16/12/2015 – Le sezioni di controllo della Corte dei conti sulle assunzioni

Le sezioni di controllo della Corte dei conti sulle assunzioni

di Arturo Bianco

Le assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni locali devono, negli anni 2015 e 2016, essere rivolte unicamente al personale in sovrannumero delle province. Tale vincolo non si estende alle capacità assunzionali residue del triennio 2012-2014, cioè alla quota dei risparmi delle cessazioni del triennio 2011-2013 che non è stata già utilizzata per finanziare nuove assunzioni. 

Il tutto va fatto all’interno del tetto di spesa del personale, che è costituito dalla spesa media destinata a questa finalità nel triennio 2011-2013. 

A queste indicazioni dettate dal legislatore, per come interpretate dalla circolare della Funzione pubblica ed affari regionali n. 1/2015 e dai pareri della Sezione autonomie della Corte dei conti n. 19 e 26 del 2015, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti aggiungono alcune utili indicazioni ulteriori. 

In primo luogo, che la capacità assunzionale residua può essere utilizzata anche attraverso lo scorrimento delle graduatorie ancora valide e che, a tale fine, non si applicano i vincoli dettati dalla legge 124/2015, c.d. riforma Madia. Ed ancora che, ai fini della determinazione del tetto di spesa del personale si deve fare riferimento, per quella del triennio 2011-2013, ai dati del conto consuntivo e non della programmazione. Inoltre, la spesa per le assunzioni di dipendenti in sovrannumero degli enti di area vasta non deve essere compresa nel tetto di spesa del personale, neppure ai fini del calcolo della sua incidenza sulla spesa corrente. Ed infine che né con la utilizzazione dei resti delle capacità assunzionali del triennio 2011-2013, né con la mobilità volontaria si possono assumere vigili (tranne quelli stagionali fino a 5 mesi non prorogabili) che non provengano dalla polizia provinciale.

1. Lo scorrimento delle graduatorie

La utilizzazione dei resti derivanti dalle capacità assunzionali del triennio precedente, cioè per il 2015 il triennio 2012-2014 (quindi i risparmi delle cessazioni del triennio 2011-2013), che non sono già state utilizzate per finanziare nuove assunzioni, sfuggono dai vincoli di essere riservate esclusivamente al personale degli enti di area vasta in sovrannumero. Di conseguenza, esse possono essere destinate allo scorrimento di graduatorie valide. Non si applicano ancora le limitazioni dettate dalla delega contenuta nella legge 124/2015, c.d. riforma Madia.

In questa direzione va il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti delle Marche n. 191 del 2.12.2015. Esso ci dice testualmente che “l’impiego dei budget assunzionali relativi al 2014 e agli esercizi precedenti non resta assoggettato – conformemente all’insegnamento reso dalla Sezione autonomie con la delibera n. 26/2015 – ad alcun vincolo di destinazione”. Il testo della legge 124, all’articolo 17, comma 1, lettera c), ci dice espressamente che il decreto delegato di revisione del d.lgs. 165/2001 dovrà prevedere le seguenti discipline:definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori; riduzione dei termini di validità delle graduatorie; per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, in attuazione dell’articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l’introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamente all’assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge”.

La richiesta di parere cita espressamente le capacità assunzionali non utilizzate negli anni 2012 e 2013.

2. La spesa del personale

Per il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n. 445 del 30.11.2015, la spesa del personale deve essere calcolata, con riferimento al rispetto del tetto ai sensi del comma 557-quater della legge 297/2006 e s.m.i., sulla base dei dati che sono contenuti nei consuntivi e non nella programmazione.

Ci viene espressamente detto che occorre fare riferimento per questa finalità al “criterio della spesa storica, computato secondo le specifiche disposizioni previste e senza possibilità di ricorso a conteggi virtuali”. Ed ancora che si deve applicare il “principio di distinzione delle diverse tipologie di limitazioni legislative vigenti in materia di assunzione del personale”.

3. La incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente

La spesa per le assunzioni del personale degli enti di area vasta deve essere considerata in deroga al tetto di spesa del personale e, pertanto, essa non entra nel calcolo del rapporto di questa voce sul totale della spesa corrente. Inoltre, la incidenza della spesa del personale su quella corrente non deve aumentare rispetto a quella che si è registrata mediamente nel triennio 2011-2013; per cui non si deve fare riferimento al rapporto che si è registrato nell’anno precedente. In questa direzione va il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana n. 445 dello scorso 2.12.2015. 

Sulla non inclusione della spesa per le nuove assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta nel tetto di spesa del personale, leggiamo nella deliberazione della Corte dei conti della Toscana che “è il legislatore stesso a prevedere il parametro derogatorio di non computabilità delle spese del personale ricollocato ai sensi del comma 424 [nda della legge 190/2014, c.d. di stabilità 2015], fatto salvo il rispetto del patto di stabilità e sostenibilità finanziaria e di bilancio”. Per cui su queste basi si deve arrivare alla esclusione anche ai fini del calcolo del rapporto con il totale delle spese correnti. Occorre evidenziare la differenza con le indicazioni contenute nella circolare n. 1/2015 dei Ministri della semplificazione e pubblica amministrazione e degli affari regionali: la tesi dei giudici contabili toscani è da considerare come significativamente più ampia e senza le limitazioni di durata indicate nella nota dei ministri.

La deliberazione ci dice infine che: “il comma 557 si applica alla stregua del parametro introdotto dal comma 557-quater, riconoscendo a quest’ultimo finalità integrativa e non assorbente e che, quindi, il rapporto di incidenza spesa di personale/spesa corrente vada raffrontato con il rapporto di incidenza calcolato sulla media della spesa di personale e della spesa corrente del triennio 2011-2013, considerato quale parametro temporale fisso”.

4. I vincoli alle assunzioni dei vigili

I comuni non possono utilizzare le capacità assunzionali non utilizzate derivanti dai risparmi delle cessazioni degli anni 2011-2013 per i vigili e non possono dare corso a questo tipo di assunzioni attraverso la mobilità volontaria. Lo leggiamo nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n. 416 del 16.11.2015.

Ci viene detto espressamente che la disposizione di cui al d.l. 78/2015 che detta un divieto di assunzione di vigili, salvo che siano appartenenti alle polizia provinciale collocati in sovrannumero “si colloca, all’interno dei complessivi interventi normativi tesi ad assicurare il riassorbimento del personale in servizio presso province e città metropolitane”. Inoltre, questa norma “introduce una differente disciplina di favore per il transito del (solo) personale di polizia provinciale nei (soli) enti locali, prevedendo che possa avvenire (nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale) in deroga sia alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese per il personale (aventi fonte nell’art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006) che, soprattutto, a quelle sulle assunzioni”.

La citata disposizione irroga la sanzione della nullità nel caso di violazione dei vincoli dettati dalla normativa. Da qui la conclusione che “per le assunzioni nei servizi di polizia locale […] nel limite dei resti assunzionali del triennio 2011/2013” mediante accesso “enti di enti di area vasta deve fornirsi risposta negativa”. Ed inoltre “a differenza della disciplina tesa al riassorbimento  generale del personale delle province e delle città metropolitane […] l’articolo 5 del d.l. 78/2015 non fa riferimento a contingenti assunzionali né derivanti dalle cessazioni degli esercizi 2014 e 2015 […] né del precedente triennio 2011-2013 […] ma permette/impone ai comuni (a prescindere dalla presenza di capacità assunzionali) di assumere il personale di polizia provinciale (con divieto di assunzioni alternative fino al completo riassorbimento)”.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto