22/12/2015 – Fondo decentrato in eccesso: le corrette modalità di recupero all’esame della Cassazione

Fondo decentrato in eccesso: le corrette modalità di recupero all’esame della Cassazione
 

Un ente pubblico, a seguito dei rilievi del MEF, aveva proceduto al recupero delle eccedenze riscontrate nei fondi oggetto di rilievo a valere sui fondi decentrati successivi. A fronte di tale recupero, ricorrono alcuni dipendenti al fine di farsi riconoscere le competenze dovute e sottratte illegittimamente con atti unilaterale dall’ente. Mentre la Corte territoriale considerava illegittimo l’operato della pubblica amministrazione, i giudici di Palazzo Cavour ribaltano la sentenza precisando che: a) nulla è stato recuperato nei confronti dei singoli lavoratori a valere sul salario eccedente negli anni oggetto di rilievo del MEF; b) la composizione del Fondo è atto unilaterale dell’Amministrazione, che tuttavia non è libera di decidere tipologia ed entità delle risorse da destinare al finanziamento dei trattamenti accessori, ma deve disporre in conformità al CCNL e alle previsioni legislative di finanza pubblica; c) è, pertanto, da ritenersi legittima la riduzione operata dall’ente a valere sui fondi successivi, in conformità alla cogente previsione dell’art. 40, comma 3, D.Lgs. n. 165 del 2001, per il vincolo di bilancio posto dalla relazione ispettiva cui l’ente era tenuto a conformarsi.

Cass. Civ., Sez. Lavoro, 14 dicembre 2015, n. 25161

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