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Sui dirigenti a termine l’incognita del doppio vincolo

di Arturo Bianco

  • PDFLa delibera 13/2015 della Corte dei conti, sezione delle Autonomie
  • PDFLa delibera 219/2015 della Corte dei conti, sezione di controllo della Puglia
  • PDFLa delibera 223/2015 della Corte dei conti, sezione di controllo della Puglia
  • PDFLa delibera 406/2015 della Corte dei conti, sezione di controllo della Lombardia

 

 

L’inclusione degli oneri per le assunzioni a tempo determinato dei dirigenti assunti dai Comuni in base all’articolo 110, comma 1, del Dlgs 267/2000 nella spesa per le assunzioni flessibili ai fini del rispetto del tetto di quanto speso allo stesso titolo nel 2009 è il tema del nuovo contrasto che si manifesta tra le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti. Contrasto che determina una nuova condizione di incertezza tra gli amministratori e i dirigenti.

La vicenda

Il Dl 78/2010, all’articolo 9, comma 28, stabiliva che la spesa per le assunzioni flessibili non doveva superare (salvo che per quelle di vigili, personale educativo e docente e dipendenti dei servizi sociali) il tetto del 50% di quanto sostenuto allo stesso titolo nel 2009. La sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 12/2012, ha chiarito che le assunzioni dei dirigenti per la copertura di posti vacanti in dotazione organica, ex articolo 110, comma 1 del Dlgs n. 267/2000, non andavano comprese nel tetto in quanto il legislatore stabiliva uno specifico limite numerico; andavano invece compresi gli oneri per le assunzioni dei dirigenti, dei responsabili e delle alte specializzazioni extra dotazione organica in base al comma 2 dello stesso articolo. Successivamente numerose sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti hanno chiarito che anche gli oneri per le assunzioni di responsabili e alte specializzazioni per la copertura di posti vacanti in dotazione organica, ex articolo 110, comma 1, andavano ricomprese nel calcolo. Nel 2014 le scelte legislative sono state modificate dal Dl 90/2014, dove per i Comuni che rispettano i vincoli complessivi di spesa del personale il tetto per le assunzioni flessibili è stato elevato al 100% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009. Lo stesso decreto ha aumentato al 30% della dotazione organica il limite per le assunzioni a tempo determinato di dirigenti ex articolo 110 comma 1.

Le pronunce

All’inizio di quest’anno, la sezione Autonomie della Corte dei Conti, nella delibera 13/2015contenente il modello di relazione al conto consuntivo che i revisori devono inviare alla sezione regionale di controllo, ha incluso la spesa per le assunzioni a tempo determinato dei dirigenti per la copertura di posti vacanti in dotazione organica nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili. Quindi ha modificato implicitamente la sua precedente impostazione, mettendo in condizione di forti difficoltà le amministrazioni che, sulla scorta del vecchio orientamento, hanno assunto dirigenti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti in dotazione organica senza preoccuparsi del rispetto del tetto complessivo di spesa per le assunzioni flessibili. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia, con il parere 406 del 10 novembre, rimane attestata sulla precedente impostazione della sezione Autonomie, quindi esclude le assunzioni di dirigenti ex articolo 110, comma 1, dal limite di spesa per le assunzioni flessibili. La delibera giunge a questa conclusione sulla base della considerazione che sussiste, anche se aumentato, un tetto numerico e che, di conseguenza, l’imposizione anche di un limite di spesa determina un vincolo aggiuntivo che deve essere considerato eccessivo. Il parere ricorda inoltre che anche queste assunzioni si devono ritenere precluse agli enti che non hanno rispettato il Patto di stabilità e/o il limite alla spesa del personale. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia, nei pareri n. 219 e 223 del 13 novembre, ritiene invece che anche la spesa per queste assunzioni siano soggette al tetto di spesa per le assunzioni flessibili, quindi il ricorso a questo istituto è assoggettato a un duplice vincolo sia numerico sia di spesa. A sostegno di questa tesi sono inoltre citati i pareri delle sezioni di controllo del Lazio 221/2014 e della Toscana 447/2015, oltre alle indicazioni contenute nella delibera della sezione Autonomie n. 13/2015.

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