveva fornito le seguenti risposte nei Comuni con dirigenza che chiedevano la possibilità di attribuire la posizione organizzativa a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

  • Parere RAL_ 290 del 05/06/2011. Negli enti con dirigenza, resta confermata la assoluta incompatibilità di un rapporto di lavoro a tempo parziale con incarichi di P.O, con riferimento a tutte le diverse tipologie possibili.( lettere a), b) e c) dell’art.8 del CCNL 31.3.1999);
  • Parere RAL__ 1667 del 10/02/2014. Le alte professionalità, di cui all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, rappresentano una particolare configurazione delle posizioni organizzative già previste dall’art.8, comma 1, lett.b) e lett.c) del CCNL del 31.3.1999. Conseguentemente, anche per le posizioni organizzative di alta professionalità trova applicazione la regola generale del divieto di conferimento della titolarità di posizione organizzativa (art.4, comma 2, del CCNL del 14.9.2000) a personale titolare di rapporto di lavoro a tempo parziale. La possibilità di prevedere posizioni organizzative suscettibili di essere affidate a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è stata riconosciuta, per espressa volontà delle parti negoziali, ai comuni privi di dirigenza dall’art.11 del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto dei limiti e delle condizioni ivi previsti. Conseguentemente, solo i suddetti enti possono avvalersi di questa particolare facoltà.

D’altra parte, l’ARAN procedeva ad un’apertura per l’Unione dei Comuni e per i Servizi in Convenzione sulla possibilità di utilizzare personale congiuntamente in due amministrazioni diverse, mediante convenzionamento. In questo caso nel parere RAL_ 1769 del 11/06/2015, aveva modo di precisare che era possibile attribuire, al dipendente utilizzato ai sensi dell’art.14 CCNL 22/01/2004, sia la posizione organizzativa presso l’ente di appartenenza sia presso l’ente di destinazione. In tale occasione aveva modo di sottolineare come fosse da escludere ogni soluzione che porti ad un ampliamento dell’orario ordinario di lavoro del dipendente di cui si tratta, neppure ove questo si determini solo in relazione al servizio presso l’ente utilizzatore; infatti, occorre ricordare, per espressa previsione dell’art.14 sopra richiamato, il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all’ente di appartenenza, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, escludendosi ogni possibilità di modifica anche e soprattutto sul punto dell’orario di lavoro. Pertanto, la ripartizione delle prestazioni del dipendente tra l’ente di appartenenza e quello utilizzatore non può portare ad un risultato implicante un mutamento del suo orario di obbligo di 36 ore settimanali.

Evidenziati i sopra indicati presupposti, un ente con dirigenza chiedeva all’ARAN un parere sulla possibile compatibilità, nel caso di rapporto convenzionale sottoscritto tra un ente con dirigenza e un ente privo di dirigenza, della possibilità di attribuire entrambi la posizione organizzativa, rappresentando che:

  • La richiesta di utilizzazione del dipendente proveniva da un Comune privo di dirigenza per la copertura di proprie necessità operative, ossia in assenza di servizi gestiti in convenzione;
  • Il Comune cedente parte dell’orario di lavoro del proprio dipendente, chiedeva la compatibilità a continuare ad attribuire allo stesso la posizione organizzativa, benché utilizzato a tempo parziale.

LA RISPOSTA DELL’ARAN

I tecnici dell’ARAN rinviano, in via preliminare, ai contenuti di cui al citato art.14 del CCNL 22/01/2004, il quale consente agli enti locali di avvalersi di personale di altri enti ed amministrazioni dello stesso Comparto Regioni-Autonomie Locali, precisando come il rapporto che si veniva ad istaurare con il citato dipendente avrebbe dovuto essere regolato con specifica convenzione, fermo restando il vincolo dell’orario settimanale d’obbligo (36 ore settimanali). Inoltre, tale utilizzazione parziale, possibile “anche per la gestione dei servizi in convenzione”, non era da configurarsi come rapporto di lavoro a tempo parziale, non trovando, in tal caso, applicabili le limitazioni evidenziate per il conferimento della posizione organizzativa per i titolari di posizione organizzativa o alta professionalità (come previste dall’Art.4, comma 2, del CCNL 14/09/2000). Da ciò ne discende che:

  • La possibilità per l’ente utilizzatore di conferire al dipendente la titolarità della posizione organizzativa;
  • La possibilità per l’ente di appartenenza di continuare in modo legittimo nel conferimento dell’incarico della posizione organizzativa, anche se il personale non è utilizzato a tempo pieno;
  • I citati conferimenti di incarichi di posizione organizzativa potranno, infine, avvenire senza necessità di stabilire una soglia minima di orario di lavoro.

ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

Il presente parere fornito dall’ARAN appare particolarmente innovativo, laddove si consideri che le disposizioni del citato articolo 14 del CCNL 22/01/2004 sono inserite nella rubrica “Unione dei Comuni e Servizi in Convenzione”, ossia dove appare evidente un interesse reciproco nella conduzione dei servizi tra i due enti, mentre nulla dice in caso di mancati servizi gestiti in convenzione. Nel citato parere l’ARAN supera il concetto di “servizi in convenzione” con il suffisso “anche” estendendo tale istituto anche in assenza di servizi gestiti in convenzione o in caso di Unione di Comuni. Tale rapporto convenzionale, tra due Comuni appartenenti allo stesso Comparto, potrebbe allora ben riguardare le sole necessità anche di uno solo dei citati Comuni, dove a mezzo di tale accordo convenzionale si avrebbe modo di superare le restrizioni anche in caso di posizioni organizzative degli enti con dirigenza.

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